Court allows tax collection against new company after split if original notice was timely sent to old company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's dismissal of a collection notice sent to a newly formed company. The original company had been split, and the tax authority argued that a timely notice to the defunct entity exempted them from notifying the new one. The court ruled that the Regional Commission erred by requiring a new notice to the successor company when the initial notice to the predecessor was valid and timely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 25 DPR 602/1973; In cases of corporate split, a timely notice of tax debt to the split-off company exempts the tax authority from issuing a new notice to the successor company, even if the successor is solidarily liable for debts predating the split.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27656-2020, proposto da: ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del legale rappresentante p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro ELIA INDUSTRIE METALMECCANICHE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in CATANZARO, alla VIA OTRANTO, n. 2, presso lo studio del DOTT. ENRICO DANDOLO; - intimata - avverso la sentenza n. 247/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 21/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'EQUITALIA SUD S.P.A. notificò alla ELIA INDUSTRIE METALMECCANICHE S.R.L. una cartella di pagamento portante vari debiti tributari emessa dall'Agente della riscossione ed intestata alla società contribuente, quale beneficiaria a seguito della scissione parziale della DELCO S.R.L. e coobbligata solidale della società scissa, per riprese relative all'anno di imposta 2009, accertate a seguito di controllo automatizzato ex art. 36- bis del d.P.R. n. 600 del 1973; che la contribuente impugnò detta cartella innanzi alla C.T.P. di Catanzaro che, con sentenza n. 2373/2017, accolse il ricorso; che avverso tale decisione VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE propose appello innanzi alla C.T.R. della Calabria, la quale, con sentenza n. 247/2020, depositata il 21.1.2020, rigettò l'appello ritenendo — per quanto in questa sede ancora rileva — l'Ufficio decaduto dal potere impositivo, per essere stata la cartella notificata alla contribuente, quale società beneficiaria della scissione, nel 2015, per debiti della società scissa DELCO S.R.L. relativi all'anno 2009, e, dunque, ad oltre due anni dalla scissione medesima, in violazione dei termini previsti dall'art 25 del d.P.R. n. 602 del 1973; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE — ADER ha ricorso per cassazione, affidato ad un motivo;
è rimasta intimata la ELIA INDUSTRIE METALMECCANICHE S.R.L.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Ric. 2020 n. 27656 sez. Sesta civile - T - ud. 26-04-2022 -2- Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione dell'art. 173 del T.U.I.R., dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1992, nonché dell'art 1310 cod. civ., per avere la C.T.R. ritenuto che il rispetto del termine di decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 debba essere valutato avuto riguardo al momento della notificazione della cartella nei confronti della società beneficiaria, anziché nei confronti della società scissa; che il motivo è manifestamente fondato; che, effettivamente, in tema di scissione societaria, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell'Amministrazione, non pregiudicando tale disciplina il diritto di difesa della società beneficiaria la quale è a conoscenza della situazione debitoria della società scissa, ivi comprese le pendenze tributarie, e può dedurre, in sede di opposizione alla cartella, ogni argomentazione per contestare la pretesa impositiva (Cass., Sez. 5, 21.6.2019, n. 16710, Rv. 654508-01); che, pertanto, notificato l'avviso di accertamento (ovvero, come nella specie, la cartella di pagamento) nei confronti della società scissa o designata, anche in epoca successiva all'efficacia della scissione, non vi è necessità di rinnovare la notifica, né di integrare il contenuto della cartella di pagamento nei confronti della società beneficiaria (arg. da Cass., Sez. 5, 16.11.2016, n. 23342, Rv. 641878-01); che la C.T.R. non si è conformata a tali principi, avendo erroneamente valutato decaduta l'azione nei confronti della Ptic. 2020 n. 27656 sez.
Sesto civile - T - ud. 26-04-2022 -3- beneficiaria, senza considerare la notifica della cartella nei confronti della società scissa, che - ove tempestiva - esimeva l'Amministrazione dalla notificazione dell'atto nei riguardi della odierna intimata; Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda processuale attenendosi ai principi che precedono e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributaria, il 26.4.2022 Il Presidente . Lucio L (dotti o kU--A\a• DEPOSITATO IN CANCE.LEA 2 3 MAG 20712 IL CANCELL ESPERTO oggi. Vincenzo Pio Mo