Cassation court allows INPS appeal, ruling early invalidity pensions subject to annual age window adjustments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the lower court's refusal to apply the annual age window adjustment to early invalidity pensions. While the appellant argued the pension remained a direct invalidity benefit exempt from such delays, the court held that the statutory text broadly covers all early retirement cases. Consequently, the decision was reversed to ensure uniform application of the age adjustment mechanism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8; D.L. n. 78 del 2010, art. 12: The annual age window adjustment mechanism applies to early invalidity pensions, as the statutory language broadly encompasses all subjects entitled to early retirement under specific age thresholds.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8183-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N.29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN; - ricorrente - contro IANNOTTI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI, 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIME) NAPPI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1254/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata 1'1 1/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
DANIELA CALAFIORE. RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Milano, a conferma della sentenza del Tribunale di Pavia, ha accolto la domanda con cui Giovanni Iannotti aveva chiesto che fosse accertato il proprio diritto ad accedere alla pensione anticipata di vecchiaia a decorrere dal primo gennaio 2017, ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, senza la dilazione della finestra annuale di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 1; l'Inps aveva invece accolto la domanda differendo il riconoscimento della pensione dal primo maggio 2018, considerando anche maggiorazione dell'età anagrafica prevista per gli adeguamenti alla speranza di vita; la Corte territoriale ha motivato la decisione richiamando propri precedenti con i quali si era affermato che, mancando nel sistema una norma che prevede l'espressa applicazione alla pensione anticipata d'invalidità del regime delle c.d. finestre mobili, il legislatore ha inteso conservare ai soggetti particolarmente svantaggiati il regime più favorevole; ha così condannato l'Inps a versare all' appellato i ratei arretrati della pensione di vecchiaia maturati nel periodo, riferibile alla previgente soglia anagrafica, 1 gennaio 2017 — 1 maggio 2018 comprensivi della quota parte di tredicesima mensilità e degli interessi di legge; avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPS sulla base di tre motivi;
Iannotti Giovanni non ha opposto difese; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione della presente adunanza; CONSIDERATO che: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l'istituto ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c., per non essersi la Corte territoriale pronunciata sul motivo d'appello con cui lo stesso aveva dedotto l'applicabilità alla fattispecie dell'incremento del requisito anagrafico per le accresciute aspettative di vita alla stregua degli indici ISTAT; al riguardo, invoca il D.M. 6 dicembre 2011, emesso in attuazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 12 bis, convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che "i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 12 bis... convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122... sono incrementati di tre mesi";
Ric. 2020 n. 08183 sez. ML - ud. 15-02-2022 -2- col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta violazione del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 22 ter, comma 2, e del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, commi 12 bis e 12 quarter, per avere la Corte territoriale disatteso l'applicazione alla fattispecie delle norme richiamate in epigrafe, le quali hanno disciplinato il meccanismo del periodico adeguamento dei requisiti di accesso alla prestazione agli incrementi delle aspettative di vita, operante anche nei confronti dei soggetti afflitti da minorazioni fisiche; col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'INPS contesta violazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122", propugnando un'interpretazione letterale della normativa che, nel richiamare le pensioni di vecchiaia e fissare, rispetto ad esse, le relative "finestre" di pensionamento, non distingue le pensioni anticipate, mentre il riferimento delle finestre alle regole proprie degli "specifici ordinamenti" dovrebbe essere inteso come inerente anche al regime della pensione anticipata per gli invalidi; il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondati; questa Corte si è pronunciata sulla questione ivi prospettata, statuendo che la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 22-ter, comma 2, conv. dalla L. n. 102 del 2009, atteso che la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (in tal senso Cass. n. 31001 del 2019;
Cass. n. 26414 e n. 28078 del 2020); il terzo motivo è parimenti fondato; alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010 (ex plurimis, cfr. Ric. 2020 n. 08183 sez. ML - ud. 15-02-2022 -3- Cass. n. 29191 e n. 32591 del 2018, Cass. n. 31001 del 2019 seguita da Cass. 26 agosto 2020, n. 17796); questa Corte ha affermato che in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. " finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti"; l'ampiezza del dato normativo induce a ritenere che in essa vi rientrino anche i soggetti che, essendo "invalidi in misura non inferiore all'80%", hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 502 del 1993, art. 1, in relazione allo stesso settore privato; in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'accoglimento del ricorso, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e quello incidentale, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022. Il nresífre—\.. Marg