Cassation court dismisses appeal for failure to transcribe defense arguments regarding notification validity in tax case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax court decision confirming a mortgage notice. The taxpayer argued the notice was invalid due to incomplete address details on the return receipt, but failed to transcribe the specific defense arguments regarding this issue in the cassation petition. The court ruled that merely citing a document without detailing the contested arguments from previous proceedings renders the submission legally irrelevant and violates procedural requirements for effective adversarial proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, lett. c, n. 3 c.p.c.; Art. 149 c.p.c.; The mere production of a document without transcribing its content or specifying the arguments formulated in prior proceedings regarding that document is legally irrelevant and does not satisfy the requirement for effective adversarial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9654-2020, proposto da: CAROLA PEGAN (C.F. PGNCRL65E49D969Z), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. ALDO PISANI, unitamente al quale è dom.ta ope legis presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, nonché ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t., dom.ti in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2022/25/19 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, sez. st . di BRESCIA, depositata il 09/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'EQUITALIA S.P.A. notificò a CAROLA PEGAN Un preavviso di iscrizione ipotecaria per riprese I.R.P.E.F., I.R.A.P., I.V.A. e contributi previdenziali relative all'anno di imposta 2010; che la contribuente impugnò il provvedimento innanzi alla C.T.P. di Mantova che, con sentenza n. 238/2016, dichiarò il difetto di giurisdizione relativamente ai crediti non aventi natura tributaria (Le. i crediti previdenziali) mentre, per le residue riprese, accolse il ricorso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia, la quale, con sentenza n. 2022/25/19, depositata il 9.5.2019, accolse l'appello evidenziando - per quanto in questa sede ancora rileva - (a) la correttezza della notifica (perfezionatasi per compiuta giacenza) dell'avviso di accertamento prodromico al preavviso impugnato, (b) la conseguente inammissibilità delle doglianze della PEGAN rispetto all'atto impositivo (ormai consolidatosi per mancata impugnazione) e (c) l'infondatezza delle censure svolte dalla medesima contribuente rispetto al preavviso di iscrizione ipotecaria; che avverso tale decisione CAROLA PEGAN ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si sono costituite con controricorso l'AGENZIA DELLE ENTRATE e VADER - AGENZIA DELLE Ric. 2020 n. 9654 Sesta civile - T - ud. 26-04-2022 -2- ENTRATE-RISCOSSIONE (nelle more subentrata ex lege all'EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.);
Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, lett. c - recte, n. 3 - cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 14 della I. n. 890 del 1982, dell'art. 149 cod. proc. civ., nonché dell'art 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la C.T.R. ritenuto rituale la notificazione, perfezionatasi per compiuta giacenza, dell'avviso di accertamento prodromico al preavviso di iscrizione ipotecaria, sebbene la ricevuta di ritorno della raccomandata A/R con cui fu eseguita detta notifica recasse solo la dicitura "Pegan Carola Volta Mantovana", senza alcuna specificazione dell'indirizzo di consegna del corrispondente plico (contenente - per l'appunto - l'avviso di accertamento in questione) e considerando, al contrario, rilevanti "le indicazioni inserite dall'ufficiale/messo notificatore sulla busta inviata e non già l'attività compiuta dall'agente postale come risultante dall'avviso di accertamento"(cfr. ricorso, p. 8, cpv.); che il motivo è infondato; che premesso che non è contestato - e, comunque, emerge dalla impugnata decisione - che effettivamente la ricevuta di ritorno della raccomandata con cui l'Ufficio provvide alla notifica dell'avviso di accertamento prodromico al preavviso di iscrizione ipotecaria riportasse solo la dicitura "Pegan Carola Volta Mantovana", senza alcuna specificazione dell'indirizzo di recapito, rileva la Corte come sia altrettanto incontroverso che tale dato era invece presente sul plico da notificare e collegato a detta ricevuta di ritorno; che, in proposito, questa Corte ha chiarito che, poiché la relazione di notificazione si riferisce, di norma, all'atto Ric. 2020 n. 9654 Sesta civile - T - ud. 26-04-2022 -3- notificato, così come strutturato, in assenza di indicazioni difformi deve presumersi che la notificazione sia stata effettuata nel luogo in esso indicato, sicché l'omessa indicazione del detto luogo nella "relata", ove emendabile col riferimento alle risultanze dell'atto, non comporta nullità della notificazione, ma mera irregolarità formale, non essendo la nullità prevista dall'art. 160 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, 3.3.2010, n. 5079, Rv. 611576-01); che, applicando il principio predetto alla notifica per cui è causa (eseguita a mezzo posta), non può che discenderne la correttezza della statuizione assunta dalla C.T.R., ben potendo le risultanze dell'avviso di ricevimento in questione essere completate, da un punto di vista contenutistico e con riferimento al luogo di consegna, tramite le (corrette) indicazioni presenti sul plico cui detto avviso di ricevimento era collegato; che, sotto tale profilo, sono peraltro inammissibili le doglianze svolte dal ricorrente in relazione ad un presunto errore della C.T.R. anche in ordine alla corretta individuazione della residenza della PEGAN (Via Boselli n. 8/b, anziché n.
10. Cfr. ricorso, penultima p.). Premesso che, in parte qua, il motivo tradisce un vizio motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., relativamente all'omessa valutazione, da parte dei giudici di appello, del certificato di residenza prodotto in prime cure con la memoria illustrativa del 22.2.2016 (cfr. ricorso, penultima p.), osserva in proposito il Collegio come la censura pecchi di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., giacché pur potendo il vizio di omesso esame effettivamente riferirsi a documenti (arg. da Cass., Sez. 6-2, 6.4.2017, n. 8986, Rv. 643675-01), cionondimeno è pur sempre necessario che il ricorrente non solo (a) trascriva nel Ric. 2020 n. 9654 Sesta civile - T - ud. 26-04-2022 -4- & ricorso il testo integrale o la parte significativa del documento, al fine di consentirne il vaglio di decisività ovvero (a.1) quantomeno lo "localizzi", allegando ed indicando i riferimenti utili al suo reperimento nel fascicolo processuale (cfr.
C.E.D.U., sentenza 28 ottobre 2021, Succi ed altri c Italia, nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14), ma (b) specifichi, altresì, gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione ad esso ed alla pretesa fatta valere, siano state formulate nei precedenti gradi del giudizio di merito (chiarendo come, dove e quando le stesse furono formulate), pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, la quale non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame e, ancora meno, di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass., Sez. 5, 21.5.2019, n. 13625, Rv. 653996-01, nonché Cass., Sez. 6-3, 28.9.2016, n. 19048, Rv. 642130-01 e Cass., Sez. 3, 26.6.2018, n. 16812, Rv. 649421-01); che i suesposti principi sono stati disattesi nel caso di specie, essendosi la contribuente limitata a richiamare un documento (e, cioè, il certificato di residenza di cui si è detto supra) presente agli atti del giudizio, senza tuttavia trascrivere o indicare, neppure in via riassuntiva, il contenuto delle difese specificamente sviluppate al riguardo nei precedenti gradi di lite; che del tutto inconferenti appaiono, infine, i richiami, contenuti in ricorso, a Cass., 7.10.2011, n. 26352 e Cass. 30.12.2015, n. 26108, le quali non si confrontano con il tema della completezza della relata di notifica (o, come nella specie, dell'avviso di ricevimento) ma affrontano, piuttosto, il diverso problema della (in)validità della notifica eseguita a mezzo del servizio postale, in mancanza del deposito del relativo avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc.;
Ric. 2020 n. 9654 Seste civile - T - ud. 26-04-2022 -5- Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna di CAROLA PEGAN al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., nonché dell'ADER-AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Ci CAROLA PEGAN al pagamento, nei confronti delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di CAROLA PEGAN, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributaria, il 26.4.2022 I Pres dente Lucio Lucio • Q U \UU DEP': TT