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Ordinanza — n. 16187/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal regarding tax audit on software services, citing insufficient proof of actual performance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16187/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision denying tax deductions for software services. The taxpayers argued that the lower court failed to examine a tax official's statement and cash payment receipts proving the services were rendered. The court ruled that the official's verbal declaration was not binding and that the taxpayers failed to meet their burden of proof regarding the existence of the operations.

Regesto Legislator

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Art. 20 TUIR; Art. 36 TUIR: When the tax authority proves operations are fictitious, the taxpayer must demonstrate actual existence beyond formal documents, and a verbal statement by a tax official does not bind the authority.

Parole chiave

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fictitious invoices burden of proof tax audit cash payments software services tax deduction denial verbal declaration indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13.
art. 380 bis cod. proc. civ
08-03-2022 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19 ottobre 2007, n. 21953
Cass. 11 giugno 2008, n. 15395
Cass. 11 giugno 2008, n. 15395; Cass.
Cass. 30 ottobre 2013, n. 24426
15395; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24426; Cass.
Cass. 18 dicembre 2014, n. 26854
24426; Cass. 18 dicembre 2014, n. 26854).
Cass. 3 dicembre 2001, n. 15228
Cass. 10 giugno 2011, n. 12802
15228;Cass. 10 giugno 2011, n. 12802; Cass.
Cass. 14 gennaio 2015, n. 428
12802; Cass. 14 gennaio 2015, n. 428; Cass., sez.
Cass., sez. 6-5, ord. 15 maggio 2018, n. 11873
Cass. 5 luglio 2018, n. 17619
Cass. 5 luglio 2018, n. 17619;Cass.
Cass. 19 ottobre 2018, n. 26453
17619;Cass. 19 ottobre 2018, n. 26453).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 5985-2020 proposto da: DOMUSMEDIA SNC DI DARIO DI FABIO E PAOLO PUGGIONI, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, nonché DARIO DI FABIO, PUGGIONI PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TEMBIEN, 15, presso lo studio dell'avvocato ELISA CURRI, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE, (C.F. 06363391001), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente avverso la sentenza n. 3959/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata 1'01/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. RITENUTO CHE: 1.Con distinti ricorsi la soc. Domus Media snc di Di Dario Fabio e i soci Di Dario Fabio e Paola Puggioni impugnavano avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma gli avvisi di accertamento con il quale l'Ufficio operava una ripresa Irpef, nei confronti dei soci, e Irap e Iva, nei confronti della società, per l'anno di imposta 2010 che traeva fondamento dal disconoscimento di costi e dall'indebita detrazione dell'Iva esposti nella fattura emessa per prestazioni concernenti la realizzazione di un software di gestione del magazzino, dalla soc Nautilius, società ritenuta cartiera sulla scorta degli indizi raccolti. 2.La CTP, riuniti i ricorsi, li rigettava ritenendo sufficientemente motivati gli avvisi. 2 Sull'impugnazione della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l'appello, rilevando che i contribuenti non avevano allegato elementi probatori in grado di confutare la inesistenza delle prestazioni fatturate ipotizzate nell'avviso di accertamento.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente affidandosi ad un unico motivo; l'Ufficio si è costituito depositando controricorso. Ric. 2020 n. 05985 sez. MT ud. 08-03-2022 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. I contribuenti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE: 1.Con l'unico motivo di impugnazione i contribuenti denunciano l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; in particolare i giudici di seconde cure nel ritenere non provata l'effettiva esecuzione della prestazione dedotta nella fattura avrebbero omesso di esaminare la dichiarazione resa dal funzionario dell'Agenzia dr. Paone circa l'effettuazione della prestazione, la proposta contrattuale e le ricevute di pagamenti in contanti. 2 II motivo è infondato. 2.1 Contrariamente a quanto opinato dai ricorrenti, la CTR ha preso in considerazione l'asserito fatto storico costituito dalla dichiarazione risultante dal verbale di colloqui datato 13.1.2016 del funzionario dell'Agenzia delle Entrate. 2.2 Si legge, infatti, nella motivazione della sentenza che «non appare rispondente al vero che l'Ufficio ha riconosciuto la prestazione». 2.3 E' evidente che l'affermazione verbale del funzionario fatta in un contesto colloquiale non è stata ritenuta dalla CTR vincolante per l'Ufficio. 2.4 Quanto alla contestata omissione dell'esame dei documenti, anche in questo caso la doglianza del ricorrente trova smentita nella lettura della sentenza laddove viene precisato che la documentazione prodotta dalla ricorrente non è stata ritenuta di rilevanza probatoria, ai fini della Ric. 2020 n. 05985 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -3- dimostrazione della sussistenza della prestazione indicata nella fattura, in quanto il contratto difettava della sottoscrizione. 2.5 La censura di vizio motivazionale, inoltre, difetta del requisito della decisività con riferimento al mancato esame delle ricevuta di pagamento in contanti. 2.6 In materia di ripartizione dell'onere probatorio per operazioni oggettivamente inesistenti va rilevato che allorquando l'Ufficio, come nel caso di specie ,alleghi e provi, anche sulla base di elementi presuntivi (ad esempio dimostrando che la società emittente la fattura è una "cartiera" o una società "fantasma"); che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere, in tal caso passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (Cass. 19 ottobre 2007, n. 21953;

Cass. 11 giugno 2008, n. 15395; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24426; Cass. 18 dicembre 2014, n. 26854). 2.4 Ovviamente tale prova del contribuente non potrà consistere nella esibizione della fattura, nè nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali sono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. 3 dicembre 2001, n. 15228;Cass. 10 giugno 2011, n. 12802; Cass. 14 gennaio 2015, n. 428; Cass., sez. 6- 5, ord. 15 maggio 2018, n. 11873;

Cass. 5 luglio 2018, n. 17619;Cass. 19 ottobre 2018, n. 26453). 2.5 Dunque l'esame delle ricevute del pagamento in contanti non avrebbe avuto alcuna possibilità di determinare una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice di merito. 3 Conclusivamente il ricorso va rigettato. Ric. 2020 n. 05985 sez. MT - ud. 08-03-2022 -4- 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 4.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13. Così deciso