Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to premature filing of tax credit refund claim before tax relationship closure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the Customs Agency inadmissible because the taxpayer attempted to claim a refund for unpaid excise duties before the tax relationship formally closed. The lower court had rejected the claim based on a two-year statute of limitations, which the taxpayer argued should start from the payment date rather than the final annual declaration. The court ruled that established jurisprudence requires the tax relationship to close via the last annual consumption declaration before any credit can be claimed, rendering the filing untimely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14, co. 2, d.lgs. n. 710/1995 (TUA); Art. 360-bis, n. 1, c.p.c.: The two-year limitation period for claiming a tax credit for excise duties begins only upon the closure of the tax relationship through the presentation of the final annual consumption declaration, not from the date of payment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28172/2020 proposto da AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro ENOVA s.r.l. in liquidazione rappresentata e difeso giusta delega in atti dall'avv. Patrizia Tovaz:zi (PEC: avvpatriziatovazzi@milano.pecavvocati.it ) e dall'avv. Stefano di Meo (PEC: stefanodimeo@ordineavvocaltiroma.org ) con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Pisanelli n. 2; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 200/04/20 depositata in data 09/06/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;
Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso il provvedimento di diniego di rimborso di accise sul gas naturale versate e non dovute per l'anno 2012; - la CTP rigettava il ricorso ritenendo decaduto il diritto al rimborso azionato; tal pronuncia era impugnata dalla contribuente; con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello e annullava il diniego dell'Ufficio; ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli con atto affidato a un solo motivo; la ENOVA s.r.l. in liquidazione resiste con controricorso: Considerato che: il primo motivo censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del TUA per avere la CTR erroneamente ritenuto che il termine decadenziale biennale previsto dalla disposizione in oggetto decorra, nel caso di dichiarazione a credito, dal pagamento delle accise e non dalla chiusura del rapporto tributario che ha luogo con la presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo; il motivo è inammissibile; invero, la giurisprudenza di questa Corte è ormai salda e costante nel ritenere, come correttamente osservato in controricorso, (in termini Cass.
Sez. 5, Ordinanza n. 27290 del 24/10/2019; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19770 del 22/09/2020) che in tema di accise, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale - costituendo una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto "ex lege" dai successivi versamenti di acconto - non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, co. 2, del d.lgs. n. 710/ 504 del 1995 (TUA), per il rimborso dell'eventuale credito di Cons. Est.
Roberto Succio - 2 imposta, dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione. pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile poiché (in termini vedasi Cass. Sez. UU., Sentenza n. 7155 d& 21/03/2017)in tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis c.p.c. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi ImarsiSten 9 eC 'i le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 4.100,00 oltre ad euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, CPA ed iva di legge che pone a carico di parte soccombente.
Così deciso in Roma,