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Decreto — n. 16575/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal, declaring proceedings extinct under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 16575/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinct following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Giuseppe Ruzzon, had previously lost before the Regional Tax Commission of Piedmont regarding a tax decree issued by the Municipality of Carisio. The court ruled that the withdrawal met the requirements of the Code of Civil Procedure, rendering further adjudication unnecessary.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's valid withdrawal of appeal results in the extinction of the proceedings without the need for a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure tax dispute municipal decree assistenza amministrativa fiscale procedura giudiziaria tributaria amministrazione delle finanze

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. 68 of 2016 converted into Law 197/2016
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Testo completo

ETO RG 29296/2021 Roma, sul ricorso proposto da: i 6 COMUNE DI CARISIO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Berti, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: RUZZON GIUSEPPE INTIMATO avverso: sentenza nr. 482/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE pronunciata il 13 maggio 2021 e depositata in data 21 giugno 2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. IlnPresidente titolare C ns. Lucio Napoliita QEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi. R /