Cassation court dismisses tax appeal for three partners while suspending proceedings for the fourth partner.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax litigation extinguished regarding three partners who had paid their outstanding tax liabilities, shifting the financial burden to the taxpayers. Conversely, proceedings for the fourth partner, who did not pay, were suspended pending a new proposal under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. This outcome reflects the statutory requirement to terminate cases where debts are settled but continue those where payment remains outstanding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 10 e 13, d.l. 119/2018; Art. 380-bis c.p.c.: When taxpayers pay the assessed amounts, the litigation is extinguished with costs borne by them; if payment is not made, the case is suspended for a new proposal.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26931-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - CAMELLINI GIORGIO, SNC CLC DI CAMELLINI GIORGIO & C. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CAVAI LARI ALESSANDRO, PARLANTI RAFFAELLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GAROFALO 81, presso lo studio dell'avvocato FIAMMETTA FAGIOLI, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO FERRI; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 437/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, depositata il 12/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2018 n. 26931 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- Premesso che:
1. l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna aveva accolto in parte l'appello della snc C.L.C. di Camellini Giorgio & C. e dei soci Camellini Giorgio, Cavallari Alessandro e Parlanti Raffaello contro la decisione di primo grado di parziale accoglimento del ricorso originario contro l'avviso di accertamento notificato alla società e gli avvisi di accertamento notificati ai soci per imposte dirette, Irap ed Iva dell'una e per imposte sul reddito degli altri;
2. i contribuenti resistevano con controricorso e proponevano ricorso incidentale;
3. successivamente depositavano istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art.6, comma 10, del d.l. 119/2018, convertito dalla 1.136/2018;
4. la snc CLC di Camellini Giorgio & C., Camellini Giorgio e Cavallari Alessandro provvedevano al pagamento dell'importo dovuto per la definizione delle controversie relative ai rispettivi avvisi di accertamento. Non altrettando faceva Parlanti Raffaello;
5. in ragione di quanto precede, visto l'art. 6, comma 13, d.l. cit., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute per quanto concerne la controversia tra Agenzia delle Entrate e snc CLC di Camellini Giorgio & C., la controversia tra Agenzia delle Entrate e Camellini Giorgio e la controversia tra Agenzia delle Entrate e Cavallari Alessandro;
6. considerato che per le controversia restante, tra Agenzia delle Entrate e Parlanti Raffaello, occorre provvedere alla formulazione della proposta ex art.380 bis c.p.c. e quindi al rinvio a nuovo ruolo; pqm dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate per quanto concerne la controversia tra Agenzia delle Entrate e la snc CLC di Camellini Giorgio & C., la controversia tra Agenzia delle Entrate e Camellini Giorgio e la controversia tra Agenzia delle Entrate e Cavallari Alessandro; rinvia a nuovo ruolo per la formulazione della proposta ex art.380 bis c.p.c. in riferimento alla controversia tra Agenzia delle Entrate e Parlanti Raffaello. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 marzo 2022, svolta con modalità da rem