Cassation Court dismisses tax agency appeal for lack of reasoning and procedural violation in harmonized taxes case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding the taxpayer's failure to present IRES, IRAP, and VAT declarations. The agency argued the lower court omitted reasoning and violated procedural rights, but the Court found the Regional Tax Commission adequately explained why the taxpayer's evidence was insufficient to overcome the burden of proof. Consequently, the Court upheld the lower court's ruling, confirming that the taxpayer's defense was preposterous and did not justify the lack of a prior hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 12, comma 7, 1. n. 212/2000: The Court of Cassation holds that a judgment lacks minimum constitutional reasoning when the court fails to logically analyze the elements supporting its conviction, and for harmonized taxes, the lack of a prior hearing renders the act invalid unless the taxpayer's potential arguments are deemed preposterous.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11164-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - COOtrO TECNOSTAMPAGGI SRL IN LIQUIDAZIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 8481/14/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 12/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania che ha riformato la pronuncia della Cl? di Benevento, ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di omessa presentazione dichiarazione IRES, IRAP, IVA; che la parte contribuente è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si propone censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa motivazione in violazione art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. n. 546/1992, non avendo la CTR esplicitato le ragioni per le quali l'apporto probatorio della parte contribuente sarebbe da ritenersi significativo e tale da superare la prova di resistenza richiesta per far valere il vizio dell'atto impositivo per mancato avvio del contraddittorio preventivo; che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass.
VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.
VI - 5, n. 5209/2018); Ric. 2020 n. 11164 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- che, nel caso di specie, la CTR a pag. 3, ultimo capoverso, ha fatto buongoverno di questi principi avendo dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto valido l'apporto probatorio che il contribuente avrebbe potuto offrire ex ante, dimostrato dai fatti, in principalità proprio dalla circostanza che un rilevante importo dell'avviso di accertamento e diverse voci di ripresa a tassazione sono state annullate in sede di autotutela, dimostrando la fondatezza di quegli stessi argomenti che avrebbero potuto essere rappresentati in sede endoprocedimentale, secondo quello che sono ratio e té/os della norma; che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 12, comma settimo, 1. n. 212/2000; che, trattandosi (anche) di tributi armonizzati il contraddittorio preventivo (o endoprocedimentale) è sempre dovuto secondo le disposizioni eurounitarie; che, ciò posto, va ricordato come le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24823), premesso che l'art. 12, comma 7 della 1. n. 212/2000 si applica ai soli casi di accesso ed ispezioni e verifiche nei tributi armonizzati, questi ultimi soggetti al diritto dell'Unione europea, abbiano chiarito che «in tema di tributi c.d. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente Ric. 2020 n. 11164 sez.
MT - ud. 23-03-2022 -3- attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto» (tra la successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030;
Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26943); che l'impugnata sentenza ha dunque ben governato i principi espressi da questa Suprema Corte di legittimità; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che non vi ragione di pronuncia sulle spese, non avendo svolto la parte contribuente attività difensiva; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n