Tax appeal dismissed as inadmissible because the appellant entity ceased to exist before the appeal judgment. The court ruled the procedural relationship was incorrectly established against a non-existent subject. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to improper party notification. The court decided the appeal was inadmissible because the appellant entity ceased to exist before the appeal judgment. The court ruled the procedural relationship was incorrectly established against a non-existent subject. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to improper party notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Tax Appeal Court declared the appeal inadmissible because the appellant entity had ceased to exist before the appeal judgment was issued. The appellant had previously notified the appeal to the dissolved association, but the court determined the notice should have been sent to the individual legal representative in his personal capacity. The court ruled that since the procedural relationship was incorrectly established against a non-existent subject, the appeal must be rejected regardless of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 148 TUIR; Art. 163 TUIR: When an appellant entity ceases to exist before the appeal judgment, the appeal must be notified to the individual legal representative in his personal capacity; failure to do so renders the appeal inadmissible due to improper party notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 29332/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rmOlegalmail.malilcert.avvocaturastato.it ); - ricorrente - Contro DIACCI DANIELE nella qualità di legale rappresentante pro tempore della cessata ASD moto club guida sicura; - intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 504/04/20 depositata in data 14/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso l'avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA notificatogli nella veste di legale rappresentante dell'ASD in parola per l'anno 2010, con il quale l'Ufficio disconosceva la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 148 TUIR; - la CTP rigettava il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall'ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi che illustra con memoria; il contribuente è rimasto qui intimato;
Considerato che: - rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile; - invero, parte ricorrente stessa riferisce in ricorso dell'avvenuta cessazione della ASD contribuente in data 31 ottobre 2015, pendente ancora il giudizio di appello; - pertanto, il ricorso andava notificato al sig. Diacci Daniele, in proprio, e non come invece è avvenuto alla ASD ridetta in persona di costui, soggetto cessato quindi non più esistente; - risultando quindi erroneamente instaurato il rapporto processuale, il ricorso va dichiarato inammissibile, ancorchè per una ragione diversa da quella prospettata dal Consigliere Relatore; - non vi è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione dell'intimato contribuente; 41 i p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, l'8 marzo 2022. Il Presidente LucioNapolitano /!--› i Deposit