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Ordinanza — n. 16336/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court appeal dismissed for procedural defect regarding notification timing and formal requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16336/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible due to a procedural defect in the notification of the appeal. The lower court had rejected the taxpayer's appeal because a private postal service's delivery was deemed ineffective, but the taxpayer argued private couriers hold equal legal standing to state post. The court dismissed the appeal because the taxpayer failed to meet strict formal requirements for citing procedural errors, specifically failing to specify the exact document and its location within the case file as mandated by law.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: The appeal must independently specify the procedural error and the exact document involved; failure to do so renders the appeal inadmissible regardless of the substantive validity of the lower court's decision on notification.

Parole chiave

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procedural defect notification validity private courier formal requirements tax appeal inadmissible appeal case file location notifica per raccomandata

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 2, lett. o), D.Lgs. n. 58 del 2011
CONSIDERATO CHE- con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, lett.
Artt. 16, comma 3, 38, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992
Art. 327 c.p.c.
Art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6
1654 del 2020) - il pervenimento dello stesso al 4 JL /1\ destinatario entro il termine di decadenza dell'impugnazione; ciò in spregio all'insegnamento di questa Corte secondo cui "i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c.p.c., nn.
Direttiva n. 2008/6/CE
Legge n. 124 del 2017
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez.
art. 380 bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 19769 del 2019
Cass. n. 1654 del 2020
19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020) - il pervenimento dello stesso al 4 JL /1\ destinatario entro il termine di decadenza dell'impugnazione; ciò in spregio all'insegnamento di questa Corte secondo cui "i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.
Cass. Sez. 5, n. 29093 del 13/11/2018
Cass. Sez. L, n. 27 del 03/01/2020
Cass. Sez. U - , Sentenza n. 20181 del 2019
Cass. sez. U n. 157 del 2020
Cass. sez. 5, 24/11/2020 n. 26665
Cass. SU n. 6983 del 2005
Cass. n. 11666 del 2015
6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass.
Cass. n. 23907 del 2009
11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass.
Cass. n. 4206 del 2020
Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016
115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 12101 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro t\ Amalia Bosi rappresentata e difesa in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'avv.to Peter Cesare Ugolini, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via Cicerone n. 28; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 6927/07/2018, depositata in data 5 ottobre 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE L'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti di Amalia Bosi avverso la sentenza n. 17837/65/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento n. RM 827321/2013, con il quale l'Amministrazione aveva rettificato il classamento di alcuni immobili siti in Roma nella microzona 3- Trastevere 2; - la CTR ha dichiarato inammissibile l'appello in quanto la notifica a mezzo servizio di posta privata doveva considerarsi non perfezionatasi; -la contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale;

CONSIDERATO CHE- con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. o), del D.Lgs. n. 58 del 2011 e degli artt. 16, comma 3, 38, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e 327 c.p.c. per avere CTR erroneamente ritenuto non perfezionata la notifica a mezzo servizio di posta privata senza considerare che la raccomandata recapitata tramite operatore postale privato ha lo stesso valore legale di quella consegnata da Poste italiane; - il motivo è inammissibile; - in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico nove/lato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017.

La sanatoria di detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo" (Sez. U n. 299 del 10 gennaio 2020); nella detta pronuncia si chiarisce che, ai fini della tempestività dell'impugnazione non rileva la sanatoria della nullità della notifica per effetto della costituzione in giudizio della controparte, "perché manca la certezza legale della data di consegna del plico all'operatore di posta privata" in quanto "l'operatore che ha proceduto alla notificazione è privo di titolo abilitativo, ossia della licenza individuale, e, quindi, delle prerogative inerenti ai pubblici poteri".(...) "La mancanza della licenza, e del correlativo status, come la giurisprudenza di questa Corte sottolinea, non consente di riconoscere la forza di atto pubblico all'attestazione della data di consegna all'operatore dell'atto processuale da notificare, perché l'operatore che non ne sia munito non è dotato di poteri certificativi". (...) "La mancanza di certezza legale della data di consegna all'operatore di poste private dell'atto da notificare comporta quindi l'impossibilità di ancorare, nel caso in esame, la proposizione del ricorso «...al momento della spedizione nelle forme sopra indicate» (giusta l'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 546/92)". - pertanto, si impone preliminarmente - a prescindere dalla circostanza che l'appellata nella specie, come risulta dalla sentenza impugnata, si fosse costituita in sede di gravame - una verifica relativa alla tempestività dell'appello, che prenda in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass.

SU n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020) ma che consideri quale termine ad quem non già - in ossequio al dettato delle sezioni unite n. 299 del 2020 - il momento della spedizione da parte dell'appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all'operatore della posta privata) bensì il momento in cui si abbia la certezza legale che l'appello sia stato ricevuto dall'appellato; - nella specie, l'Agenzia delle entrate, sebbene abbia indicato nel ricorso, la data di deposito della sentenza di primo grado (19 luglio 2016) e la data di spedizione, a mezzo servizio di posta privata, dell'atto di appello (17 febbraio 2017), non ha precisato, in difetto del principio di specificità e autosufficienza, la data di ricezione dell'atto medesimo da parte dell'appellata, con ciò impedendo a questa Corte di verificare - quale accertamento, consentito a questa Corte, trattandosi di error in procedendo (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass.

SU n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020) - il pervenimento dello stesso al 4 JL /1\ destinatario entro il termine di decadenza dell'impugnazione; ciò in spregio all'insegnamento di questa Corte secondo cui "i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza". (Cass.

Sez. 5, n. 29093 del 13/11/2018; Cass. Sez. L, n. 27 del 03/01/2020); peraltro, si è precisato che, se è vero che la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in "error in procedendo" è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, non è meno vero che, non essendo il predetto vizio rilevabile "ex officio", né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato" (Sez.

U - , Sentenza n. 20181 del 2019; sez. U n. 157 del 2020; Cass. sez. 5, 24/11/2020 n. 26665); -ne deriva l'inammissibilità dell'appello, a prescindere dalla costituzione in secondo grado dell'appellata, stante l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza poiché correlata alla tutela di interessi indisponibili e, come tale, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato (Cass. SU n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020); -in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; -rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714);

P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 2.300,00, euro 2