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Ordinanza — n. 16186/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal regarding earthquake tax refund denial due to inadmissible procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16186/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission decision ordering a tax refund for earthquake victims. The agency argued the original claim was inadmissible and that new laws should limit the refund amount, but the court found the appeal lacked sufficient detail to verify these claims. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible because the agency failed to include the specific refund request content in its cassation petition.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 3 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The cassation appeal is inadmissible if it lacks self-sufficiency by failing to reproduce the content of the lower court's decision or the specific request for refund, preventing the court from verifying the alleged errors.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of self-sufficiency tax refund claim earthquake victims procedural defect detrazioni e rimborsi credito di restituzione statale calcolo e tasso di rimborso

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 3 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
18, 19 e 21 del d.lvo nr 546/92 , nonché dell'art 116 cpc in relazione all'art. 360 comma 1 nr 4 cpc e violazione e falsa applicazione dell'art 2697 cc in relazione all'ari 360 1 comma nr 3 cpc, per non Ric.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
18, 19 e 21 del d.lvo nr 546/92 , nonché dell'art 116 cpc in relazione all'art. 360 comma 1 nr 4 cpc e violazione e falsa applicazione dell'art 2697 cc in relazione all'ari 360 1 comma nr 3 cpc, per non Ric.
Art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr 115
6 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr 115.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14331/2020
Cass. n. 6213 del 2018
91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo» (Cass. n. 6213 del 2018; nello stesso senso:
Cass. n. 227 del 2018
Cass. n. 227 del 2018; Cass.
Cass. n. 29899 del 2017
227 del 2018; Cass. n. 29899 del 2017).
Cass. nr. 1477/2018
Cass. nr. 907/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5874-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. 06363391001), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SCHIAVO CARMELO; - intimato - avverso la sentenza n. 4590/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata il 17/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. RITENUTO CHE 1.Schiavo Carmelo impugnava davanti alla Commissione Tributaria di Siracusa il silenzio rifiuto serbato dall'Amministrazione sull'istanza di rimborso della somma di C 15.381,53, ex art 9 comma 17 della I. 289/02, pari al 90% delle imposte versate negli 1990-1992. 2 La CTP accoglieva il ricorso. 3 Sull'impugnazione dell'Agenzia la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, rigettava l'appello rilevando che il contribuente aveva diritto al rimborso avendo versato somme non dovute per il 90% e la domanda era stata presentata nei termini. 4.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.

Il contribuente non ha svolto difese. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 19 e 21 del d.lvo nr 546/92 , nonché dell'art 116 cpc in relazione all'art. 360 comma 1 nr 4 cpc e violazione e falsa applicazione dell'art 2697 cc in relazione all'ari 360 1 comma nr 3 cpc, per non Ric. 2020 n. 05874 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- avere la CTR rilevato l'inammissibilità del ricorso originario introduttivo con conseguente nullità della sentenza impugnata in quanto l'istanza di rimborso non indicava il quantum richiesto e, dunque, non era suscettibile di generare un silenzio rifiuto impugnabile.

Si sostiene, inoltre, che i giudici di merito non abbiano accertato fatti costitutivi del diritto al rimborso dati dalla residenza in uno dei Comuni che rientravano nel cratere sismico e l'effettivo versamento delle imposte delle quali si chiedeva la restituzione del 90%. 2.2 La doglianza è inammissibile ai sensi dell'ad 369 II comma nr 3 cpc, in quanto difetta di autosufficienza, non avendo l'Agenzia delle Entrate riportato nel ricorso il contenuto della richiesta di rimborso, né indicato la sede processuale in cui reperire tale documento impedendo a questo Collegio ogni verifica e valutazione delle dedotte omissioni. 2.3 Va, inoltre, rilevato che a fronte dell'affermazione del contribuente di essere residente, alla data del 13 dicembre 1990 in Siracusa, ossia in uno dei comuni individuati indicati nel dpcm 21/1/1991 colpiti dall'evento calamitoso, e di aver versato per gli anni 1990-1992 le imposte nella loro interezza, l'Agenzia delle Entrate non ha mai contestato in maniera specifica tali circostanze concentrando le proprie difese sulla insussistenza del diritto del contribuente a rimettere in discussione obbligazioni tributarie definite e sulla decadenza del termine .

3. Con secondo motivo l'Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cc, 1, comma 665 della I. 190/2014 così come modificato dall'ad 16 octies del d.l. 91/2017, convertito in I. 123/2017, in relazione all'art. 360 comma 10 nr. 3 cpc; nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le Ric. 2020 n. 05874 sez. MT - ud. 08-03-2022 -3- parti, in relazione all'art. 360 comma 1 nr 5 cpc; si assume che i giudici di seconde cure abbiano errato nell'omettere di applicare la normativa sopravvenuta che ha dimezzato l'ammontare del rimborso e di dedurre dalle somme da restituire i rimborsi percepiti nella annualità 1990 e 1991. 3.1 La censura è destituita di fondamento nella parte in cui si invoca la normativa sopravvenuta. 3.2 Il dedotto ius superveniens non incide affatto sulla questione oggetto del presente giudizio costituita del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990. 3.3 I limiti delle risorse stanziate con le eventuali controversit._ sui provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate operano solo In soltanto in fase esecutiva c/o di ottemperanza (cfr. sul punto e da ultimo Cass.14331/2020 ) 3.4 Inoltre la censura prospettando l'applicabilità della nuova normativa al presente giudizio, si pone in contrasto con l'orientamento espresso da questa Corte, secondo cui «in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, l'art. 16-octies, comma 1, lett. b, della I. n. 123 del 2017, di conv. del d.l. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo» (Cass. n. 6213 del 2018; nello stesso senso:

Cass. n. 227 del 2018; Cass. n. 29899 del 2017). 3.5 Il motivo è inammissibile nella parte in cui viene censurata l'omessa deduzione dalla somma da restituire al contribuente dei rimborsi percepiti per gli anni 1990-1992. Ric. 2020 n. 05874 sez. MT - ud. 08-03-2022 -4- 3.6 E' principio assolutamente pacifico in giurisprudenza (cfr. tra le tante le recenti Cass. nr. 1477/2018 e 907/2018) che <<I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio>>. 3.7 Nel caso di specie la questione dello scomputo dall'importo spettante al contribuente dei rimborsi dallo stesso riscossi è stata sollevata dall'Ufficio per la prima volta nel giudizio di Cassazione. 4 Il ricorso va, quindi, rigettato. 5 Nulla è da statuire sulle spese, non avendo Schiavo Giacomo svolto difese. 6 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr 115.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell'8 marzo Il Pre ident Dr. M uro Mo