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Ordinanza — n. 16435/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy appeal as inadmissible due to merit criticism and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16435/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Libeco SRL inadmissible, ruling it constituted a critique of the merits rather than a procedural objection. The appellant argued that the lower court erred in rejecting their evidence of zero revenue, but the court found the submitted documents were merely unverified projections rather than approved financial statements. Consequently, the decision was rejected because the appeal violated the principle of self-sufficiency and failed to meet the burden of proof required by civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 366, Art. 369 c.p.c.; An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely criticizes the factual evaluation of the lower court without raising a distinct procedural issue, and if it fails to comply with the requirements of self-sufficiency and the burden of proof.

Parole chiave

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inadmissible appeal critique of merits burden of proof self-sufficiency principle bankruptcy proceedings domanda di fallimento mancata prova della solvibilità procedura di rivendicazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 1 e 15 legge fall.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 366 cod. proc. civ.
Art. 369 cod. proc. civ.
civ.), visto che il contenuto dei citati documenti non è riportato nemmeno per sintesi e visto che non risulta soddisfatto l’onere di produzione, unitamente al ricorso, di copia dei documenti sui quali lo stesso si fonda (art. 369 cod. proc. civ.).
art. 366 cod. proc. civ
art. 369 cod. proc. civ
civ.), visto che il contenuto dei citati documenti non è riportato nemmeno per sintesi e visto che non risulta soddisfatto l’onere di produzione, unitamente al ricorso, di copia dei documenti sui quali lo stesso si fonda (art. 369 cod. proc. civ.).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7323-2021 proposto da: LIBECO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SANTI NICOLO' CAMPIONE; - ricorrente - contro FALLIMENTO LIBECO SRL IN LIQUIDAZIONE, CORONA SANTO, CORONA MANUELA; - intimati - avverso la sentenza n. 259/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 04/02/2021; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7323/2021 Numero sezionale 3603/2022 Numero di raccolta generale 16435/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che: la Libeco s.r.l. in liquidazione ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Catania che ne ha respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento; deduce un unico motivo (violazione degli artt. 1 e 15 legge fall.) e lamenta che, anche in rapporto alla non esercitata facoltà di esercizio di poteri istruttori officiosi, la corte abbia disatteso l’eccezione relativa ai limiti dimensionali per l’esenzione dal fallimento, erroneamente ritenendo non soddisfatto l’onere della prova; assume di aver prodotto invero la copia dei bilanci delle ultime tre annualità, dalle quali evincere l’esposizione di ricavi lordi pari a zero a fronte di debiti per 120.863,14 EUR; la curatela non ha svolto difese.

Considerato che: il ricorso è inammissibile poiché risolto in una critica di merito; la Corte d’appello di Catania ha prioritariamente osservato che la società aveva affidato la sua tesi a meri prospetti contabili del tutto privi di riscontro circa la relativa paternità, i quali all’evidenza non costituivano bilanci né risultavano approvati in assemblea e pubblicati al registro delle imprese; Ric. 2021 n. 07323 sez. M1 - ud. 06-04-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a :

B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7323/2021 Numero sezionale 3603/2022 Numero di raccolta generale 16435/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 la motivazione integra una valutazione in fatto tesa a sostenere che la documentazione prodotta era di per sé inaffidabile, in quanto non costituente altro che un prospetto di incerta provenienza; nel dire il contrario – vale a dire nel sostenere che invece si trattava di bilanci veri e propri – la tesi della ricorrente impinge nel merito della valutazione; e peraltro neppure è rispettosa del principio di autosufficienza (art. 366 cod. proc. civ.), visto che il contenuto dei citati documenti non è riportato nemmeno per sintesi e visto che non risulta soddisfatto l’onere di produzione, unitamente al ricorso, di copia dei documenti sui quali lo stesso si fonda (art. 369 cod. proc. civ.). p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022. Il Presidente Ric. 2021 n. 07323 sez. M1 - ud. 06-04-2022 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a :

B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .