Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16384/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness and inadmissibility due to composite grounds and material name error correction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16384/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, primarily because it was filed over 30 days after the lower court's decision. The appellant argued that the Regional Tax Commission's correction of a material error regarding the appellant's name violated procedural rules and constituted nullity. The court rejected these claims, noting the appeal was untimely and that the name correction was a standard, non-substantive amendment that did not alter the decision's content.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4; The appeal is inadmissible if filed after the statutory period, and a composite ground combining violation of law and defect in reasoning is rejected; a material error in a party's name is merely correctable and does not constitute nullity.

Parole chiave

Generato dall'IA
tardiness of appeal composite grounds inadmissibility material error correction violation of law defect in reasoning impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio ricorso di annullamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4
Fermo tale assorbente rilievo preliminare, in ogni caso la censura formulata ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
Art. 132 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
Art. 287 c.p.c.
Art. 112 st.
art 287 c.p
Si sostiene che il surrettizio utilizzo del procedimento ex art 287 c.p.c.
art. 360 c.p
Fermo tale assorbente rilievo preliminare, in ogni caso la censura formulata ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 10853/2010
Cass. s.u. 550/1985
Cass. 249/2010
Cass. 256535/2008
Cass. Sez. I, ord. n. 26874/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27691-2020 proposto da: VECCHI ERMANNA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVUOR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ENRICO D'AVELLA; - ricorrente - contro COMUNE di MARANELLO (MO), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell'avvocato CECILIA FURITANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO ZANASI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2674/8/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 17/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 27691 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- Rg 27691/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR di Bologna , con sentenza nr 2674/2016 rigettava l'appello del contribuente proposto avverso la decisione della CTP di Modena con cui era stato rigettato il ricorso del medesimo contribuente nei riguardi dell'avviso di accertamento emesso dal Comune di Maranello per omesso versamento Ici relativo all'anno di imposta 2005. Con ordinanza del 11.9.2011 la CTR di Bologna disponeva la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza nr 2674/2016 mediante sostituzione a pag 1 dell'errata indicazione nominativa Gagliardelli Ermanno con la corretta indicazione nominativa Vecchi Ermanna in qualità di erede di Gagliardelli Ermanno.

Ermanna Vecchi propone ricorso per cassazione avverso la decisione nr 2674/2016 sulla base di due motivi cui resiste il Comune di Maranello. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art 132 e 156 c.p.c. in relazione all'ad 360 primo comma nr 3,4 e 5 per avere la CTR omesso di indicare la giusta parte processuale con ciò comportando l'inidoneità della pronuncia al raggiungimento dello scopo . Si sostiene che il surrettizio utilizzo del procedimento ex art 287 c.p.c. avrebbe violato il giudicato posto che la correzione della decisione era stata utilizzata per incidere sul contenuto sostanziale della decisione.

Con un secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell'art 360 primo comma nr 4 c.p.c. per violazione dell'art 112 stante l'omessa pronuncia in relazione allo specifico motivo di appello con il quale veniva denunciata l'errata valutazione del valore venale dell'area da parte del Comune . Il primo motivo è inammissibile . i L'inammissibilità discende innanzitutto dal suo confezionamento come motivo composito, simultaneamente volto a denunciare violazione di legge e vizio di motivazione, avuto riguardo al principio secondo cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o della falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr., da ultimo, Cass., Sez.

I, ord. n. 26874/2018). Fermo tale assorbente rilievo preliminare, in ogni caso la censura formulata ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 è di per sé inammissibile. Secondo giurisprudenza costante di questa Corte, l'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'epigrafe o nel dispositivo della sentenza, del nominativo di una delle parti in causa, che non è motivo di nullità, ma costituisce mero errore, emendabile con la procedura prevista per la correzione degli errori materiali, qualora dalla stessa sentenza e dagli atti sia individuabile inequivocamente la parte pretermessa o inesattamente indicata" (Cass.10853/2010, già sulla scia di Cass. s.u. 550/1985; e poi conf. 249/2010, 256535/2008);2021 nr 2286 Nella specie una tale situazione di incertezza è certamente da escludere posto che la stessa persona fisica Ermanna Vecchi della quale si lamenta l'omessa indicazione in sentenza in realtà risulta costituita in causa ,per ammissione della ricorrente ,dopo l'interruzione del giudizio per morte dell'appellante , a mezzo dello stesso difensore del marito e che al legale ,presente all'udienza di discussione, era stata inviata la comunicazione del dispositivo della decisione.

La CTR ha esattamente applicato i principi consolidati in materia nella giurisprudenza di legittimità, all'ipotesi di vizio di instaurazione del procedimento di correzione di errore materiale, riguardante la sostituzione nell'epigrafe della sentenza del nominativo dell'appellante sostituendo l'indicazione nominativa di Gagliardelli Ermanno con Vecchi Ermanna in qualità di erede di Gagliardelli Ermanna quindi di redazione del documento cartaceo immediatamente percepibile dagli atti di causa , senza alcuna incidenza sul suo contenuto né giuridico né valutativo .

Il ricorso è pertanto tardivo atteso che la pronuncia è stata depositata in data 17.10.2016 e l'impugnativa per cassazione è stata proposta con ricorso notificato in data 22.10.2020 e quindi ben oltre il termine di 30 giorni previsti per il ricorso per cassazione. Il secondo motivo resta assorbito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi C 2300,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico della ricorrente del doppio del contributo unificato se dovuto. Roma 12.4.2022 Il Pr s