Italian tax court dismissed late notice due to missing pre-trial hearing rights under tax statute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission's decision that had accepted a late tax assessment notice. The taxpayer argued the notice was invalid because it was sent before the statutory deadline for the tax authority's investigative action, violating procedural rights. The court ruled that the lack of a prior administrative hearing rendered the late notice null and void, regardless of the imminence of the tax collection deadline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 comma 7 della L. n. 212 del 2000; Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.: In tax proceedings involving on-site inspections, an administrative act issued before the statutory deadline for the investigative action is null due to the lack of prior contradictory hearing, without requiring proof of resistance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
A sul ricorso iscritto al n. R.G. 28365/2020 proposto da GIUSEPPE MANCUSO rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Antonio Manica (PEC: antonio.manicaOpec.it) con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Ulderico Capocasale (PEC: uldericocapocasale@ordineavvocatiroma.org) in viale di Villa Massimo n. 21 - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 343/01/20 depositata in data 22/01/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;
Rilevato che: il contribuente ricorreva avverso l'avviso di accertamento notificatogli per IRPEF ed IRAP 2009; la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall'ente impositore; con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello; ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a un solo motivo; l'Agenzia delle Entrate è rimasta qui intimata; Considerato che: il solo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto legittimo l'atto impugnato, notificato anteriormente alla scadenza del ridetto termine di legge, in quanto era imminente la scadenza del termine decadenziale dell'azione accertatrice; il motivo è fondato; sotto un primo profilo generale, va confermato quanto già statuito da questa Corte di Legrttimità (Cass.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8749 del 10/04/2018) secondo la quale in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa non rappresenta una ragione di urgenza tutelabile ai fini dell'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000; inoltre, con riferimento specifico agli avvisi di accertamento notificati, a seguito di accesso, ispezione e verifica in loco, come quello di cui trattasi, si è specificamente chiarito che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 701 e 702 del 15/01/2019) proprio in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 (cd.
Statuto del contribuente), nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei Cons. Est. Robe:rto Succio - 2 locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una valutazione "ex ante" in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso "ante tempus", anche nell'ipotesi di tributi "armonizzati", senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di "resistenza", invece necessaria, per i soli tributi "armonizzati", ove la normativa inl:erna non preveda l'obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione "ex post" sul rispetto del contraddittorio; - per le sopra esposte ragioni, il ricorso va accolto; - la sentenza è quindi cassata e non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decise nel merito con l'accoglimento dell'originario ricorso del contribuente; - le spese del giudizio di merito sono compensate; quelle del giudizio di Legittimità seguono la soccombenza; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l'originario ricorso del contribuente; compensa le spese del giudizio di merito; liquida le spese del presente giudizio di ilegittimità in euro 2.300,00 oltre a euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, CPA ed IVA di legge che pone a carico di parte soccombente.
Così deciso in Roma, 1'8 marzo 2022. Il Presidente Napolitano DEPOSITATO