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Ordinanza — n. 16370/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses admissibility objection and allows appeal due to contradictory and apparent lack of reasoning in the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16370/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the admissibility objection raised by the taxpayer, noting that the municipality's appeal did not claim insufficient motivation but rather intrinsic contradiction. The court found the lower tribunal's reasoning fatally flawed because it first stated the tax notice was valid without the supporting report, then later declared the lack of such a report a ground for illegality. Consequently, the appeal was allowed, the lower decision was annulled, and the case was remitted for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 36, comma 2, n. 4 D.Lgs. n. 546/1992: A judgment is void if it contains contradictory, perplexed, or apparently insufficient reasoning that fails to explain the logical path taken to reach the decision based on the evidence.

Parole chiave

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contradictory reasoning apparent lack of motivation nullity of judgment tax appeal procedure remittal for new trial decisione di tassazione sospensione della riscossione fiscale accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n.
Art. 36, comma 2, n. 4 D.Lgs. n. 546/1992
546 del 1992, art. 36, comma 2, n.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
e 36 d.lvo 546/92 e dà luogo a nullità della sentenza denunciabile ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (Cass n.
art. 111 Cost
2.2 Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art.
art. 132 c.p
111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, n. 8053/2017
Cass. n. 23940/2017
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17093-2020 proposto da: COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell'avvocato FABIO CAIAFFA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUISA AMORUSO; - ricorrente - contro CAPRIO BIANCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PINEROLO 22, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CLAUDIO CIRIGLIANO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE DURANTE; - controricorrente avverso la sentenza n. 2858/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 25/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. RITENUTO CHE 1.Caprio Bianca, in qualità di titolare dell'impresa individuale << Mattia Di Stasi di Caprio Bianca>>, impugnava tre avvisi di accertamento con contestuale sanzione amministrativa, con i quali il Comune di Bari richiedeva il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità per gli anni di imposta 2012, 2013 e 2014.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettava il ricorso. 3 Sull'impugnazione della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva l'appello rilevando a) che negli avvisi di accertamento non viene fatto alcun riferimento o menzione al verbale di accertamento;

b) che vi era una forte discrasia tra quanto riportato nel verbale e quanto contenuto negli avvisi di accertamento. 4 Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Bari deducendo un unico motivo. La contribuente si è difesa depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. cìv. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Pie. 2020 n. 17093 sez. MT ud. 22-02-2022 -2- CONSIDERATO CHE 2.Con il motivo di impugnazione viene dedotta la violazione degli artt. 36, comma 1, nr. 4 d.lvo 546/92, 118 disp. att. cod. proc. civ. essendo la sentenza nulla in quanto affetta da motivazione, contraddittoria ed apparente 2.1 n motivo è fondato. 2.2 Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass.

Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate Ric. 2020 n. 17093 sez. MT - ud. 22-02-2022 -3- premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass.

Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.;

Cass. sez. 6- 5, ord. n. 14927 del 15/6/2017). 2.3 Ciò premesso, va disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata da Caprio Bianca nel controricorso in quanto l'ente ricorrente non denuncia la sentenza per insufficienza della motivazione, né propone una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dalla CTR, ma deduce l'intrinseca contraddizione della motivazione e l'apparenza della stessa. 2.4 Venendo all'esame della censura va rilevato che con una prima ratio decidendi la CTR censura l'operato dell'ente territoriale argomentando come segue << analizzando il merito della questione, si nota che, oltre a non essere stato allegato il verbale, negli avvisi di accertamento non viene fatto alcun riferimento o menzione ad esso, laddove è lo stesso Comune a dichiarane l'importanza ».

Nel passaggio motivazionale immediatamente anteriore tuttavia si precisa che << la contribuente non avendo provveduto al ritiro dell'atto, non può dolersi della mancata conoscenza di quanto in esso Ric. 2020 n. 17093 sez. MT - ud. 22-02-2022 -4- comunicato, né ha qualche pregnanza l'eccezione di mancata allegazione insieme all'avviso, allegazione obbligatoria soltanto in caso di mancato preliminare invio del verbale» E' di tutta evidenza l'insanabile inconciliabilità tra le affermazioni della CTR che dapprima dichiara la non necessità della allegazione del verbale essendo intervenuta la sua notifica e successivamente riconosce nella mancata allegazione una delle ragioni dell'illegittimità dell'avviso di accertamento. 2.5 L'ulteriore nucleo argomentativo dell'impugnata sentenza fa leva sul vizio motivazionale dell'atto impositivo in quanto << í verbali prodromici lungi dal chiarire gli addebiti fanno emergere una forte discrasia tra quanto riportato nei due atti sui presupposti della tassazione e ciò sia in riferimento alla dimensioni della pubblicità che alla collocazione delle insegne pubblicitarie e al contenuto del messaggio». 2.6 Alla contraddittorietà della motivazione che fa riferimento ad un raffronto tra l'avviso di accertamento e il prodromico verbale del quale nella stessa sentenza si è esclusa ogni allegazione e riproduzione del contenuto si aggiunge la mancata esplicitazione delle ragioni della decisione non essendo spiegate, se non facendo riferimento ad espressioni generiche in che cosa consisterebbe l' asserita discrasia. 2.6 Ricorre pertanto una anomalia motivazionale per motivazione contraddittoria, perplessa e apparente assolutamente carente che integra la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36 d.lvo 546/92 e dà luogo a nullità della sentenza denunciabile ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (Cass n. 23940/2017), come correttamente denunciato dal ricorrente , Ric. 2020 n. 17093 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -5- 3. Il ricorso va, quindi, accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 febbraio Il Presiden