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Ordinanza — n. 16552/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16552/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16552/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23557-2020 proposto da: FERRETTI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURORA 43, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE SGAMBATO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO CERIANA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controticorrente - avverso la sentenza n. 4950/21/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 10/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 2 d.lgs. n. 446/1997; Ordinanza — n. 16552/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controticorrente - avverso la sentenza n. 4950/21/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 10/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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organizzazione della professione onorario dell'architetto responsabilità civile del consulente fiscale cassa di compensazione professionale ripetibili dell'avvocato categoria contributiva

Disposizioni normative citate

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art. 2 d.lgs. n. 446/1997
per violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997 per aver ritenuto la CTR sussistente l'autonoma organizzazione per essersi avvalso di autonoma organizzazione riferibile ad un terzo, cioè Ernst & Yung di cui è stato consulente nel periodo di accertamento; che con il secondo motivo si profila censura ex art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23557-2020 proposto da: FERRETTI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURORA 43, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE SGAMBATO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO CERIANA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controticorrente - avverso la sentenza n. 4950/21/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 10/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che il contribuente Ferretti Andrea ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia che ha riformato la pronuncia della CTP di Milano, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di IRAP di professionisti; che l'Avvocatura generale dello Stato ha spiegato tempestivo controricorso; che in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie tesi; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997 per aver ritenuto la CTR sussistente l'autonoma organizzazione per essersi avvalso di autonoma organizzazione riferibile ad un terzo, cioè Ernst & Yung di cui è stato consulente nel periodo di accertamento; che con il secondo motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997 sotto ulteriore profilo per aver la CTR ritenuto sussistente il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione sulla base di un mero elemento indiziario; che i motivi possono essere trattati assieme per evidente connessione logica; che, in tema di IRAP, l'esercizio associato -anche in forma di Ric. 2020 n. 23557 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -2- collaborazione continuata e prevalente, ovvero senza formale rapporto associativo (cfr. Cass. VI-5 n. 1136/2017)- costituisce ex lege presupposto impositivo (cfr. Cass. S.U. n. 7371/2016; Cass. VI-5, n. 30873/2019), donde spetta al contribuente -all'atto della richiesta di rimborso- dimostrare che l'inserimento in un'organizzazione professionale più ampia non abbia apportato vantaggio di maggior clientela o di maggior capacità di svolgere incarichi in ragione della distribuzione del lavoro, rispetto al minimo strumentario necessario all'esercizio della propria professionale intellettuale (cfr.

Cass. V, n. 4576/2019; n. 766/2019); che il precedente di questa Corte citato in memoria della parte contribuente (ord. n. 11140/2021) si è risolto in una cassazione con rinvio perché la CTR non aveva svolto un'analisi circa l'effettiva attività di organizzazione svolta dal contribuente all'interno della struttura, mentre nella sentenza qui in esame tale analisi risulta puntualmente svolta a pag. 4, con un apprezzamento di merito che esula dal perimetro di cognizione di questa Suprema Corte di legittimità; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.quattromilacento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente ptincipale: dell'ulteriore importo a titolo di Ric. 2020 n. 23557 sez. MT - ud. 23-03-2022 -3- contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ~area norma del comma 1 -bis dello stes