Cassation court dismisses appeal claiming res judicata on budget issue due to lack of specific adjudication in prior judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed Marilab SRL's appeal against the Rome Court of Appeal's decision regarding medical billing disputes with ASL Roma D. Marilab argued that a prior final judgment establishing the 2006 budget was not exceeded should have binding effect (res judicata) on the current case. The court rejected this claim because the prior judgment merely stated the budget's irrelevance due to regional payment decisions, without explicitly adjudicating that the budget itself was not exceeded. Consequently, the necessary common legal issue required for res judicata expansion was absent, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2909 c.c.; The principle of res judicata cannot be expansively applied to a subsequent proceeding unless the prior final judgment contains a specific adjudication on a common legal issue, which was absent here as the prior decision only deemed the budget irrelevant without confirming its non-exceedance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26868-2020 proposto da: MARILAB SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BAINSIZZA 3, presso lo studio dell'avvocato GIANDOMENICO BARCELLONA, che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro AUSL - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA D, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASAL BERNOCCHI 73, presso lo studio dell'avvocato FABIO FERRARA, che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 3554/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE CRICENTI. Ric. 2020 n. 26868 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -2- Ritenuto che 1.-La società Marilab SRL ha effettuato prestazioni di diagnostica in regime di convenzione per l'anno 2006, ed ha ottenuto un primo decreto ingiuntivo, nei confronti della ASL RMD per il pagamento di tali prestazioni, quanto al trimestre ottobre-dicembre di quell'anno. La Asl ha proposto opposizione che si è conclusa con sentenza numero 8463 del 2011, con cui il Tribunale di Roma ha confermato l'ingiunzione e dunque il diritto al pagamento delle somme a favore della ricorrente: questa sentenza, non essendo stata impugnata, è passata in giudicato.
Con un ulteriore diverso decreto ingiuntivo, la Marilab ha ottenuto il pagamento anche delle somme relative ad un diverso trimestre del 2006: quello che va da luglio a settembre. Tuttavia, in questo caso, l'opposizione spiegata dalla Asl RMD, ha trovato accoglimento dapprima da parte del Tribunale e successivamente della Corte di appello. 2.-Quest'ultima ha osservato, in particolare, che la precedente sentenza che aveva riconosciuto il diritto ai compensi per il trimestre ottobre-dicembre non aveva efficacia di giudicato quanto al trimestre luglio-settembre poiché si trattava di ratei e somme diverse e alcun accertamento pregiudicante era stato compiuto nella precedente decisione. 3.-La Media Lab propone ricorso avverso tale sentenza con un motivo di censura, di cui chiede il rigetto la Asl Roma 3 (ex ASL Rom 3D).
La ricorrente precisa di avere altresì proposto istanza di revocazione avverso la decisione d'appello qui impugnata, per le stesse ragioni per cui formula il presente ricorso per Cassazione. Considerato che 4.- Il motivo di ricorso denuncia violazione dell'articolo 2909 del codice civile, e ritiene errata la decisione impugnata in quanto non ha considerato che l'accertamento contenuto nella sentenza precedente fa stato nel procedimento presente, in quanto è relativo al medesimo principio di diritto, o comunque ad un principio di diritto o ad una questione comune a quest'ultimo, nel senso che il giudicato si è formato su un punto comune ad entrambe le cause e questo punto comune è il mancato superamento del budget per l'anno 2006, mancato superamento che dà diritto alla ricorrente di ottenere il rimborso di tutte le prestazioni erogate in quell'anno.
Il motivo è infondato. Il principio di diritto cui la ricorrente fa riferimento è senz'altro corretto, ed è stato riaffermato, come giustamente ricorda la stessa ricorrente, con sentenza di questa Corte numero 28318 del 2017. Tuttavia, presupposto di quel principio di diritto è che la precedente decisione passata in giudicato contenga accertamento su questioni o princìpi di diritto comuni a quella ancora sub judice poiché, solo in questo caso, si può parlare di vis espansiva del giudicato nel procedimento successivo. La ricorrente ritiene che ciò sia avvenuto, in quanto la precedente decisione avrebbe accertato con efficacia di giudicato che il budget per il 2006 non era stato superato.
Tuttavia, la ricorrente non dimostra la fondatezza di questo assunto, limitandosi a riportare un brano della precedente decisione, quella che costituirebbe giudicato esterno, in cui è soltanto affermato che il superamento del budget assegnato per il 2006 non giustifica il mancato pagamento delle prestazioni poiché la Regione ha comunque deciso di pagare il saldo spettante per quell'anno alle strutture accreditate (p. 9 del ricorso): passo da cui non si può affatto ricavare che la precedente sentenza ha accertato che il budget non è stato superato.
Piuttosto se ne ricava che è stato ritenuto irrilevante il superamento di quel budget, atteso il comportamento successivo della Regione. Attenendosi dunque al ricorso, e del resto la stessa sentenza che costituisce un precedente giudicato non risulta allegata, non si può dire che la precedente decisione abbia avuto ad oggetto una questione comune a quella affrontata nel successivo procedimento e tale da condizionare l'esito di quest'ultimo. Piuttosto, per come risulta dal controricorso, che riporta più ampiamente stralci della decisione invocata come giudicato esterno, risulta che alcun accertamento è stato compiuto in quella decisione quanto alla questione che si ritiene comune alle due cause, vale a dire al superamento del budget per il 2006, con la conseguenza dunque che non può attribuirsi a quella decisione l'efficacia di giudicato esterno nel presente in giudizio.
Il ricorso va dunque rigettato
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura si 7000,00 euro, oltre 200,00 euro per spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma