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Ordinanza — n. 16142/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on contract interpretation, ruling delivery alone perfects loan agreements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16142/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Piergiorgio Fornello's appeal against the lower courts' decision to deny restitution of an artwork to the museum. The museum had returned the piece to the artist's son, arguing the father authorized this sale and subsequent return, while the artist claimed delivery alone perfected the loan contract. The court held that determining the intended recipient of the return was a matter of interpreting the parties' will, which constitutes a factual finding reviewable only for lack of motivation, not a legal qualification subject to cassation.

Regesto Legislator

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Art. 1766 c.c.; Art. 1803 c.c. et seq.: The qualification of a contract is subject to cassation review, whereas the interpretation of the parties' will regarding the content of the agreement, such as identifying the recipient of restitution, is a factual judgment not censurable by the Supreme Court if properly motivated.

Parole chiave

Generato dall'IA
contract interpretation factual judgment cassation review loan agreement artwork restitution mandate authorization delivery perfection legato di cosa altrui

Disposizioni normative citate

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Art. 1766 c.c.
Art. 1803 c.c. et seq.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 15603/2021
Cass. 3115/2021
Cass. 9996/2019
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso 31936-2020 proposto da: FORNELLO PIERGIORGIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO CAVALIERE; - ricorrente - contro MART - MUSEO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA di TRENTO e ROVERETO , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA PIZZI; - controricorrente - contro FORNELLO ENRICO MARIA; - intimato - avverso la sentenza n. 82/2020 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 02/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE CRICENTI. Ric. 2020 n. 31936 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -2- Ritenuto che 1.-Piergiorgio Fornello ha citato in giudizio il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto- Mart-sostenendo di aver dato in comodato a quest'ultimo l'opera denominata "Impronta" dell'artista Luciano Fabro, ed ha chiesto che il museo fosse condannato alla restituzione dell'opera oppure al risarcimento del danno nella misura del valore corrispettivo. Il Mart si è difeso sostenendo di avere già restituito l'opera al figlio dell'attore, ossia ad Enrico Maria Fornello, su richiesta di costui, e per tale ragione, il museo ha chiesto altresì la chiamata in giudizio di quest'ultimo, per essere tenuto indenne in caso di accertato obbligo di restituzione all'attore.

Il terzo chiamato si è costituito sostenendo di aver dato lui l'opera in comodato al museo, in quanto autorizzato dal padre alla vendita per far fronte ai debiti contratti dalla società di famiglia. 2.-11 Tribunale di Rovereto ha ritenuto che il museo aveva correttamente restituito l'opera al figlio in quanto costui era mandatario del padre, che lo aveva autorizzato alla vendita riconoscendogli altresì un compenso in percentuale sul ricavato. 3.-La Corte di appello di Trento ha confermato questa decisione con l'argomento che il rapporto contrattuale era stato formalizzato con il solo figlio, e che non era decisiva la consegna effettuata dal padre poiché quest'ultima era avvenuta in via provvisoria, in attesa di una successiva regolamentazione del rapporto contrattuale. 4.-Ricorre Piergiorgio Fornello con un motivo.

Il museo ha notificato controricorso chiedendo il rigetto della impugnazione. Considerato che 5.- L'unico motivo di ricorso fa valere violazione degli articoli 1766 nonché 1803 e seguenti del codice civile, e censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto come privo di rilievo giuridico il rapporto intercorso tra il ricorrente medesimo e il museo, ritenendo necessario un successivo accordo che perfezionasse il contratto o ne fissasse il contenuto: secondo il ricorrente invece la consegna della cosa era già di per sé sufficiente al perfezionamento di un S7t contratto di deposito o di comodato, e di conseguenza, al sorgere dell'obbligo di restituzione della cosa consegnata.

Del resto, sostiene il ricorrente, il rilievo dato dalla Corte di Appello al successivo accordo che le parti si erano riservate di concludere, onde meglio disciplinare il rapporto, è praticamente nullo in quanto l'accordo non è mai stato concluso tra le medesime parti bensì ad opera di un terzo, il figlio, e quindi non poteva costituire integrazione o innovazione o specificazione di quello già raggiunto mediante consegna della cosa. Il motivo è inammissibile. Serve tuttavia integrare la motivazione fornita dalla Corte di appello a sostegno della conclusione raggiunta: si controverte su chi fosse il creditore dell'obbligo di restituzione, o, più precisamente, se la restituzione effettuata dal museo al figlio anziché al padre costituisce valido adempimento dell'obbligo in capo al comodatario di restituire la cosa dopo l'uso convenuto.

A tal fine la Corte d'appello valorizza la circostanza che con la mera consegna della cosa da parte del ricorrente al museo non si era perfezionato il comodato, che invece era rimesso dalle parti al successivo accordo (p. 8): si legge infatti che non era decisiva la precedente consegna del bene essendo il ricorrente rimasto estraneo al contratto sottoscritto, e che quindi la consegna era avvenuta in via provvisoria in attesa di una necessaria regolamentazione. Affermazione, questa, che non tiene conto del fatto che il comodato è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della cosa, non essendo necessario alcun accordo né coevo né successivo perché si producano effetti.

Tuttavia, a ben vedere, non è questa la ratio della decisione impugnata. Piuttosto, la volontà delle parti di rimettere ad un momento successivo la regolamentazione del contenuto contrattuale, che non può essere intesa ovviamente come necessaria al perfezionamento del contratto, come si è detto, vale però ad attribuire alle parti la volontà di stabilire le modalità d'uso della cosa data in comodato e conseguentemente gli stessi obblighi di restituzione: si tratta cioè di un accordo non già rivolto al perfezionamento del contratto, che si perfeziona con la consegna della cosa, bensì alla regolamentazione del contenuto contrattuale quanto all'uso e alla restituzione del bene: un accordo che, in sostanza, ha designato il figlio quale destinatario della restituzione del bene.

Ciò posto, dunque, è evidente che la controversia non attiene alla qualificazione della volontà delle parti, ossia alla riconduzione di quella volontà ad un tipo negoziale: non si discute qui se quella volontà corrisponda ad un comodato o altro tipo di contratto, ma si discute della interpretazione della volontà delle parti, di cosa esse abbiano voluto relativamente all'obbligo di restituzione. E' noto che, mentre il giudizio di qualificazione del contratto è un giudizio che può essere censurato in Cassazione, quello relativo alla interpretazione della volontà delle parti, essendo ritenuto un giudizio di fatto rimesso alla discrezionale valutazione del giudice di merito, è invece insuscettibile di censura in Cassazione (Cass. 15603/ 2021;

Cass. 3115/ 2021; Cass. 9996/ 2019). La Corte d'appello, sulla scia del giudice di primo grado, che aveva ravvisato in una mail intercorsa tra le parti un mandato da parte del ricorrente al figlio di vendere l'opera d'arte, ha ritenuto che questo complesso di dichiarazioni, vale a dire, da un lato la volontà di rimandare ad un successivo accordo la disciplina del contenuto contrattuale, e per altro verso, la volontà del padre a consentire che il figlio vendesse al prezzo di 80.000 C l'opera, manifestavano l'intenzione delle parti che il bene venisse riconsegnato al figlio.

Questo accertamento è un accertamento in fatto, che in questa sede non può essere censurato, salvo il difetto assoluto di motivazione, che però è da escludersi in quanto i giudici di merito danno conto del perché hanno ritenuto che il bene è stato validamente restituito al figlio, e lo hanno fatto valorizzando sia la riserva contenuta nel comodato circa la successiva regolamentazione degli obblighi, sia l'autorizzazione data dal padre al figlio di vendere il bene. Dunque, l'individuazione del soggetto a cui avrebbe dovuto essere riconsegnato il bene è questione di interpretazione della volontà delle parti, che costituisce giudizio di fatto, ossia interpretazione della volontà dei contraenti, giudizio non censurabile in Cassazione se sorretto da idonea motivazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 5000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 21.4.2022 IL CA