Cassation court dismisses revocation appeal claiming factual error on legal interpretation of representation power limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the revocation appeal inadmissible for two primary reasons. The appellants argued that the lower court made a factual error by failing to cure the bank's lack of standing in the first instance, whereas the bank cured it in the second instance. The Court ruled that since the issue was already decided on the merits in the prior cassation judgment, it could not be treated as a new factual error, and the alleged misinterpretation of binding precedents constituted an error of law, which is not subject to revocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395, n. 4 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: A revocation appeal based on alleged factual error is inadmissible if the matter was already adjudicated in a prior judgment or if the error concerns the interpretation of law rather than perception.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31511-2020 proposto da: PUCCIARELLI RICCARDO e PUCCIARELLI LORENZO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALFREDO FUSCO 113, presso lo studio dell'avvocato CARLO FERRUCCIO LA PORTA, rappresentati e difesi dall'avvocato ALESSANDRO MENCONI; - ricorrenti - contro SIENA NPL 2018 S.R.L. e per essa, quale procuratrice speciale, JULIET S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE LI PUMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO LAZZINI; - controricorrente- avverso la sentenza n. 4798/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Presidente Relatore Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Massa ingiunse a Riccardo e Lorenzo Pucciarelli il pagamento, in favore della MPS Gestione Crediti s.p.a., della somma di euro 1.834,44 quale scoperto di conto corrente e di euro 119.765,28 quale residuo debito. Proposta opposizione dai debitori, il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione processuale della Banca opposta.
2. Impugnata la pronuncia dalla parte creditrice, la Corte d'appello di Genova dichiarò sussistente t2le legittimazione e condannò Riccardo e Lorenzo Pucciarelli al pagamento della somma complessiva di euro 132.575,78, con il carico delle spese.
3. Quella pronuncia è stata impugnata da Riccardo e Lorenzo Pucciarelli con ricorso per cassazione e questa Corte, con la sentenza 24 febbraio 2020, n. 4798, ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibili i motivi secondo e terzo, ha accolto il quarto, con assorbimento del quinto, ha cassato la sentenza e ha rinviato alla Corte d'appello di Genova per il riesame della sola questione relativa al quantum del debito. Ha osservato questa Corte, ai limitati fini che interessano nel giudizio odierno, che il primo motivo di ricorso era da rigettare, perché il difetto di legitimatio ad processum della Banca creditrice poteva essere sanato in qualunque stato e grado del processo salvo il limite del giudicato, nella specie inesistente.
Ric. 2020 n. 31511 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -2- 4. Contro la citata sentenza propongono ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 391 -bis cod. proc. civ., Riccardo e Lorenzo Pucciarelli con unico atto affidato ad un solo motivo. Resiste Siena NPL 2018 con controricorso, in qualità di cessionario del credito. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e i ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta che la sentenza sarebbe inficiata da un errore di fatto ritenuto decisivo, ai sensi dell'art. 395, n. 4), del codice di rito.
I ricorrenti rilevano che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente interpretato le sentenze di questa Corte in tema di sanatoria della legittimazione processuale. Ricordano che proprio la sentenza delle Sezioni Unite 4 marzo 2016, n. 4248, citata nella sentenza n. 4798, ha stabilito che il difetto di rappresentanza processuale della parte può essere sanato in fase di impugnazione, senza che operino le ordinarie preclusioni istruttorie, e, qualora la contestazione avvenga in sede di legittimità, la prova della sussistenza del potere rappresentativo può essere data ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.; tuttavia, qualora il rilievo del vizio in sede di legittimità non sia officioso, ma provenga dalla controparte, l'onere di sanatoria del rappresentato sorge immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire.
Aggiungono che, nella specie, essi avevano eccepito il difetto di legittimazione della Banca già in primo grado e che la controparte nulla aveva fatto in quel giudizio, sanando il difetto solo in appello; di talché Ric. 2020 n. 31511 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -3- la sentenza oggetto di revocazione sarebbe frutto di un evidente errore di fatto. 1.1. Osserva la Corte che il motivo di revocazione è inammissibile per due concorrenti ragioni. La prima è costituita dal fatto che sul problema della sanatoria del difetto di legittimazione processuale la sentenza impugnata si è soffermata, rigettando il primo motivo di ricorso che si occupava esattamente di tale questione.
A norma dell'art. 395, n. 4), cit., l'errore di fatto non può determinare revocazione della sentenza se esso ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata (v. la sentenza 9 dicembre 2013, n. 27451, in linea con una costante giurisprudenza). La seconda ragione è costituita dal fatto che l'errore prospettato nel ricorso odierno, ove pure fosse esistente (in via del tutto ipotetica), sarebbe comunque un errore di diritto e non di fatto, poiché attiene alla corretta lettura e interpretazione dei precedenti di questa Corte, richiamati nella sentenza impugnata, relativi ai limiti entro i quali può essere sanato il difetto di legittimazione processuale.
Non può in alcun modo sostenersi, come invece fanno gli odierni ricorrenti, che l'errore sia di natura percettiva (il c.d. abbaglio dei sensi), trattandosi evidentemente di un'eventuale violazione di legge, non censurabile con lo strumento della revocazione (v. Sezioni Unite, ordinanza 27 novembre 2019, n. 31032).
2. Il ricorso per revocazione, pertanto, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55. Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei Ric. 2020 n. 31511 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -4- ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 5.800, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 7 aprile 2022. Il Pr