Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 16544/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of decisive evidence regarding the court's reasoning on traffic violation appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16544/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Cuccaro and Terreri against a lower court judgment that upheld a traffic violation fine. The appellants argued the trial court violated procedural rules by issuing a decision without explaining its reasoning. The court rejected this claim, finding no sufficient evidence of a decisive error in the lower court's internal deliberation process.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380 bis c.p.c.; Art. 375 n. 1 e 5 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the applicant fails to provide decisive evidence demonstrating a violation of the law or a false application of it in the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
Cassation appeal inadmissibility lack of decisive evidence procedural reasoning requirement traffic violation appeal internal deliberation review abbandono del procedimento per infrazione stradale impugnazione di decisioni amministrative opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 c.p.c.
Con l'unico motivo articolato, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
132 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata perché il tribunale ha accolto l'appello senza spiegare le ragioni della decisione assunta.
Art. 380 bis c.p.c.
Art. 375 n. 1 e 5 c.p.c.
art. 132 c.p
Con l'unico motivo articolato, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

6 5 Ce 4 ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11753-2021 proposto da: CUCCARO VINCENZINA e TERRERI ANTONIO, rappresentati e difesi dall'Avvocato CHIARA COSTAGLIOLA per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro COMUNE DI PUGLLIANELLO; iro - intimato - avverso la SENTENZA N. 1811/2020 DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO, depositata il 4/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO. FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Puglianello, ha rigettato l'opposizione di Vincenzina Cuccaro e Antonio Terreri avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada. 1.2.

Vincenzina Cuccaro e Antonio Terreri, con ricorso notificato il 20/4/2021, hanno chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. 1.3. Il Comune è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Con l'unico motivo articolato, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata perché il tribunale ha accolto l'appello senza spiegare le ragioni della decisione assunta.

3. La Corte ritiene che il ricorso non presenti l'evidenza decisoria che ne giustifica la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375, n. 1 e 5, c.p.c..

4. La Corte, peraltro, dispone che sia acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di merito e che la Cancelleria del tribunale di Benevento trasmetta la sentenza nella sua formale stesura definitiva.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rimette la causa alla pubblica udienza innanzi alla Seconda Sezione Civile e manda alla Cancelleria l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di merito e dell'attestazione indicata in premessa. Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 25 marzo 2022. Il Presidente Mario Berti"'