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Ordinanza — n. 15976/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal regarding VAT deduction for exempt medical care services.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15976/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the healthcare provider's appeal against the Regional Tax Commission's refusal to grant VAT deductions for exempt medical services. The court held that the final consumer bears no additional cost under the exemption regime, rendering the provider's argument about hidden costs invalid. Consequently, the court affirmed that VAT must be calculated on a pro-rata basis including exempt operations, dismissing the claim as unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 19, comma 5, e 19-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; Art. 10 del medesimo decreto: The right to VAT deduction applies only to goods and services used for taxable operations; if used for exempt operations, no deduction is allowed, and the transaction value must be included in the denominator for pro-rata calculations to ensure economic neutrality.

Parole chiave

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VAT deduction rules exempt medical services pro-rata calculation method economic neutrality principle tax appeal dismissal contribuzione alle spese di cura rimborso dell'intervento di cataratta spese per malattia prese in carico

Disposizioni normative citate

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Art. 19, comma 5, e 19-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.
420/2020); che, nel caso di specie la CTR ha fatto pertanto buon governo dei suestesi principi; che con il secondo motivo si profila censura ex art. 360, co.
Art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ.
420/2020); che, nel caso di specie la CTR ha fatto pertanto buon governo dei suestesi principi; che con il secondo motivo si profila censura ex art. 360, co.
Art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma

Giurisprudenza citata

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C-560/11, Debiasi
13 dicembre 2012, causa C-560/11, Debiasi) che ha ribadito come il diritto di detrazione dell'iva riguardi soltanto i beni e i servizi impiegati Ric.
Cass. n. 20700/2014
Cass. n. 18771/2014
Cass. n. 420/2020
Cass. n. 420/2020); che, nel caso di specie la CTR ha fatto pertanto buon governo dei suestesi principi; che con il secondo motivo si profila censura ex art.
Cass. n. 21661/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28131-2020 proposto da: CASA DI CURA CITTA' DI PARMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PATRIZIO POZZOLI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 157/10/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 20/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che la contribuente soc. Casa di Cura Città di Parma s.p.a. ricorre avverso la sentenza della CTR per l'Emilia - Romagna che ha confermato la pronuncia della CTP di Parma, ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di rimborso Iva su operazioni per attività di cura; che il ricorso è affidato a due motivi; che l'Agenzia delle entrate ha spiegato difese; CONSIDERATO che con il primo motivo di doglianza si prospetta censura ex art. 360, co 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 5, e 19-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in riferimento all'art. 10 del medesimo decreto in materia di detrazione IVA per aver la CTR ritenuto che il consumatore finale, identificato nel beneficiario della prestazione, non sostenga alcun costo maggiore usufruendo egli di una prestazione esente, di tal via disattendendo la censura svolta secondo cui il regime di esenzione implicherebbe l'applicazione di un'iva occulta a spese del cliente finale delle prestazioni, perché il prestatore in ragione dell'indetraibilità dell'imposta sarebbe costretto ad elevare i propri onorari.

La questione è già stata oggetto di scrutinio da parte della Corte di giustizia (con ord. 13 dicembre 2012, causa C-560/11, Debiasi) che ha ribadito come il diritto di detrazione dell'iva riguardi soltanto i beni e i servizi impiegati Ric. 2020 n. 28131 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- ai fini delle operazioni del soggetto passivo assoggettate a imposizione. Sicché qualora beni o servizi acquistati da un soggetto passivo siano impiegati ai fini di operazioni esenti, non vi può essere riscossione dell'imposta a valle, né detrazione dell'imposta a monte.

E questo perché il sistema comune dell'iva mira a garantire la perfetta neutralità, quanto al peso economico dell'imposta, di tutte le attività economiche, quali che siano le finalità o i risultati di esse; il che postula che le attività siano assoggettate, in linea di principio, all'imposizione ai fini iva (in termini, Cass. 1 ottobre 2014, n. 20700 e 5 settembre 2014, n. 18771). Coerentemente, allora, la giurisprudenza unionale ha precisato (con sentenza in causa C-560/11, cit.) che, a norma dell'art. 19, paragrafo 1, della sesta direttiva, visto che le operazioni esenti non conferiscono diritto a detrazione, la cifra di affari a esse relativa va inserita nel denominatore della frazione che consente di calcolare il pro-rata della detrazione.

Per conseguenza il diritto alla detrazione dell'iva da parte di un soggetto passivo che svolga operazioni sia esenti, sia non esenti dev'essere calcolato sulla base di un pro-rata corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e quello complessivo delle operazioni compiute nel corso dell'anno, incluse le prestazioni medico-sanitarie esenti (Cfr. Cass. n. 420/2020); che, nel caso di specie la CTR ha fatto pertanto buon governo dei suestesi principi; che con il secondo motivo si profila censura ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame circa un fatto decisivo per la causa ossia la richiesta di remissione della vertenza alla Corte di Giustizia e alla Corte costituzionale; che la contestazione svolta disvela invece, dietro lo schermo della deduzione del vizio di omessa pronuncia, una generica critica in diritto Ric. 2020 n. 28131 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -3- degli argomenti addotti dalla Commissione tributaria regionale per respingere la richiesta di rimessione della questione pregiudiziale; che, in ogni caso, questa Corte ha già ritenuto superflua un'ulteriore rimessione della medesima questione alla Corte di giustizia (cfr. Cass., n. 21661/2020), né in questa sede vengono offerti elementi nuovi per una rivalutazione del citato orientamento. che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.diecimiladuecento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma