Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging factual findings on subjective fraud elements in an actio pauliana case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court's assessment of subjective fraud elements falls within the trial court's factual jurisdiction. The appellant argued that the appellate court erred in rejecting presumptions of fraud based on anomalous timing and relationships between parties. The court held that such factual evaluations are immune from review unless the reasoning is logically flawed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375, 376, 380-bis c.p.c.; The Court of Cassation cannot review the trial court's factual assessment of subjective elements in an actio pauliana, as such evaluations are reserved to the judge of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7314-2021 proposto da: RUSSO MANUELA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA PICCIONI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in ROMA, VIA CARDINALE GARAMPI 84, Pec: andreapiccioni©ordineavvocatiroma.org - ricorrente- contro IOVINE GIOVANNI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO ROMANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ROMA, VIA DI VILLA EMILIANI 48, Pec: francescoromano@ordineavvocatiroma.orq - controricorrente - nonchè contro DAMIA STEFANO, DAMIA FRANCESCA, IANNI PAOLA, rappresentati e difesi dall'avvocato CLAUDIO CERZA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in ROMA, PIAZZA IRNERIO 57, Pec. claudiocerza@ordineavvocatiroma.org - controricorrenti - nonchè contro BARCLAYS BANK PLC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCA ANDREA CANTONE e STEFANIA PAZZAGLIA ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio della seconda, in PIAZZA DELL'OROLOGIO 7, Pec: francesca.cantone@milano.pecavvocati.it stefaniapazzaglia@ordineavvocatiroma.orq - controricorrente - avverso la sentenza n. 6742/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANNA MOSCARINI; Considerato che: 1.Manuela Russo, assumendosi creditrice del proprio ex marito Giovanni Iovine per assegni di mantenimento del figlio, concordati in sede di separazione coniugale ma non versati, per l'importo di C 104.778,86, agì in giudizio per sentir pronunciare la revocatoria ex art. 2901 c.c. di un atto di alienazione di un immobile, posto in essere dallo Iovine, quale venditore, in favore degli acquirenti Damia Francesca, Ianni Paola e Dannia Stefano i quali iscrissero ipoteca in favore di Barclays Bank PLC.A sostegno della domanda rappresentò la sussistenza di tutti i presupposti dell'actio pauliana, con particolare riguardo al profilo soggettivo della sussistenza della partecipati° fraudis del debitore e dei terzi acquirenti, costituita dall'importo del prezzo, dalla sottoscrizione del rogito in tempi anomali e dalla circostanza che acquirenti e venditore si conoscevano da tempo.
2. Il Tribunale di Tivoli, istituitosi il contraddittorio nei confronti di tutti i convenuti, rigettò la domanda e la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 29 dicembre 2020, ha rigettato l'appello, condannando l'appellante alle spese del grado in favore di tutte le parti costituite. Per quel che è ancor qui di interesse, la Corte d'Appello ha ritenuto mancare la prova sia dell'eventus damni, in quanto il prezzo pagato dagli acquirenti era in linea con i prezzi di mercato, sia della partecipati° fraudis, non risultando provato che il venditore e i terzi acquirenti si conoscessero o che gli acquirenti fossero a conoscenza dei rapporti di debito-credito tra i coniugi. La Corte d'Appello ha dunque escluso la sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti a sostegno di un ragionamento presuntivo che consentisse di ritenere raggiunta la prova dell'elemento soggettivo dell'actio pauliana.
3. Avverso la sentenza Manuela Russo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Hanno resistito, con distinti controricorsi, la Barclays Bank P.L.C., Giovanni Giuseppe Iovine e Francesca Damia, Paola Ianni e Stefano Damia.
4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. Ritenuto che: 1.Con l'unico motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 n. 2 c.c. - la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello non abbia riconosciuto la sussistenza del consilium fraudis, pur sussistendo, a suo dire, elementi indizianti dai quali il Giudice avrebbe dovuto desumere in via presuntiva, e sulla base di presunzioni semplici, la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. 1.1 L motivo è inammissibile in quanto ha ad oggetto il giudizio di fatto sull'esistenza dell'elemento soggettivo dell'actio pauliana.
Rientra tra i compiti del giudice del merito il giudizio circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio delrid quod plerumque accidit", essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici (Cass., n. 26022 del 2011, Cass., n. 12002 del 2017, Cass., n. 14769 del 2019).
2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione in favore di ciascuna parte resistente, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore di ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 4000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%, con distrazione in favore del difensore di Giovanni Giuseppe Iovine. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di cassazione, in d