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Ordinanza — n. 16385/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal against liquid notice lacking full citation of referenced civil judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16385/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision that dismissed an appeal regarding a registration tax liquidation notice. While the appellant argued that the notice was defective because it failed to fully cite the underlying civil court judgment, the court held that the notice provided sufficient essential elements to inform the taxpayer. The court determined that the administrative act met the constitutional minimum for motivation and did not infringe upon the taxpayer's right of defense.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 111 Cost.: The requirement for a valid liquidation notice citing a referenced civil judgment is satisfied by indicating essential elements allowing the taxpayer to understand the content, without needing full allegation.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax liquidation notice registration tax defect of motivation right of defense administrative citation constitutional minimum tax appeal dismissal contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Secondo questa Corte infatti: in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n.
Art. 111 Cost.
12-04-2022 -3- motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost.
Art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131 del 1986
Con il secondo motivo di impugnazione proposto la ricorrente deduce violazione dell'art. 54 del d.P.R.
Art. 7, legge n. 212 del 2000
131 del 1986, dell'art. 7 della legge n.
Artt. 21 septies e opties, legge n. 241 del 1990
art. 111 Cost
12-04-2022 -3- motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3819 del 2020
Cass. n. 18532/2010
12-04-2022 -4- un'attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare -Cass. n. 18532/2010; Cass.
Cass. n. 9299/2013
18532/2010; Cass. n. 9299/2013; Cass.
Cass. n. 7493/2014
9299/2013; Cass. n. 7493/2014; Cass.
Cass. n. 17911/2014
7493/2014; Cass. n. 17911/2014, Cass.
Cass. n. 29402/2017
17911/2014, Cass. n. 29402/2017, Cass.
Cass. n. 17486/2019
29402/2017, Cass. n. 17486/2019-.
Cass. n. 4112 del 2021
Cass. n. 4112 del 2021, ove si dà atto, attraverso un approfondito ed attento excursus dei precedenti giurisprudenziali più recenti resi dalla Corte, degli approdi ai quali si è qui fatto cenno, nonché Cass.
Cass. n. 3871 del 2021
4112 del 2021, ove si dà atto, attraverso un approfondito ed attento excursus dei precedenti giurisprudenziali più recenti resi dalla Corte, degli approdi ai quali si è qui fatto cenno, nonché Cass. n. 3871 del 2021.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22717-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CANTAGALLI SABATINO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONELLA SANTACROCE; - COntrOliCOrtente - avverso la sentenza n. 436/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO, depositata il 17/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi di impugnazione, contro la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, meglio indicata in epigrafe, che ha respinto l'appello proposto dall'Ufficio contro la sentenza con la quale era stato ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione emesso nei confronti del contribuente Sabatino Cantagalli per imposta di registro relativa all'anno 2014 in relazione alla sentenza del Tribunale al quale si riferiva l'avviso.

Secondo il giudice di appello la mancata allegazione della sentenza del Tribunale inficiava la motivazione dell'avviso di liquidazione. La parte intimata si è costituita con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. Con il primo motivo di impugnazione proposto la ricorrente deduce difetto assoluto di motivazione ai sensi degli artt. 132 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n.

4. Con il secondo motivo di impugnazione proposto la ricorrente deduce violazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 131 del 1986, dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e degli artt. 21 septies e opties della legge n. 241 del 1990. La ricorrente assume che l'avviso di liquidazione privo della sentenza alla quale si riferiva l'imposta di registro richiesta alla contribuente non poteva dirsi affetto dal Ric. 2019 n. 22717 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- vizio della motivazione, avendo riguardato il giudizio civile la parte stessa destinataria dell'avviso. Il primo motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte infatti: in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020); il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020;

Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di Ric. 2019 n. 22717 sez. MT - ud. 12-04-2022 -3- motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018). La sentenza della Commissione Tributaria Regionale - affermando che l'avviso di liquidazione che indichi solo la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione senza allegarla è illegittima per difetto di motivazione - ha fornito una motivazione circa il merito della lite chiara, semplice, ragionevole e comprensibile, che permette di comprendere la ratio decidendi (le difficoltà per il contribuente di reperire la sentenza con conseguente possibile lesione del suo diritto di difesa) e si colloca quindi al di sopra del minimo costituzionale di motivazione di cui all'art. 111 Cost.

Il secondo motivo di impugnazione è parimenti infondato. Giova rammentare che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo per difetto di motivazione, in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad Ric. 2019 n. 22717 sez.

MT - ud. 12-04-2022 -4- un'attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare -Cass. n. 18532/2010; Cass. n. 9299/2013; Cass. n. 7493/2014; Cass. n. 17911/2014, Cass. n. 29402/2017, Cass. n. 17486/2019-. Tali principi sono stati solo parzialmente rimeditati dalla sezione quinta e da questa stessa sottosezione, ritenendo che ai fini della validità dell'avviso di liquidazione sia condizione necessaria e sufficiente per la validità dell'atto, in caso di mancanza di allegazione della sentenza, l'indicazione nell'avviso degli elementi essenziali per rendere edotto il contribuente del contenuto della pronunzia alla quale si riferisce la ripresa a tassazione per imposta di registro: cfr.

Cass. n. 4112 del 2021, ove si dà atto, attraverso un approfondito ed attento excursus dei precedenti giurisprudenziali più recenti resi dalla Corte, degli approdi ai quali si è qui fatto cenno, nonché Cass. n. 3871 del 2021. Sulla base di tali considerazioni, questa Corte ritiene pienamente conforme a legge ed immune da vizi la pronunzia qui oggetto di esame, proprio in considerazione degli obiettivi e delle finalità sottese all'avviso di liquidazione, non risultando nemmeno dal ricorso che l'atto impugnato recasse le indicazioni minime sufficienti a salvaguardare quelle facoltà del contribuente cui sopra si è fatto riferimento.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Poichè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - T, Ordinanza n. 31080 del Ric. 2019 n. 22717 sez. MT - ud. 12-04-2022 -5- 2/11/2021; Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.600, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge, da distrarsi a favore dell'avvocato del contribuente dichiaratosi antistatario. Così deciso nella camera di consiglio del 12 apri