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Ordinanza — n. 16066/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16066/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16066/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod.proc.civ., nonché dell’art.815 quater cod.proc.civ. e si chiede la cassazione della statuizione con cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite, perché – a differenza di quanto affermato nel provvedimento - la questione esaminata non era né peculiare, né nuova e la statuizione era stata svolta in termini assertivi. Il motivo è fondato e va accolto. Come questa Corte ha già affermato «In tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione Ric. 2021 n. 04731 sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16066/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Nel caso di specie, la decisione appare palesemente illogica ed apparente atteso che, affermata la esistenza di una giurisprudenza pacifica posta a fondamento della decisione, in merito alla posizione dell’interventore adesivo, la statuizione di compensazione è poi fondata sulla apodittica affermazione di novità e peculiarità della questione, senza alcuna illustrazione delle ragioni che – a fronte di una giurisprudenza pacifica e della linearità e sinteticità della decisione di merito – hanno reso in concreto peculiare la vicenda.

Parole chiave

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decisione giustificata dell'assicuratore adattamento delle prestazioni d'assicurazione diritto alla prestazione d'assicurazione validità della clausola arbitrale riesame da parte dell'assicuratore regresso dell'assicuratore
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4731-2021 proposto da: REPETTO ANGELO MATTEO, CECCONELLO NADIA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MASSIMO GRATTAROLA; - ricorrenti - contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA; - intimata - avverso l'ordinanza n. V.G. 1009/2019 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA, depositata il 19/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI. RITENUTO CHE:

F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4731/2021 Numero sezionale 4137/2022 Numero di raccolta generale 16066/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Il Presidente del Tribunale di Alessandria, nel procedimento di ricusazione dell’arbitro proposto ex art.815 cod.proc.civ. da UNIPOLSAI ASSICURAZIONE SPA, interventrice ex art.816 quinques, secondo comma, cod.proc.civ., ha escluso, con ordinanza comunicata il 20/8/2020, che la società fosse legittimata alla ricusazione, atteso che l’intervento adesivo dipendente non le attribuiva la qualità di parte perché non comportava alcuna pronuncia diretta nei suoi confronti per giurisprudenza pacifica.

Ha, quindi, così statuito, in ordine alle spese: “ritenuto che la novità e la peculiarità della questione rendono equa la compensazione delle spese di giudizio”. Angelo Matteo Repetto e Nadia Cecconello hanno proposto ricorso per cassazione con un mezzo, notificato il 4/2/2021. UNIPOLSAI ASSICURAZIONE SPA è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE:

1. Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod.proc.civ., nonché dell’art.815 quater cod.proc.civ. e si chiede la cassazione della statuizione con cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite, perché – a differenza di quanto affermato nel provvedimento - la questione esaminata non era né peculiare, né nuova e la statuizione era stata svolta in termini assertivi. Il motivo è fondato e va accolto. Come questa Corte ha già affermato «In tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione Ric. 2021 n. 04731 sez.

M1 - ud. 13-04-2022 -2- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4731/2021 Numero sezionale 4137/2022 Numero di raccolta generale 16066/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa.» (Cass. n. 21400 del 26/07/2021).

Nel caso di specie, la decisione appare palesemente illogica ed apparente atteso che, affermata la esistenza di una giurisprudenza pacifica posta a fondamento della decisione, in merito alla posizione dell’interventore adesivo, la statuizione di compensazione è poi fondata sulla apodittica affermazione di novità e peculiarità della questione, senza alcuna illustrazione delle ragioni che – a fronte di una giurisprudenza pacifica e della linearità e sinteticità della decisione di merito – hanno reso in concreto peculiare la vicenda.

2. In conclusione, il ricorso va accolto; il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al Presidente del Tribunale di Alessandria in persona di diverso magistrato per il riesame e la liquidazione delle spese anche del presente grado.

P.Q.M.

- Accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Presidente del Tribunale di Alessandria in persona di diverso magistrato anche per le spese.