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Ordinanza — n. 16395/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax collection notices sent via private postal agents and prescriptive periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16395/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Siciliana Marmi Edili s.r.l. against a regional tax commission decision upholding tax collection notices. The taxpayer argued that notices sent by private postal agents lacked legal validity and that the five-year prescriptive period had expired. The court ruled that the expiration of the opposition deadline does not convert the short prescriptive period into the standard ten-year period for these specific tax credits.

Regesto Legislator

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Art. 26 DPR 602/1973; Art. 3 L. 890/1982; Art. 4 D.Lgs. 261/1999; The expiration of the mandatory opposition deadline for tax collection notices does not trigger the conversion of the five-year prescriptive period into the ordinary ten-year period under Article 2953 of the Civil Code.

Parole chiave

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tax collection notices private postal agents prescriptive period five-year term ten-year term opposition deadline tax credits esecuzione per crediti fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 26 DPR 602/1973
Art. 14 L. 890/1982
Art. 4 D.Lgs. 261/1999
Art. 1 comma 58 L. 124/2017
261/99 (norma abrogata a decorrere dal 10.9.2017, dall'art. 1, comma 57, lett.b) della L.
Art. 24 comma 5 D.Lgs. 46/1999
23397 del 17/11/2016); in successive pronunce, si è ribadito che, in tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs.
Art. 3 commi 9 e 10 L. 335/1995
resiste con controricorso; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
Art. 2953 c.c.
"conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. (cfr.
art. 380 bis cod. proc. civ
resiste con controricorso; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 2953 c.c
"conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., Sentenza n. 23397 del 17/11/2016
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11814 del 18/06/2020
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11814 del 18/06/2020; Sez.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11760 del 03/05/2019
11814 del 18/06/2020; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11760 del 03/05/2019).
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11555 del 11/05/2018
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11555 del 11/05/2018; Sez.
Sez. 6-5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019
11555 del 11/05/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019; Sez.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10547 del 15/04/2019
32308 del 11/12/2019; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10547 del 15/04/2019; Sez.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020
10547 del 15/04/2019; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020; Sez.
Sez. U, Sentenza n. 8500 del 25/03/2021
12740 del 26/06/2020; Sez. U, Sentenza n. 8500 del 25/03/2021; Cass.
Cass. n. 20638/2021
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 27652 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Siciliana Marmi Edili s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difese in forza di procura speciale in calce al ricorso dall'Avv.to Sabina Lorenzelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via Laura Montegazza n. 16; - ricorrente - contro Riscossione Sicilia s.p.a.- Agente della Riscossione per la Provincia di Trapani- in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa in forza di procura speciale su foglio separato in calce al controricorso, dall'Avv.to Andrea Magaddino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Francesco Fabiano, in Roma, Via Ruggero Sauro n. 18; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 523/12/2020, depositata in data 29 gennaio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - Siciliana Marmi Edili s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva accolto l'appello proposto da Riscossione Sicilia s.p.a. avverso la sentenza n. 240/02/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani di accoglimento del ricorso della contribuente avverso quattro cartelle di pagamento afferenti al recupero credito di imposta 2001, al mancato versamento Irpef e recupero credito di imposta 2003 e al mancato pagamento Irap per gli anni 2006-2007; - la CTR ha ritenuto legittime le cartelle di pagamento stante la regolarità delle relative notifiche a mezzo servizio postale e la mancata maturazione della prescrizione decennale dei crediti erariali portati dalle medesime; -Riscossione Sicilia s.p.a. resiste con controricorso; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO CHE - con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602/1973, 14 della L. n. 890/1982, 4 del d.lgs. n. 261/99 (norma abrogata a decorrere dal 10.9.2017, dall'art. 1, comma 57, lett.b) della L. n. 124 del 2017) per avere la CTR ritenuto regolari le notifiche delle cartelle di pagamento in questione ancorché fossero da considerare inesistenti in quanto effettuate a mezzo agenti di posta privata, privi della nuova autorizzazione (art. 1, comma 58, della I. n. 124/2017); - il motivo si profila inammissibile; -in disparte il cumulo di più censure per violazione di legge e vizi motivazionali senza alcuna distinzione nell'illustrazione tra di esse, in primo luogo va osservato che in base all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il "decisum" della sentenza gravata (così ad es. sez. 5 n. 17125 del 2007 e sez. 1 n. 4036 del 2011).

In altri termini, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi della citata disposizione (così Cass., sez. 5, n. 20152 del 2021; n. 21296 del 2016; Sez. 6 - 5, n. 187 del 08/01/2014; Sez. 5, n. 17125 del 03/08/2007; sez. 3, n. 359 del 2005 e altre); nella specie, il motivo in questione non menziona alcun passaggio della sentenza impugnata in merito all'assunta accertata notificazione delle cartelle a mezzo agente di posta privata; -trattasi, comunque, di censura inammissibile per novità della questione dedotta e per violazione del principio di autosufficienza, evidenziandosi, sotto il primo profilo, che dal contenuto della sentenza impugnata non emerge la proposizione della specifica eccezione in punto di assunta illegittimità della notifica delle cartelle in quanto effettuata a mezzo agente di posta privata e, sotto il secondo profilo, che è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione di quella questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare- riproducendone il contenuto nelle parti rilevanti - in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 11934 del 2021; n. 17831 del 2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n. 17253 del 2009); - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946,2948,2953 e 20 del d.lgs. n. 472/97 per avere la CTR ritenuto non maturata la prescrizione decennale dei crediti erariali portati dalle cartelle impugnate ancorché il termine per riscuotere i crediti erariali e le sanzioni contenute nelle cartelle fosse quinquennale; - il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato; - inammissibile si profila la censura nella parte in cui deduce la illegittimità delle cartelle avuto riguardo alla decorsa prescrizione quinquennale delle sanzioni, non avendo assolto la contribuente, in punto di autosufficienza, all'onere di riprodurre in ricorso o allegare ad esso le cartelle né tantomeno di trascrivere, nelle parti rilevanti, gli atti difensivi di merito al fine di permettere a questa Corte di verificare la ricomprensione della questione nel tema decidendum (non facendosene menzione nella sentenza impugnata) e di valutare la fondatezza delle doglianza medesima; - infondata è la censura concernente l'assunta illegittimità delle cartelle per assunta maturata prescrizione quinquennale dei crediti erariali in esse esposti; - questa Corte ha chiarito che, la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato>> (Cass.

Sez. U., Sentenza n. 23397 del 17/11/2016); in successive pronunce, si è ribadito che, in tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11814 del 18/06/2020; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11760 del 03/05/2019).

Tuttavia deve rilevarsi che i diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede termini prescrizionali differenti; con riferimento alle imposte Irpef, Ires, Irap ed Iva, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (cfr.

Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11555 del 11/05/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10547 del 15/04/2019; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020; Sez. U, Sentenza n. 8500 del 25/03/2021; Cass. n. 20638/2021); - nella specie, la CTR si attenuta ai suddetti principi nel ritenere che la prescrizione dei crediti erariali portati dalle cartelle esattoriali fosse decennale, nella specie non decorsa, anteriormente alla notifica degli atti in questione; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;

P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Riscossione Sicilia s.p.a. che si liquidano in euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito; Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. -Cos