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Ordinanza — n. 16333/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court appeal dismissed for inadmissible lack of specific grounds regarding apparent motivation and procedural deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16333/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a regional tax court decision regarding tax assessment deadlines. The agency argued the lower court's ruling was null due to apparent lack of motivation and failed to consider the timely submission of a criminal report. The court rejected these claims, ruling that the specific grounds cited did not meet the legal requirements for admissibility under the relevant civil procedure code.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c. n. 5; Art. 2 d.Lgs. 128/2015: Appeals based on apparent lack of motivation or failure to examine a decisive fact are inadmissible if they do not strictly comply with statutory requirements for admissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
apparent lack of motivation tax assessment deadlines criminal report submission inadmissible appeal grounds procedural nullity amministrazione fiscale tassazione delle spese diritto tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c. n. 5
8053 del 07/04/2014) che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 2 d.Lgs. n. 128 del 2015
"minimo costituzionale", la censura è firatssitter, • - il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.
Art. 1, c. 130 e c. 131 della L. n. 208 del 2015
128 del 2015 come innovato dall'art. 1, c. 130 e c. 131 della L. n. 208 del 2015 in combinato con l'art.
Art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973
208 del 2015 in combinato con l'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art.
Art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972
600 del 1973 e l'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all'art.
artt. 111 Cost
Considerato che: il primo motivo censura la sentenza gravata denunciandone la nullità ex artt. 111 Cost., 1, 2, 36 del d.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 5126/18
Cass. n. 26037/16
Cass. Sez. U
è costante l'orientamento di questa Corte nel ritenere (Cass. Sez. U, Sentenza n.
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 27952/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro BSC s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Giuseppe Ciaramella (PEC: ociaramella@pec.it) con domicilio eletto in Roma presso l'avv. Pierpaolo Bagnasco in via Donatello n. 71; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 1349/21/20 depositata in data 11/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l'avviso di accertamento notificatole per IRES, IRAP e IVA 2009 con il quale si contestava la deduzione di costi, e la detrazione dell'iva conseguente, derivanti da operazioni inesistenti e ammortamenti non provati; - la CTP accoglieva il ricorso, dichiarando tardiva l'azione di recupero a tassazione dell'Ufficio in quanto difettava l'inoltro tempestivo della denuncia penale all'Autorità giudiziaria atto a consentire il c.d. "raddoppio" dei termini di accertamento; tal pronuncia era impugnata dall'Agenzia delle Entrate; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello; - ricorre a questa Corte l'Amministrazione Finanziaria con atto affidato a due motivi; la società BSC s.r.l. resiste con controricorso;

Considerato che: il primo motivo censura la sentenza gravata denunciandone la nullità ex artt. 111 Cost., 1, 2, 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, 132 e 274 c.p.c. e 118 disp. att. ne c.p.a. per avere la CTR reso motivazione apparente; - il motivo in parola va rigettato; - esso infatti costituisce, in concreto, censura puramente motivazionale e poiché la sentenza oggetto di gravame risulta depositata in data successiva all'il settembre 2012 trova qui applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. (come modificato dal d.

L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto "Decreto Sviluppo", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012); tal disposizione, per l'appunto applicabile alle sentenze pubblicata a partire dall'Il settembre 2012, consente di adire la Suprema Cons. Est. Roberto Succio - 2 Corte per "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"; conseguentemente, poiché formulate in concreto con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, tutte le censure di cui ai sopradetti motivi aventi per oggetto in sostanza il difetto di motivazione non sono consentite e devono esser dichiarate inammissibili;

è costante l'orientamento di questa Corte nel ritenere (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione; - poiché la motivazione qui censurata si colloca al di sopra del c.d. "minimo costituzionale", la censura è firatssitter, • - il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.

Lgs. n. 128 del 2015 come innovato dall'art. 1, c. 130 e c. 131 della L. n. 208 del 2015 in combinato con l'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di rilevare che la denuncia penale è stata presentata nel 2014, quindi Cons. Est. Roberto Succio - 3 in epoca utile a render tempestiva l'azione di accertamento dell'Ufficio; il motivo è inammissibile; è pacifico in causa che l'avviso di accertamento è stato notificato in data 24 luglio 2018, quindi correttamente la CTR ha fatto applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, nella versione applicabile "ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla I. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell'ambito applicativo del precedente regime transitorio - non oggetto di abrogazione - di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell'atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015" (Cass. n. 5126/18, 26037/16); diversamente, con riguardo agli avvisi notificati posteriormente al 2 settembre 2015, quali l'atto qui impugnato, trova invece applicazione la disposizione di nuova introduzione che richiede la trasmissione tempestiva della denuncia penale, trasmissione qui pacificamente tardiva (come si deduce in ricorso a pag. 10 dell'atto) poiché intervenuta in data 18 luglio 2018; pertanto, il ricorso va rigettato; la soccombenza regola le spese;

Cons. Est. Roberto Succio - 4 p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 7.800 oltre a euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, cpa ed iva di legge che pone a carico di parte soccombente. Così deciso in Roma, 1'8 marzo 2022. Il Presidente Luc /o Napoli,tano DEPOSITATO IN cAscaum • Cons. Est. Roberto Succio - 5 CORTE DI CASSAZIONE Ufficio Relazioni con il Pubblico 2L Ce__,S.51(2_217,-cy)--d2 6,-'-u; I ,11 outi, 21/(2/2,