Cassation court dismisses appeal against bankruptcy trustee rejection of professional fees due to lack of certain contract date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by a law firm seeking admission to the bankruptcy estate of Selta SPA. The lower court rejected the claim because the supporting contract lacked a certain date and failed to detail fee calculation criteria. The Court upheld this decision, ruling that the creditor's claim was contested in its entirety regarding both existence and amount.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115 cod. proc. civ.; Art. 2233 cod. civ.: The Court of Cassation acts as a judge of the facts and may directly access case records; therefore, a claim is considered contested in its entirety if the trustee objects to both the existence and the quantum of the debt, precluding partial contestation arguments.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11806-2021 proposto da: STUDIO ASSOCIATO CAJARELLI & PARTNERS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 117, presso lo studio dell'avvocato GIULIA PERIN, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA MORDA'; - ricorrente - contro AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLA SELTA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata difesa dall'avvocato MASSA GIANFRANCO; - controricorrente - F i r m a t o D a :
R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11806/2021 Numero sezionale 4626/2022 Numero di raccolta generale 16422/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 contro SELTA SPA IN AS; - intimata - avverso il decreto n. 2530/2021 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 24/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: lo Studio Associato Cajarelli & partners chiese di essere ammesso al passivo del fallimento di Selta s.p.a. in a.s., in privilegio ex art. 2751-bis cod. civ., per un credito relativo a prestazioni professionali rese in favore della società e all’indennità per recesso anticipato; la domanda venne respinta per difetto di data certa del contratto prodotto a supporto della stessa, e per mancanza di altra documentazione probante; il Tribunale di Milano ha respinto l’opposizione allo stato passivo, in sintesi confermando la valutazione del g.d. sotto entrambi i profili e aggiungendo che parimenti inidonee erano da considerare le nuove produzioni documentali, risolte in mere fatture non contenenti richiamo al contratto inter partes; lo Studio Cajarelli ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi; la procedura ha replicato con controricorso.
Considerato che: Ric. 2021 n. 11806 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11806/2021 Numero sezionale 4626/2022 Numero di raccolta generale 16422/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 I. - il primo motivo assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., poiché il tribunale avrebbe dovuto considerare contestato solo il quantum dell’obbligazione, non anche l’an debeatur; il secondo motivo assume come “corollario” la violazione o falsa applicazione dell’art. 2233 cod. civ., poiché l’erronea valutazione suddetta avrebbe provocato l’altrettanto erroneo “mancato ingresso dello strumento di cui all’art. 2233” cit.;
II. - il primo motivo è manifestamente infondato; essendo dedotta una violazione processuale, questa Corte è giudice della fattispecie e ha quindi accesso diretto alle risultanze di causa; dallo stesso ricorso risulta che l’insinuazione era stata affidata alla produzione del contratto di consulenza e di alcune notule pro forma asseritamente insolute; risulta testualmente che l’organo commissariale aveva a tal riguardo eccepito “1) la mancanza di data certa del contratto, che lo rende inopponibile alla Procedura” e che “2) le somme esposte nelle proforma non consentono di determinare i criteri di calcolo del compenso né, a tal fine, è prodotta la documentazione di supporto”;
è di solare evidenza che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il credito era stato contestato in toto fin dalla fase di accertamento del passivo; Ric. 2021 n. 11806 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11806/2021 Numero sezionale 4626/2022 Numero di raccolta generale 16422/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 III. - il secondo motivo, essendo prospettato come mero corollario del primo, è da rigettare di conseguenza; esso postula l’opponibilità del rapporto alla massa, sicché la decisione di rigetto del primo motivo, dedicato a questo, esclude di per sé il fondamento del secondo;
IV. – le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.700,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022.
Il Presidente dott. Massimo Ferro Ric. 2021 n. 11806 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -4- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E