Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of reasonable probability of success and improper motive.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's decision had no reasonable probability of being overturned. The appellant argued for a different assessment of liability regarding a fall in a parking lot, but the court found the first-instance facts irrefutable. The court ruled that the appeal was not based on a substantive error but on an attempt to re-examine the merits, which is prohibited after an appellate rejection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348-ter c.p.c.; Art. 1227 c.c.: An appeal is inadmissible if it lacks reasonable probability of success, and the expression 'fault' refers to objective conduct contrary to rules of conduct rather than psychological culpability.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5530-2020 proposto da: GIURGIUVEANU FLORENTINA, legalmente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati IVANO GIUSEPPE CHIESA e GIANMARIA FUSETTI; - ricorrente - contro CONSORZIO PARCO COMMERCIALE TANGENZIALE OVEST-COMPARTO SUD DI VERCELLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, legalmente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA DOMENICA RAISARO; - controrkorrente - contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, legalmente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati CALOGERO PALMERI e MASSIMO D'URSO; controricorrente - contro FERTI FLUID S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, legalmente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FABRIZIO MICHELATTI; - controricatrente - contro CARREFOUR PROPERTY ITALIA S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 178/2019 del TRIBUNALE di VERCELLI, depositata 1'08/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1. Fiorentina Giurgiuveanu convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Vercelli, la Carrefour Property Italia s.r.l. e il Consorzio Parco commerciale Tangenziale ovest Vercelli, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni da lei patiti in conseguenza di una caduta verificatasi in data 3 febbraio 2012 all'interno del parcheggio Ric. 2020 n. 05530 sez. M3 - ud. 09-03-2022 -2- autovetture esistente a servizio degli esercizi commerciali Carrefour, Pittarello e Oviesse. Si costituì in giudizio il Consorzio convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e sollecitando la chiamata in causa della Ferti Fluid s.r.1., la quale si costituì chiedendo a sua volta il rigetto della domanda e chiamando in manleva la società Unipolsai Assicurazioni.
Espletata l'istruttoria con esame di testimoni e prova per interrogatorio, il Tribunale, con sentenza dell'8 maggio 2019, rigettò la domanda e condannò l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti e delle parti chiamate in causa.
2. La pronuncia è stata appellata dalla parte soccombente e la Corte d'appello di Torino, con ordinanza del 14 novembre 2019, ha dichiarato inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348-ter cod. proc. civ., non avendo lo stesso ragionevoli probabilità di essere accolto, e ha condannato l'appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.
3. Contro la sentenza del Tribunale e contro l'ordinanza di inammissibilità della Corte d'appello ricorre Fiorentina Giurgiuveanu con atto affidato ad un solo motivo. Resistono l'Unipolsai Assicurazioni s.p.a., il Consorzio Parco commerciale Tangenziale ovest Vercelli e la Ferri Fluid s.r.l. con tre separati controricorsi. La Carrefour Property Italia s r 1. non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e l'Unipolsai e il Consorzio Parco commerciale hanno depositato memorie.
Ric. 2020 n. 05530 sez. M3 - ud. 09-03-2022 -3- RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ. ed errata valutazione della prova testimoniale. Osserva la ricorrente che la sentenza di primo grado non avrebbe valutato con la dovuta attenzione le circostanze di fatto indicate dai testimoni, quali la presenza di ghiaccio nell'area del parcheggio dove avvenne la caduta, l'omessa custodia e l'assenza di segnalazioni di pericolo; tanto più che l'ora tarda in cui la caduta ebbe luogo non consentiva di avere un'esatta percezione dello stato dei luoghi. 1.1.
Osserva la Corte che il motivo in esame è da dichiarare inammissibile, in ossequio al criterio decisorio della c.d. ragione più liquida, senza bisogno di esaminare le eccezioni preliminari di improcedibilità e di tardività del ricorso prospettate nei controricorsi a causa della mancata indicazione della data di comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità. 1.2. La costante giurisprudenza di questa Corte sull'art. 2051 cit. insegna che il danneggiato deve comunque dimostrare l'esistenza del fatto dannoso, il nesso di causalità e il danno, rimanendo a carico del custode l'obbligo di dimostrazione del fortuito.
Al riguardo si è stabilito con le ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile Ric. 2020 n. 05530 sez. M3 - ud. 09-03-2022 -4- di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele noinialmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
È stato anche chiarito nelle menzionate pronunce che l'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 cod. civ. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza. 1.3. La sentenza di primo grado qui impugnata si è correttamente attenuta ai principi suindicati ed ha accertato, con una ricostruzione dei fatti non sindacabile in questa sede, che l'attrice aveva tenuto un comportamento non prudente in considerazione dello stato dei luoghi, preferendo incamminarsi per un corridoio erboso prima di salire sul marciapiede, in tal modo interrompendo il nesso di causalità di cui all'art. 2051 cod. civ. ai fini della responsabilità dei convenuti.
A fronte di tale motivazione, il ricorso si risolve, in sostanza, nel tentativo di sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame del merito, tanto più inammissibile in considerazione della Ric. 2020 n. 05530 sez. M3 - ud. 09-03-2022 -5- pronuncia emessa dalla Corte d'appello (il vizio è, in realtà, di motivazione, non proponibile in base al testo dell'art. 348-ter cit.).
2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.55. Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.800, di cui euro 200 per esborsi, in favore delle controricorrenti Unipolsai e Consorzio Parco commerciale, e in complessivi euro 2.400, di cui curo 200 per esborsi, in favore della Ferri Fluid s.r.1., oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della