Cassation court dismisses tax appeal due to apparent lack of reasoning in regional tax commission's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had upheld a lower court ruling based on an inductive assessment method. The appellant argued the Regional Commission failed to provide sufficient reasoning for preferring the inductive approach over the analytical-inductive one. The court ruled that the lower decision was null because it lacked the minimum constitutional requirement of clear, logical motivation, rendering the appeal admissible and the original judgment void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 1 e 36 d.lgs. n. 4546/1992: A judgment is null if it omits the elements forming the basis of conviction or fails to analyze them logically and legally, thereby depriving the decision of the minimum constitutional requirement of motivation.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23508-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro D'ADAMO MARIA CONCETTA; - intimata - avverso la sentenza n. 223/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata 1'11/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Puglia che ha confermato la pronuncia della CTP di Brindisi, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di accertamento con metodo induttivo; che la parte contribuente è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 1 e 36 d.lgs. n. 4546/1992, nella sostanza contestando motivazione apparente per non aver dato conto la CTR delle ragioni sulle quali ha preferito la ricostruzione induttiva operata dalla CTP in luogo della determinazione analitico induttiva operata dall'ufficio; che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass.
VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.
VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto Ric. 2020 n. 23508 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018); che, nel caso di specie, negli unici due passaggi dedicati al tema (pag. 3, secondo e penultimo capoverso gravata sentenza), la CTR non indica per quali motivi ritiene autonomamente apprezzata e condivisibile la sentenza di primo grado; che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica.
La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI — 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018). Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass.
VI — 5, n. 22022/2017); che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM Ric. 2020 n. 23508 sez. MT - ud. 23-03-2022 -3- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Puglia, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del present