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Ordinanza — n. 16325/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocatory action for donation as debt arose before disposition and damages were evident.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16325/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Adriano Pugliara's appeal against the lower court's refusal to revoke a donation made by his uncle, Antonino Micciulla. The court confirmed that the creditor's debt originated in 2012, prior to the 2012 disposition acts, thereby satisfying the temporal requirement for revocation under Article 2901 of the Civil Code. Furthermore, the court held that the reduction of the debtor's assets was so significant that it was objectively evident to anyone with normal capacity, negating the need for proof of subjective knowledge of damage.

Regesto Legislator

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Art. 2901 c.c.; Art. 96, 3 co. c.p.c.: The revocatory action requires the disposition act to be posterior to the debt's insorgence, and the court of last instance cannot re-evaluate the factual appreciation of whether the loss of assets was evident to a person of normal capacity.

Parole chiave

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revocatoria atti donazione decreto ingiuntivo responsabilita aggravata scientia damni patrimonio capiente art. 2901 c.c. liquidazione di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 2901 c.c.
Chiese pertanto la revocatoria degli atti ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Art. 96, 3 co. c.p.c.
Il Tribunale di Ragusa accolse la domanda della Commerfidi e la Corte d'Appello di Catania, adita dal Pugliara, con sentenza del 23/12/2020, ha rigettato l'appello condannando il soccombente alle spese del grado e ad una somma a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, 3 co.
Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. -il ricorrente lamenta l'insussistenza dei presupposti per la condanna a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art.
Art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art.
art. 2901 c.c
Chiese pertanto la revocatoria degli atti ai sensi dell'art. 2901 c.c.
art. 380bis c.p
La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza.
art. 96 c.p
Con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 3, n. 19298 del 29/9/2016
La valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto della responsabilità aggravata compete al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., 3, n. 19298 del 29/9/2016: "In materia di responsabilità aggravata ex art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5702-2021 proposto da: PUGLIARA ADRIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE BIANCA ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 19, presso lo studio dell'avvocato ORNELLA RUSSO, pec: studiolegalebiancagegalmaiLit - ricorrente - contro COMMERFIDI SOC COOP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO GIANNONE ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 32, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SPADA, pec: antonio.giannone@avvragusa.legalmaiLit - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2311/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 23/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANNA MOSCARINI; Considerato che: 1.La società Commerfidi, atteso di aver garantito con atto del 16/1/2012 l'apertura di credito ed un mutuo rilasciati da Banca Agricola Popolare di Ragusa in favore di Antonino Micciulla, e di aver corrisposto alla banca, a seguito di inadempimento del Micciulla, somme pari al 50% di quanto dal medesimo dovuto, surrogandosi nella posizione della banca garantita, assunse che il proprio debitore aveva posto in essere atti di disposizione del proprio patrimonio, tra cui un atto di donazione di un immobile di sua proprietà in favore del nipote Adriano Pugliara e un atto di compravendita di altro immobile in favore del figlio Pierangelo Micciulla, con ciò esaurendo la garanzia del credito.

Chiese pertanto la revocatoria degli atti ai sensi dell'art. 2901 c.c.

2. Il Tribunale di Ragusa accolse la domanda della Commerfidi e la Corte d'Appello di Catania, adita dal Pugliara, con sentenza del 23/12/2020, ha rigettato l'appello condannando il soccombente alle spese del grado e ad una somma a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, 3 co. c.p.c. Per quanto ancora qui di interesse, il giudice del gravame ha disatteso la tesi dell'appellante secondo la quale il credito di Commerfidi sarebbe sorto solo nel 2015, data di emissione del decreto ingiuntivo, sicché l'atto dispositivo sarebbe stato compiuto in data anteriore al sorgere del credito, ed ha, piuttosto, confermato che il credito era sorto al momento in cui era stata prestata la garanzia al debito del Micciulla nei confronti della banca e dunque nel 2012, con la conseguente insostenibilità della tesi dell'anteriorità dell'atto dispositivo rispetto al momento di insorgenza del credito; quanto all'eventus damni la Corte d'Appello, ritenuta palese la riduzione della garanzia patrimoniale conseguente dall'atto di donazione, ha ritenuto indimostrato che l'unico bene immobile rimasto in capo al Micciulla fosse idoneo a far fronte alla sua esposizione debitoria.

Quanto alla scientia damni ha ritenuto essere non controvertibile la percezione soggettiva del danno arrecato alle ragioni creditorie.

3. Avverso la sentenza Adriano Pugliara ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito la società Commerfidi con controricorso.

4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. Il ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso- violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2902 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - il ricorrente insiste nella tesi della anteriorità della donazione - del 22/7/2013- rispetto al sorgere del credito della banca -a suo dire sorto nel 2015- sicchè trattandosi di adempimento di un debito scaduto (le passività avrebbero già gravato il patrimonio del debitore) lo stesso si sottrarrebbe alla revocatoria ordinaria.

In secondo luogo la sentenza sarebbe censurabile in ordine all'accertamento dell'eventus damni -in quanto non avrebbe considerato che il patrimonio del debitore era capiente, comprendendo altri beni che avrebbero potuto costituire la garanzia per il creditore- e alla scientia damni - in quanto non avrebbe dimostrato per quale ragione sarebbe stata evidente la decurtazione della possidenza da parte del debitore. 1.1 II motivo è infondato. La sentenza impugnata ha correttamente affermato che la posizione debitoria facente capo al donante era sorta fin dal momento in cui il medesimo aveva contratto con la banca il debito per il mutuo e per l'apertura di credito, cioè nel 2012, di guisa che l'atto dispositivo era certamente posteriore all'insorgenza del debito.

Quanto all'eventus damni la sentenza ha ritenuto palese la riduzione della garanzia patrimoniale in assenza di prova da parte del Pugliara che l'unico bene immobile rimasto in capo al Micciulla fosse idoneo a far fronte all'esposizione debitoria in essere. Quanto all'elemento soggettivo la Corte d'Appello ha ritenuto che la notevole decurtazione della propria possidenza immobiliare, causata dalla donazione e compravendita dei due immobili, era tale da non poter sfuggire ad una persona dotata di normale capacità di intendere. t---a.Ce~tict .,Zel—ek_ Irt tg,»0 so4 2.

Con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. -il ricorrente lamenta l'insussistenza dei presupposti per la condanna a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, 30 co. c.p.c. 2.1 Il motivo è inammissibile. La valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto della responsabilità aggravata compete al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., 3, n. 19298 del 29/9/2016: "In materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo - per i ricorsi proposti avverso sentenze depositate prima dell'11.9.2012 - il controllo di sufficienza della motivazione").

3. Conclusivamente il ricorso è rigettato ed il ricorrente condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 4000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di cassazione, in data 1