Italian Court dismisses claim for back pay for medical specialists, ruling the ten-year prescription period started in 1999.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected Maria Luigia Nicodemo's appeal against a lower court decision that declared her claim for unpaid specialisation remuneration time-barred. Although the applicant argued the prescription period should only begin when the state fully implemented EU directives in 2007, the court maintained that the ten-year limit commenced with the 1999 law. The court ruled that subsequent directives did not erase the state's prior partial non-compliance, thereby upholding the dismissal of the claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935 c.c.; The ten-year prescription period for claims regarding the state's failure to implement EU directives on specialist remuneration begins from the 1999 law, as subsequent directives do not negate the prior state's non-compliance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27163-2020 proposto da: NICODEMO MARIA LUIGIA, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D'ITALIA, 92, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO PASSI, che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 80185250588, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 170/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE CRICENTI. Ric. 2020 n. 27163 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -2- Ritenuto che 1.-Maria Luigia Nicodemo è una dottoressa che è ha frequentato un corso di specializzazione a partire dall'anno 1989 -1990. Con un ricorso del 23 luglio 2014 ha chiesto la condanna dello Stato italiano al pagamento di una somma equivalente alla remunerazione degli anni di specializzazione, a seguito dell'inadempimento dello Stato alle Direttive comunitarie che quella remunerazione avevano imposta, e che lo Stato italiano ha per lungo tempo evitato di attuare. 2.-Il Tribunale di Roma ha ritenuto prescritto il diritto ed, allo stesso modo, ha deciso la Corte d'appello sulla scorta del principio di diritto di questa Corte secondo cui il termine decennale di prescrizione decorre a partire dal 1999 e precisamente dalla data di entrata in vigore della legge 370 del 1999. 3.-La ricorrente propone un motivo di censura di questa decisione.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, nonché l'Università di Napoli hanno notificato controricorso. Considerato che 4.- L'unico motivo di ricorso fa valere violazione dell'articolo 2935 del codice civile. La tesi della ricorrente è di considerare non condivisibile il principio di diritto secondo cui la prescrizione decennale inizia a decorrere a partire dalla legge del 1999 in quanto il dies a quo deve essere stabilito solo a partire dal momento in cui lo Stato si è reso definitivamente inadempiente all'obbligo di attuare le direttive comunitarie, e questo momento deve essere individuato nel 20 ottobre 2007, data in cui è stata abrogata la Direttiva numero 16 del 93 ed è venuto meno l'obbligo dello Stato italiano di attuare le altre precedenti direttive: ciò in ragione del fatto che la direttiva 2005/36/ Ce ha previsto, in sostituzione di quello precedente, un regime diverso di remunerazione dei medici specializzanti.
Il motivo è infondato. Va ribadito l'orientamento ormai costante di questa Corte secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per mancata o tardiva attuazione delle direttive, che hanno introdotto il diritto alla remunerazione per gli specializzandi, ha termine decennale che decorre dalla legge del 1999 (Cass.16104/ 2013; Cass. 6606/ 2014; Cass. 23199/ 2016; Cass. 13758/ 2018; Cass.1589/ 2020). Questo orientamento non può poi essere messo in discussione sostenendo che" il termine prescrizionale non può che iniziare a decorrere dal momento in cui viene l'obbligo dello Stato di dare integrale e corretta trasposizione alla direttiva comunitaria" (p. 12 del ricorso), in quanto la circostanza che l'iniziale direttiva da attuare sia stata sostituita da altra non rileva i fini della decorrenza del termine, poiché se è vero che al precedente obbligo se ne è sostituito un altro, è solo perché è stata introdotta una diversa disciplina della remunerazione, la quale ha però riguardato medici iscritti a corsi successivi, con la conseguenza che l'obbligo di dare attuazione alle direttive riguardanti gli altri medici, e tra questi la ricorrente, non può dirsi cessato alla data della nuova direttiva e dunque della nuova disciplina, e da questa sostituito con diverso obbligo: in sostanza la circostanza che sia stata introdotta una diversa disciplina con nuova direttiva comunitaria non toglie che lo Stato sia rimasto inadempiente alle Direttive precedenti, e che questo inadempimento si sia manifestato con la legge del 1999, che, costituendo una attuazione solo parziale della iniziale direttiva, ha costituto altresì parziale inadempimento dell'obbligo di attuarla, segnando cioè la lesione del diritto dei medici che da tale legge sono risultati esclusi dal beneficio.
Non vi sono dunque motivi per non dare continuità all'orientamento sopra citato. Il ricorso va respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 4000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 21.4.2022 Il Presidente DEPOSATATO iN CANCELLERIA