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Decreto — n. 16573/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16573/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16573/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ETO RG 14026/21 Roma, sul ricorso proposto da: CLOCL G NEOLOGISTICA s.r.1., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Mascetti, giusta mandato in atti; RICORRENTE E CONTRORICORRENTE INCIDENTALE contro: COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Rotolo, giusta mandato in atti CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE avverso: la sentenza n. 2671/202 della Commissione Tributaria Regionale di Lombardia depositata in data 20.11.2020 IL PRESIDENTE letta la contestuale rinuncia al ricorso e al controricorso incidentale proposta dal ricorrente e dal controricorrente ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la reciproca accettazione della rinuncia

Regesto Legislator

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Decreto — n. 16573/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Andrea Mascetti, giusta mandato in atti; RICORRENTE E CONTRORICORRENTE INCIDENTALE contro: COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Rotolo, giusta mandato in atti CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE avverso: la sentenza n. 2671/202 della Commissione Tributaria Regionale di Lombardia depositata in data 20.11.2020 IL PRESIDENTE letta la contestuale rinuncia al ricorso e al controricorso incidentale proposta dal ricorrente e dal controricorrente ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la reciproca accettazione della rinuncia

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato assunzione delle spese abbandono del procedimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria estinzione dell'obbligazione
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Testo completo

ETO RG 14026/21 Roma, sul ricorso proposto da: CLOCL G NEOLOGISTICA s.r.1., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Mascetti, giusta mandato in atti; RICORRENTE E CONTRORICORRENTE INCIDENTALE contro: COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Rotolo, giusta mandato in atti CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE avverso: la sentenza n. 2671/202 della Commissione Tributaria Regionale di Lombardia depositata in data 20.11.2020 IL PRESIDENTE letta la contestuale rinuncia al ricorso e al controricorso incidentale proposta dal ricorrente e dal controricorrente ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la reciproca accettazione della rinuncia

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il Coordinatore Coi. Lucio Napolitapo, i QEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi,