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Ordinanza — n. 16398/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax appeal, ruling burden of proof for sector studies shifts to taxpayer upon proving economic anomalies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16398/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's dismissal of the taxpayer's claim. The taxpayer argued the authority failed its burden of proof regarding sector studies, while the authority contended the taxpayer must justify economic anomalies like low revenue relative to staff. The court ruled that once the tax office demonstrates incongruities between declared income and sector standards, the burden shifts entirely to the taxpayer to explain the economic behavior.

Regesto Legislator

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Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973; Art. 54, d.P.R. n. 633/1972; Art. 62-bis, d.l. n. 331/1993: When tax authorities base assessments on sector studies citing economic anomalies, the burden of proof shifts to the taxpayer to justify deviations from normal business models.

Parole chiave

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tax sector studies burden of proof shift economic anomaly justification presumptive tax correction revenue vs employees ratio tassazione dell'imposta sul reddito conto economico rivalutazione del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Art. 54, d.P.R. n. 633/1972
600 del 1973, dell'art. 54 del d.P.R.
Art. 62-bis, d.l. n. 331/1993
Art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331/1993
Art. 2697 cod. civ.
art. 380-bis cod. proc. civ
è rimasta intimata LA NUOVA PERLA SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art.
art 2697 cod. civ
427 del 1993, nonché dell'art 2697 cod. civ., per avere la C.T.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 21.12.2021, n. 40936
Cass., Sez. 5, 22.7.2021, n. 21128
633 del 1972 (Cass., Sez. 5, 22.7.2021, n. 21128, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9676-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro LA NUOVA PERLA SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in FOGGIA, alla VIA GIOBERTI, n. 13/B; - intimata - avverso la sentenza n. 2418/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 04/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a LA NUOVA PERLA SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. un avviso di accertamento per riprese I.R.E.S., addizionale regionale e comunale, I.R.A.P. ed I.V.A., a seguito di accertamento fondato sugli studi di settore, per l'anno di imposta 2004; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Foggia che, con sentenza n. 1737/2014, accolse il ricorso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Puglia, la quale, con sentenza n. 2418/2019, depositata il 4.9.2019 rigettò il gravame, ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - l'Ufficio inottemperante all'onere della prova su di sé gravante rispetto alla sussistenza di elementi idonei a corroborare l'applicazione, nei confronti della società contribuente degli studi di settore, per risultare i profili della "antieconomicità della gestione dell'attività imprenditoriale [e la] incongruenza tra i? reddito dichiarato ed il numero di dipendenti assunti... opinabili e privi di pregio" (cfr. sentenza impugnata, p. 2, prime cinque righe); che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo;

è rimasta intimata LA NUOVA PERLA SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della Ric. 2020 n. 9676 sez. Sesta civile - T - ud. 26-04-2022 -2- lÀ violazione e falsa applicazione dell'art 39, comma 1, lett d), del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché degli artt. 62 -bis e 62 -sexies, comma 3, del d.l. n. 331 del 1993, conv. con modif. dalla I. 427 del 1993, nonché dell'art 2697 cod. civ., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto, in presenza di un accertamento basato sugli studi di settore e sullo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore stessi, non adeguatamente assolto dall'Ufficio l'onere probatorio a suo carico; che il motivo è manifestamente fondato. che l'accertamento attraverso gli studi di settore è una forma di rettifica fiscale presuntiva regolamentata dal combinato disposto di cui all'art. 63 -sexies del d.l. n. 331 del 1993 ed all'art. 10 della I. n. 146 del 1998, art. 10, che riconosce all'Amministrazione Finanziaria il potere di fondare un accertamento su gravi incongruenze tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto dovrebbe essere dichiarato, tenendo conto delle condizioni e delle caratteristiche dell'attività svolta; che, in proposito, sono consolidati i principi per cui:

a) in tema di accertamento tributario mediante studi di settore, ai fini del riparto degli oneri probatori, grava sul contribuente l'onere di allegare, ed anche di provare - ancorché senza limitazioni di mezzi e di contenuto - la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre sull'ente impositore quello di dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (Cass., Sez. 5, 21.12.2021, n. 40936, Rv. 663525-01);

b) una volta contestata dall'erario - come avvenuto nella specie - Ric. 2020 n. 9676 sez. Sesta civile - T - ud. 26-04-2022 -3- 4e_ l'antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombe sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo - in difetto - pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass., Sez. 5, 22.7.2021, n. 21128, Rv. 661938-01); che nella specie, è pacifico che l'avviso di accertamento si fonda anche sulla antieconomicità della gestione aziendale, costituente elemento presuntivo, semplice ma grave, che sposta sul contribuente l'onere di fornire adeguate giustificazioni di tale anomalia gestionale: sicché, in ultima analisi e alla luce di quanto chiarito supra, grava sul contribuente dimostrare la correttezza del dichiarato fiscale; che avendo la C.T.R. disatteso tali principi, non può che conseguirne l'accoglimento del ricorso, con la cassazione della impugnata decisione e rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda processuale, attenendosi ai principi che precedono e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto cassa l'impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributaria, il 26.4.2022 Il esidente,,, cio Luciti o DEP C2ATATO IN CANCELL