Italian Supreme Court dismisses taxpayer appeal regarding non-refund of voluntary disclosure payments under voluntary disclosure scheme.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's refusal to refund voluntary disclosure payments. The court held that the voluntary disclosure scheme creates an intangible administrative act where taxpayers knowingly choose a simplified procedure without the right to challenge the underlying assessment. Consequently, the Constitutional Court's principles regarding the irrevocability of such voluntary choices were found not to be violated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 quater, primo comma, lett. b), art. 5 quinquies, comma decimo, d.l. n. 167/1990; The voluntary disclosure scheme establishes an intangible administrative act where the taxpayer's conscious choice precludes any form of judicial review or refund of associated payments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11191-2020 proposto da: BORGNINI ARSENIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 68, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PUOTI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimata - avverso la sentenza n. 199/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'UMBRIA, depositata il 10/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che il contribuente Borgnini Arsenio ricorre avverso la sentenza della CTR per l'Umbria che ha confermato la pronuncia della CTP di Perugia, ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di rimborso per volunta9 disclosure; che la parte pubblica è rimasta intimata; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle sue tesi, anche con riguardo ai profili di costituzionalità;
CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che con l'unico motivo si propone censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 5 quater, primo comma, lett. b), art. 5 quinquies, comma decimo, d.l. n. 167/1990, come introdotti dalla 1. n. 186/2014, nonché violazione dell'art. 24 della Costituzione repubblicana, per non aver la CTR ammesso l'istanza di rimborso sulle somme versate in base ad accertamento con adesione su c.d. "voluntary disclosure" su somme detenute in Svizzera e a San Marino; che l'istanza di rimborso non è ammessa per le somme versate in base ad accertamento con adesione, introducendosi diversamente una forma di impugnazione dell'accertamento con adesione che per sua struttura è da ritenersi intangibile (cfr.
Cass. V, n. 26109/2020; n. 13129/2018); che nella procedura di accertamento con adesione l'impossibilità di impugnazione è coerente con la volontarietà della scelta del contribuente (Cass. V, n. 20732/2010); che, pertanto, non vi è lesione dei principi costituzionali, trattandosi di uno schema già noto all'ordinamento, fondato sulla scelta consaputa della parte contribuente, a seguito di un bilanciamento delle diverse Ric. 2020 n. 11191 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- opzioni conclusosi con un giudizio di personale convenienza, non ritrattabile se non nei limiti dell'errore riconoscibile (Cass.
V, n. 5105/2019; n. 16977/2019); che, nella fattispecie, la CTR si è attenuta a questi principi; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva di parte pubblica; PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente ~no dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso pnicirato a noima del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se