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Ordinanza — n. 16172/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows appeal by rearguing first-instance points to correct false legal application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16172/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court accepted the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision confirming the taxpayer's claim. The taxpayer argued that the appeal was inadmissible due to lack of specific criticism, while the agency contended the lower court misapplied the law. The court ruled that rearguing disallowed arguments constitutes a specific ground for appeal sufficient to challenge the first-instance reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3; Art. 18, 53 d.lgs. n. 546/1992: In tax litigation, an appeal is admissible if it reproposes disallowed arguments, as these serve as specific grounds to undermine the logical-legal foundation of the first-instance judgment.

Parole chiave

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tax appeal admissibility rearguing disallowed arguments false application of law specific grounds of criticism ratio decidendi challenge tax dispute procedure Cassazione ordinanza costo degli impianti

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3
Art. 18 d.lgs. n. 546/1992
3 per falsa applicazione art. 18 e 53 d.lgs.
Art. 53 d.lgs. n. 546/1992

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. n. 23299 del 2011
Cass., sez. un., n. 27199 del 2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21258-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro FARO VENERANDO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO TARANTO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4281/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 03/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia - Catania che ha confermato la pronuncia della CTP di Catania, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di deduzione spese non inerenti; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che con l'unico motivo si propone censura ex art. 360 n. 3 per falsa applicazione art. 18 e 53 d.lgs. n. 546/1992, per aver la CTR ritenuto inammissibile l'appello in assenza di motivi specifici di critica al decirum; che, in tema di contenzioso tributario, è ammissibile l'appello che riproponga le argomentazioni disattese in primo grado, poiché invero, trattasi di motivi gravame sufficientemente specifici e riferiti alla ratio decidendi della sentenza di primo di grado contenendo quella necessaria "parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, miri ad incrinarne il fondamento logico - giuridico" (Cass. sez. un. n. 23299 del 2011; da ultimo, Cass., sez. un., n.27199 del 2017).;

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Sicilia — Catania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese nel presente grado di giudizio. Così de