Court dismisses lawyer's fee award due to improper burden of proof and lack of participation in hearings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the lower court's order awarding fees to the lawyer, reversing the decision on two grounds. The client argued that the lawyer failed to prove work performed after being replaced and did not attend key hearings, while the lower court incorrectly assigned the burden of proof regarding the successor lawyer's activities. The supreme court held that when a mandate is revoked and a new lawyer is appointed, the new lawyer must prove their own work, and the original lawyer's absence from specific hearings warrants a reduction in fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: When a lawyer's mandate is revoked and replaced, the successor bears the burden of proving their activities, and the original lawyer's failure to attend contested hearings justifies a reduction in the awarded fees.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6232/2021 R.G., proposto da D’ERCOLE GIANPIERO, rappresentato e difeso dall’avv. Loretta Iannacone, con domicilio eletto in Roma, Via Calabria n. 56, presso l’avv. Giovanna Ranieri. -RICORRENTE- contro BONGRAZIO MARIANGELA, rappresentata e difesa dall’avv. Renato Renzi, con domicilio eletto in Roma, Via Emilio De Cavalieri n. 11. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 23.7.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.3.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L’avv. Mariangela Bongrazio ha adito il tribunale di Pescara, chiedendo la liquidazione del compenso per il patrocinio svolto in favore del ricorrente, pari ad € 14.886,58, sostenendo che, al F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 6232/2021 Numero sezionale 3285/2022 Numero di raccolta generale 16032/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 netto degli acconti, era ancora dovuto il minor importo di € 3547,21.
Gianpiero D’Ercole ha contestato la domanda, evidenziando che l’attività professionale era stata prestata con riferimento ad una procedura di espropriazione immobiliare, alla successiva opposizione e al procedimento di reclamo; che, quanto all’espropriazione, l’avv. Bongrazio era stata sostituita dall’avv. Costabile a far data dal 21.2.2016; che nessun compenso poteva esser riconosciuto per la fase istruttoria e di trattazione del procedimento di espropriazione, per la partecipazione all’udienza del 14.2.2012 del giudizio di opposizione e per la discussione orale relativamente al giudizio di reclamo.
Il tribunale ha riconosciuto al difensore l’importo residuo di € 2300,00, sostenendo che:
a) la circostanza che la ricorrente fosse stata co-difensore unitamente all'Avv. Borrelli sia nel procedimento di pignoramento immobiliare n. 417/2011 RG, che nell'opposizione al pignoramento n. 2024/2011 RG. non faceva venire meno, né poteva comportare alcuna riduzione del credito professionale;
b) riguardo all’espropriazione immobiliare, nonostante l’intervenuta revoca del mandato, competeva al difensore l’intero importo richiesto, non essendo provata l'attività professionale espletata dal nuovo difensore;
c) quanto al procedimento di opposizione al pignoramento immobiliare, il difensore non aveva partecipato all'unica udienza celebrata e non gli competevano gli importi relativi ai diritti ed agli onorari, calcolati secondo il D.M. 127/2004;
d) nel giudizio di reclamo, la ricorrente aveva partecipato all'udienza di discussione, pur essendosi semplicemente riportata alle proprie difese. La cassazione dell’ordinanza è chiesta da Giampiero D’Ercole con ricorso in due motivi. F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 6232/2021 Numero sezionale 3285/2022 Numero di raccolta generale 16032/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 L’avv. Mariangela Bongrazio resiste con controricorso. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c., 87 e 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e 5 c.p.c., lamentando che il tribunale abbia erroneamente riconosciuto il compenso per la fase istruttoria del pignoramento, benché lo svolgimento di tale attività fosse contestata ed il difensore fosse stato sostituito da altro professionista, ritualmente costituitosi in giudizio nel febbraio 20916, essendo venuta meno anche l’originaria procura. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che il tribunale, pur ritenendo non dovuto il compenso per la partecipazione all’unica udienza nel giudizio di opposizione al pignoramento, abbia decurtato esclusivamente le somme richieste a titolo di diritti e non anche gli onorari per la discussione svoltasi a detta udienza, richiesti in un importo pari ad € 1177,50.
3. Il primo motivo è fondato. E’ pacifico che il ricorrente sia stato difeso -a partire dal febbraio 2016 – dall’avv. Costabile in sostituzione dell’avv. Bongrazio, cui era stato revocato il mandato. La pronuncia impugnata, pur dando atto di tale circostanza (cfr. ordinanza, pag.
1) ha riconosciuto all’avv. Bongrazio il compenso per l’attività successiva, ritenendo che fosse onere dell’assistito di dar prova di quali attività avesse svolto l’avvocato subentrante. F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 6232/2021 Numero sezionale 3285/2022 Numero di raccolta generale 16032/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Tuttavia, essendo stato revocato il mandato all’originario difensore, con costituzione del nuovo difensore, non si versava in un’ipotesi di co-difesa, ma di difesa esclusiva del difensore successivamente nominato in sostituzione.
Il tribunale ha – quindi - fatto mal governo del criterio di riparto dell’onere della prova, non avendo considerato che la resistente era stata revocata dall’incarico ed era stata sostituita da altro difensore, sicché era quest’ultima a dover provare se e a che titolo avesse svolto la successiva attività difensiva, pur essendo venuto meno il patrocinio e lo stesso esercizio, da parte dell’avv. Bongrazio, della rappresentanza in giudizio, non potendosi richiedere dal cliente la prova di quali attività avesse svolto il nuovo difensore, trattandosi di accertamento che – nella descritta situazione – non poteva comunque giustificare il riconoscimento del compenso al difensore orami sostituito.
4. Anche il secondo motivo è fondato, dato che, accertato che il difensore non aveva partecipato all’unica udienza di discussione nel giudizio di opposizione (cfr. ordinanza, pagg. 1-2), andavano decurtati dal compenso non solo i diritti ma anche gli onorari per la discussione orale, dovendo il tribunale esplicitamente provvedere sul punto, date le contestazioni del ricorrente. Sono quindi accolti entrambi i motivi di ricorso. L’ordinanza impugnata è cessata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al tribunale di Pescara, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al tribunale di Pescara, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 6232/2021 Numero sezionale 3285/2022 Numero di raccolta generale 16032/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 25.3.2022.
IL PRESIDENTE Mario Bertuzzi F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a :