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Ordinanza — n. 16419/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy appeal, ruling revenue thresholds apply to current fiscal year data regardless of company start date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16419/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Deter Group's appeal against the bankruptcy declaration of its subsidiary. The appellant argued that the three-year revenue threshold for bankruptcy should be calculated using fiscal years prior to the company's 2018 establishment, citing lower historical figures. The court rejected this, holding that the revenue requirement must be assessed based on the current fiscal year's data at the time of the pre-bankruptcy investigation, as gross revenue figures are not affected by subsequent liabilities or costs.

Regesto Legislator

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Art. 1 legge fall.; The requirement of gross revenue thresholds for bankruptcy eligibility must be evaluated based on the fiscal year data existing at the time of the pre-bankruptcy investigation, regardless of the company's establishment date or the length of its operation.

Parole chiave

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Italian Bankruptcy Law Revenue Thresholds Fiscal Year Assessment Pre-bankruptcy Investigation Gross Revenue Definition Bankruptcy Declaration Cassazione Appeal credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 1 legge fall.
- il motivo è manifestamente infondato; in tema di dichiarazione di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, secondo comma, legge fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi, che l'imprenditore è tenuto a depositare ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30541-18
Cass. n. 21188-21
30541- 18, Cass. n. 21188-21); III.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11664-2021 proposto da: DETER GROUP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata difesa dall'avvocato ALBERTO MIGNONE; - ricorrente - contro ALLEGRINI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata difesa dall'avvocato TRAIL MARCO; - controricorrenti - contro FALLIMENTO DETER GROUP SRL; F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11664/2021 Numero sezionale 4625/2022 Numero di raccolta generale 16419/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 - intimato - avverso la sentenza n. 24/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: Deter Group s.r.l. ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Napoli che ne ha respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, resa dal tribunale di Benevento su domanda della Allegrini s.p.a.; ha dedotto un unico motivo, al quale la Allegrini ha replicato con controricorso; la curatela non ha svolto difese; le parti costituite hanno depositato una memoria. Considerato che: I. - con l’unico motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge fall., si duole del fatto che non sia stata adeguatamente considerata la sua obiezione incentrata sul possesso congiunto dei requisiti ostativi alla fallibilità nei tre esercizi anteriori al fallimento, o dall’inizio dell’attività se inferiore; assume che l’istanza di fallimento era stata presentata il 3-9-2020, mentre essa società era stata costituita il 27-4-2018;

Ric. 2021 n. 11664 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11664/2021 Numero sezionale 4625/2022 Numero di raccolta generale 16419/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 ne desume che gli esercizi da considerare rilevanti avrebbero dovuto essere quelli coerenti con l’anno solare di chiusura, e dunque gli esercizi 2018 e 2019, tutti facenti riferimento ad attivo patrimoniale sempre inferiore a 300.000,00 EUR e a ricavi lordi a loro volta mai superiori a 200.000,00 EUR;

II. - il motivo è manifestamente infondato; in tema di dichiarazione di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, secondo comma, legge fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi, che l'imprenditore è tenuto a depositare ai sensi dell'art. 15, costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma non assurgono a prova legale; questo comporta sia che, in mancanza dei detti bilanci, il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi (v.

Cass. n. 24138- 19), sia anche, però, che i detti requisiti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità debbono comunque sussistere pur sempre al tempo dell'istanza e della dichiarazione di fallimento; essi hanno difatti il compito di esprimere una caratteristica sostanzialmente stabile dell'impresa, senza che abbia rilievo il fatto che, per l'esercizio in corso, non sia stato ancora depositato il bilancio, potendo l'imprenditore avvalersi (così come può avvalersene il giudice del merito) dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla sua impresa, come pure di qualunque altra documentazione, formata anche da terzi, che Ric. 2021 n. 11664 sez.

M1 - ud. 04-05-2022 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11664/2021 Numero sezionale 4625/2022 Numero di raccolta generale 16419/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 possa nel concreto risultare utile (v.

Cass. n. 30541- 18, Cass. n. 21188-21); III. - nel caso specifico la corte d’appello ha affermato che era trascorso un periodo di tempo inferiore al triennio dall’inizio dell’attività d’impresa e che era dunque corretto valorizzare anche i dati di esercizio in corso al momento di attivazione dell’istruttoria prefallimentare; ha desunto il superamento della soglia di fallibilità, quanto ai ricavi lordi dell’anno in corso (2020), dalla situazione patrimoniale aggiornata a settembre di quell’anno; IV. - codesta affermazione integra un accertamento di fatto ben plausibilmente posto a fondamento della decisione, dal momento che è ovvio che il requisito dei ricavi lordi, appunto perché da considerare al lordo rispetto ai costi, ove stabilito come già esistente in base a una scrittura infrannuale, non risente, né può risentire, dell’eventuale ulteriore successiva emersione di passività o di costi di esercizio; ne segue che il ricorso va rigettato e le spese, sostenute dalla parte costituita, seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 7.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ric. 2021 n. 11664 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -4- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11664/2021 Numero sezionale 4625/2022 Numero di raccolta generale 16419/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022. Il Presidente dott.

Massimo Ferro Ric. 2021 n. 11664 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -5- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E