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Ordinanza — n. 16138/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal holding that suing the wrong successor interrupts proceedings but not prescription periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16138/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed Pietro Della Posta's appeal against a lower court ruling that his claim was time-barred. Della Posta had resumed proceedings against BPER Banca, believing it to be the universal successor of the insolvent Credito Commerciale Tirreno, but BPER was only a particular successor. The court ruled that while suing the wrong successor validly restarts the legal proceedings to prevent extinction, it does not interrupt the statute of limitations because the declaration of rights was not directed at the actual debtor.

Regesto Legislator

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Art. 2944 c.c.; Art. 156 c.p.c.: A lawsuit resumed against a particular successor of the debtor validly restores the proceedings to prevent extinction, but fails to interrupt the statute of limitations as the claim was not made against the actual debtor.

Parole chiave

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resumption of proceedings particular successor universal successor statute of limitations insolvency liquidation prescription interruption wrongful defendant risoluzione delle banche

Disposizioni normative citate

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Art. 2944 c.c.
Art. 156 c.p.c.
art. 156 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 17679/2009
Cass. 1016/2013
Cass. 7661/2015
Cass. 2174/2016
Cass. 6921/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18494-2020 proposto da: DELLA POSTA PIETRO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO D'URSI; - ricorrente - Contro BPER BANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CARDILLO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALVATORE MACCARONE, ROBERTO ALLEGRUCCI; - con troricorrente - contro 9,3 o CREDITO COMMERCIALE TIRRENI IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA; - intimato - avverso la sentenza n. 1421/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 16/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE CRICENTI. Ric. 2020 n. 18494 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -2- Ritenuto che 1.-Pietro Della Posta ha agìto nei confronti del Credito Commerciale Tirreno spa, con atto di citazione del 17 novembre 1993, sostenendo di aver subìto un'ingiusta vicenda processuale in cui era stato falsamente accusato di avere agìto sul suo conto corrente in danno di terzi, quando invece le condotte a lui ascritte erano state poste in essere da dipendenti della banca. 2.-Poiché in corso di giudizio era intervenuta la liquidazione coatta amministrativa del Credito Commerciale Tirreno, ed il giudizio era stato interrotto con provvedimento del 19 novembre 1999, il ricorrente ha provveduto, si, alla riassunzione, ma nei confronti della Banca Popolare dell' Emilia Romagna che aveva rilevato attività e passività del Credito Commerciale Tirreno.

La BPER si è costituita in quel giudizio eccependo di essere successore a titolo particolare in alcuni crediti solamente, e non già successore universale. Il giudizio si è concluso con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, del 2 luglio 2001, che ha accolto l'eccezione della Banca BPER, dichiarando la propria incompetenza in favore del Tribunale fallimentare. 3.-In ragione di ciò, il 23 marzo del 2005 il ricorrente ha proposto nuovo ricorso davanti al Tribunale fallimentare di Salerno perché il suo credito fosse insinuato nella procedura di liquidazione del Credito Tirreno, ma il Tribunale ha ritenuto ormai prescritta la domanda, in ragione del fatto che l'atto introduttivo, costituito dalla citazione del 1993, non era stato seguìto da alcuna altra interruzione, posto che il giudizio era stato estinto per la sua mancata riassunzione.

Riteneva in sostanza il Tribunale che, avendo il ricorrente riassunto la causa nei confronti del soggetto sbagliato, era come se non l'avesse riassunta affatto, con la conseguenza che il giudizio si era dunque estinto e che era rimasto solo l'effetto interruttivo della prescrizione legato all'atto introduttivo, ma da quell'atto erano decorsi i termini di prescrizione del diritto. Questa decisione è stata integralmente confermata dalla Corte dì appello di Salerno. 4.-Ricorre Pietro Della Posta con un solo motivo di censura. La Banca Popolare della Emilia Romagna si è costituita con controricorso.

Considerato che SR e L- 5.- Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione degli articoli 2945 e 2934 del codice civile. Sostiene che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto estinto il giudizio per difetto di sua regolare riassunzione, in quanto egli lo aveva riassunto nei confronti del soggetto cessionario dei rapporti attivi e passivi della parte venuta meno, e che dunque tale riassunzione doveva considerarsi comunque utile ai fini della interruzione della prescrizione; che comunque la decisione di incompetenza territoriale del Tribunale non poteva essere equiparata ad una decisione di estinzione del processo.

Il motivo è infondato. Infatti, la questione posta dal motivo di ricorso è se la riassunzione del processo nei confronti di soggetto diverso, ossia erroneamente individuato, possa considerarsi una valida riassunzione o comporti l'estinzione del processo, con ciò che ne segue in tema di interruzione della prescrizione. E' principio di diritto che "una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione di una udienza, il rapporto processuale, quiescente, è ripristinato con integrale perfezionamento della riassunzione, non rilevando a tal fine l'eventuale errore sulla esatta identificazione della controparte contenuto nell'atto di riassunzione, che opera, in relazione al processo, in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire.

Pertanto, in caso di fusione per incorporazione fra società, seguita dalla cessione dell'azienda dalla società incorporante ad altro soggetto, ove il processo sia stato interrotto a causa della fusione, è sufficiente - ai fini della tempestività della riassunzione e per evitare l'estinzione del processo - il deposito, presso la cancelleria del giudice, dell'atto di prosecuzione del giudizio, ancorché questo sia stato notificato soltanto nei confronti del cessionario dell'azienda e successore a titolo particolare nel diritto controverso, potendo l'incompletezza del contraddittorio essere sanata dal giudice attraverso l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della società incorporante, successore a titolo universale". (Cass.17679/ 2009;

Cass. 1016/ 2013; Cass. 7661/ 2015; Cass. 2174/ 2016; Cass.6921/ 2019).Tuttavia, questo principio serve soltanto ai fini della validità della riassunzione, ma non può considerarsi utile per ritenere interrotta la prescrizione: significa che è evitata l'estinzione del processo anche quando la riassunzione avvenga nei confronti del soggetto sbagliato. Ma, per potersi ritenere interrotta la prescrizione, occorre che la dichiarazione di voler far valere il diritto deve indirizzarsi verso il debitore effettivo, e non nei riguardi di un soggetto diverso.

Nella fattispecie, la riassunzione è stata rivolta verso la Banca Popolare dell'Emilia, che, essendo successore a titolo particolare, del debitore, non è succeduto però nel rapporto che il debitore aveva con il dante causa, e dunque l'atto, pur valido ad evitare l'interruzione della causa, non è valido ad interrompere la prescrizione. Le spese, in ragione della difficoltà di individuazione del soggetto successore nel rapporto particolare, possono compensarsi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 21.4.2022 Il Presidente DEP-0.z.F7Ì.TO iN CANCELLERIA itIAG 2