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Ordinanza — n. 16382/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because the Regional Tax Commission's valuation method is a factual assessment not subject to revision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16382/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Profilumbra SPA inadmissible, ordering the company to pay the costs. The Regional Tax Commission had reformulated the tax assessment by valuing the solar roof based on surface rights derived from similar transactions in the area, despite no actual transfer occurring in this specific case. The court ruled that this valuation method constitutes a factual assessment of the property's value, which cannot be challenged or revised at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 21 e 22 della legge 208/2015; Art. 360 primo comma nr 5 c.p.c.: The court holds that a tax valuation based on comparable surface right transactions constitutes a factual assessment of the property's value, which is not subject to revision in cassation proceedings.

Parole chiave

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tax assessment valuation solar roof surface rights factual assessment review cassation inadmissibility property value determination valore di imputazione regime comune forfettario per i produttori agricoli valore ufficiale

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 21 e 22 della legge 208/2015
168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett.
Art. 360 primo comma nr 5 c.p.c.
D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e)
380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L.
L. n. 197 del 2016
e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, si osserva quanto segue.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico della ricorrente del doppio del contributo unificato se dovuto.
art. 380 bis c.p
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14664-2020 proposto da: PROFILUMBRA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 88, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ARILLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO RONDONI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 325/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'UMBRIA, depositata il 02/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 14664 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- Rg 14664/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Profilumbra s.p.a. ha impugnato l'avviso di accertamento in rettifica della rendita catastale, notificatogli a seguito di procedura DOCFA; con il predetto avviso la rendita catastale dell'impianto fotovoltaico installato dalla contribuente sul lastrico solare dell'immobile di sua proprietà è stato determinato in Euro 305 anzichè, come proposto dalla società, in Euro 22,00. In primo grado il ricorso della società è stato accolto. Ha proposto appello l'Agenzia delle entrate e la CTR dell'Umbria con sentenza depositata in data 16.9. 2019 ha riformato la sentenza impugnata ritenendo corretto il sistema di calcolo seguito dall'ufficio sostenendo che la valutazione del lastrico solare dove è stato installato un impianto fotovoltaico deve effettuarsi ai fini della rendita mediante la valutazione del diritto di superficie ricavato da un confronto con i valori risultanti da altri valori similari riferiti agli immobili della stessa zona al fine di determinare un valore medio.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso l'Agenzia. Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, si osserva quanto segue. Con l'unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 1 comma 21 e 22 della legge 208/2015 in relazione all'art 360 primo comma nr 5 c.p.c. per avere la CTR considerata corretta la valutazione della rendita catastale per il lastrico solare della contribuente fondata su atti di trasferimento del diritto di superficie ratificati nella zona di riferimento malgrado nella specie non fosse intervenuta alcuna cessione di superficie. i Il motivo è inammissibile.

Deve rilevarsi che, come reso esplicito dal complessivo contenuto della gravata sentenza, sopra riassunto, l'accertamento di valore posto a fondamento della determinazione della rendita catastale si è fondato su criteri applicativi desunti da atti registrati sul territorio aventi ad oggetto la cessione del diritto di superficie su tetti o lastrici solari propedeutica all'installazione degli impianti fotovoltaici facendone derivare un valore unitario medio pari ad € 15 al mq partendo dal presupposto che il valore della copertura / lastrico non è inferiore al valore del diritto di superficie che su di esso viene costituito.

Tale metodo basato su di una stima diretta del bene è stato considerato dalla CTR il più idoneo a rappresentare il valore dell'impianto fotovoltaico operando in tal modo valutazioni in punto di fatto di cui non è consentito proporre la revisione in questa sede. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessive € 3000,00 oltre spese prenotate a debito. . Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico della ricorrente del doppio del contributo unificato se dovuto. Roma 12.4.2022 Il residen e ( dott Mairofr