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Ordinanza — n. 16324/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate court ruling for extrapetition regarding unincited incidental appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16324/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The cassation court accepted the appellant's claim that the appellate court exceeded its jurisdiction by re-examining the causal link between the road defect and the injury. The appellant argued this constituted extrapetition because the opposing party did not file an incidental appeal on this specific issue. The court ruled that the principle of *reformatio in peius* prevents the appellee from benefiting from a positive outcome they could have secured via an unfiled incidental appeal, thereby validating the lower court's error.

Regesto Legislator

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Art. 329, 342 c.p.c.; Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.: The principle of reformatio in peius prohibits the appellee from benefiting from a favorable appellate outcome on a point not raised in an incidental appeal, rendering a judgment that addresses such points void for extrapetition.

Parole chiave

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extrapetition reformatio in peius incidental appeal appellate jurisdiction causal link civil procedure judicial review responsabilità per incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 329 c.p.c.
Per il divieto della "reformatio in peius" in appello la parte appellata, per i limiti posti dagli art. 329 e 342 c.p.c., non può giovarsi di un esito positivo dell'appello che avrebbe potuto conseguire tramite la proposizione di un appello incidentale che non ha, invece, proposto (Cass., 3, n.
Art. 342 c.p.c.
Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
2.Con il secondo motivo - violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. con riferimento all'art.
Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
art. 2043 c.c
Agì dapprima per il risarcimento del danno al motociclo e la causa si concluse in primo grado con l'accertamento della responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c.
art. 380bis c.p
La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza.

Giurisprudenza citata

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Cass., 3, n. 25877 del 16/11/2020
329 e 342 c.p.c., non può giovarsi di un esito positivo dell'appello che avrebbe potuto conseguire tramite la proposizione di un appello incidentale che non ha, invece, proposto (Cass., 3, n. 25877 del 16/11/2020; Cass., 6-3 n.
Cass., 6-3 n. 21504 del 6/10/2020
25877 del 16/11/2020; Cass., 6-3 n. 21504 del 6/10/2020).
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso 5603-2021 proposto da: D'ELIA DAVIDE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO ALBERTO IPPOLITO e domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec: avvocatoippolito@pecit - ricorrente - nonchè contro A.N.A.S. SPA; - intimata- avverso la sentenza n. 1600/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 08/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere relatore Dott. ANNA MOSCARINI; Considerato che: 1.Davide D'Elia convenne in giudizio l'Anas rappresentando che, mentre percorreva una strada statale in Sardegna alla guida del proprio motociclo Piaggio, era transitato sopra un affossamento profondo e non segnalato, costituente insidia, ed era caduto riportando danni sia al mezzo sia alla persona.

Agì dapprima per il risarcimento del danno al motociclo e la causa si concluse in primo grado con l'accertamento della responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c. e concorso di colpa del danneggiato e la condanna della convenuta a pagare, in favore del D'Elia, la somma di C 793,80. 2.Nelle more del giudizio di appello il D'Elia agì anche per il risarcimento dei danni alla persona e il giudizio si concluse in primo grado con una sentenza di condanna di Anas al risarcimento per l'importo di C 4.627,50, ma l'esito fu ribaltato in appello con una sentenza di rigetto della domanda per mancato raggiungimento della prova circa la dinamica del sinistro.

3. Avverso la sentenza il D'Elia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Nessuno ha resistito al ricorso.

4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. Ritenuto che:1.Con il primo motivo - violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento agli artt.115 e 324 c.p.c. e 2909 c.c. -il ricorrente assume che il Tribunale abbia omesso di considerare la precedente sentenza pronunciata tra le medesime parti dal Giudice di Pace di Cagliari relativa al medesimo sinistro ed avente ad oggetto il danno al motociclo, sentenza passata in giudicato. 2.Con il secondo motivo - violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. con riferimento all'art. 112 e 115 c.p.c.- il ricorrente assume che la sentenza d'appello sarebbe stata pronunciata oltre i limiti della domanda e sarebbe dunque viziata da extrapetizione perché avrebbe svolto un nuovo accertamento sulla esistenza del nesso causale che, per le parti, era pacifico, e in relazione al quale nessuna delle parti aveva inteso formulare un motivo di gravame ed in particolare l'Anas non aveva svolto appello incidentale.

3. Con il terzo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. - il ricorrente lamenta che il giudice abbia fatto malgoverno dei criteri di apprezzamento delle prove. 1-3 Assume priorità logica lo scrutinio del secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente censura la sentenza d'appello per extrapetizione assumendo che la stessa abbia riesaminato i presupposti per l'accertamento della responsabilità della convenuta senza che nessuna delle parti - ed in particolare la parte appellata- avesse proposto appello incidentale sul punto.

Il motivo è fondato. Per il divieto della "reformatio in peius" in appello la parte appellata, per i limiti posti dagli art. 329 e 342 c.p.c., non può giovarsi di un esito positivo dell'appello che avrebbe potuto conseguire tramite la proposizione di un appello incidentale che non ha, invece, proposto (Cass., 3, n. 25877 del 16/11/2020; Cass., 6-3 n. 21504 del 6/10/2020). Ne consegue che la sentenza, nella parte in cui ha escluso il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, è chiaramente incorsa in extrapetizione. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso determina l'assorbimento dei restanti due motivi.

Conclusivamente la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Cagliari, in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Cagliari, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-Terza Sezione Civile