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Ordinanza — n. 16379/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling that unaccounted corporate profits must be equated to hidden income for shareholders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16379/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding shareholder income from a company with a restricted share base. The agency argued that unaccounted corporate profits should be treated as hidden income distributed to shareholders, a view the lower court had rejected. The court agreed, establishing that such unrecorded costs must be equated to undisclosed income, thereby overturning the lower judgment and remanding the case for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13,1 n. 388/2000; Art. 47, comma 1, n. 917/1986; Art. 41 bis d.P.R. 600/1973; Art. 2729 c.c.: In cases of companies with a restricted share base, unaccounted corporate profits are presumed distributed to shareholders pro rata, requiring the equating of unrecorded costs to undisclosed income.

Parole chiave

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restricted share base hidden income unaccounted profits tax evasion shareholder distribution corporate accounting tax assessment imposta sull'utile delle aziende

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13,1 n. 388/2000
per violazione art. 6, comma 13,1.
Art. 47, comma 1, n. 917/1986
Art. 41 bis d.P.R. 600/1973
917/1986, art. 41 bis d.P.R. 600/1973 e dell'art.
Art. 2729 c.c.
art. 41 bis d.P.R. 600/1973
917/1986, art. 41 bis d.P.R. 600/1973 e dell'art.
art. 2729 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n. 16913/2020
Cass. VI-5 n. 1947/2019
Cass. V, 33976/2019
1947/2019); che al maggior reddito non esposto deve essere equiparato il costo non contabilizzato (Cass. V, 33976/2019) e l'agevolazione disconosciuta, concretandosi in somme rimaste in disponibilità della società; Ric.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23734-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CARRUGGIO ALBERTO; -intimato - avverso la sentenza n. 794/28/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata 1'11/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Puglia che ha confermato la pronuncia della CI P di Taranto, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di redditi da partecipazione in società a ristretta base azionaria; che la parte contribuente è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 6, comma 13,1. n. 388/2000, art. 47 1. n. 917/1986, art. 41 bis d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c., per non aver ritenuto la CTR di equiparare le agevolazioni disconosciute a maggior reddito occulto, distribuito ai soci da una società a ristretta base partecipativa; che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali con ristretta base partecipativa, ove sia accertata la percezione di redditi societari non contabilizzati, opera la presunzione di loro distribuzione "pro quota" ai soci, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla società, non occorrendo che l'accertamento emesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi di riscontro tesi a verificare, attraverso l'analisi delle loro movimentazioni bancarie, l'intervenuto acquisto di beni di particolare valore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati (Cass.

V, n. 16913/2020; VI-5 n. 1947/2019); che al maggior reddito non esposto deve essere equiparato il costo non contabilizzato (Cass. V, 33976/2019) e l'agevolazione disconosciuta, concretandosi in somme rimaste in disponibilità della società; Ric. 2020 n. 23734 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Puglia in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.