Italian court dismisses revocation appeal for misinterpreting exclusive territorial jurisdiction rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the revocation appeal filed by Lombardi inadmissible, upholding the lower court's rejection of his request to challenge the territorial jurisdiction ruling. Lombardi argued that the Court of Cassation incorrectly misinterpreted his original filing as claiming that exclusive territorial jurisdiction could be waived by party agreement, whereas he only sought to clarify the specific nature of the jurisdiction under Article 30-bis of the Code of Civil Procedure. The court ruled that the lower court's decision was based on a correct reading of the facts and that the appellant's complaint regarding the interpretation of his own arguments constituted an error in judgment rather than a factual error, which is not grounds for revocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30-bis c.p.c.; Art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.: A decision by the Court of Cassation is not subject to revocation for alleged errors in the interpretation of the grounds of appeal or the misreading of the appellant's arguments, as such issues fall under error in judging rather than error in fact.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28209-2021 proposto da: LOMBARDI PIETRO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE DI FRANCESCO; - ricorrente- contro CAROPPOLI MICHELE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO BOCCAGNA ; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 11742/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCO DELL'UTRI. Ric. 2021 n. 28209 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -2- Rilevato che, con ordinanza resa in data 5/5/2021 (n. 11742/2021), la Sezione Sesta, Sottosezione Terza, della Corte di Cassazione ha rigettato il regolamento di competenza proposto da Pietro Lombardi avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Roma ha dichiarato la pro- pria competenza territoriale sulla domanda proposta da Michele Ca- roppoli per la condanna di Pietro Lombardi al risarcimento dei danni; a sostegno della decisione assunta, la Corte di cassazione ha rile- vato, tra le restanti argomentazioni, l'infondatezza del primo motivo d'impugnazione proposto dal Lombardi, avendo quest'ultimo erro- neamente sostenuto (in contrasto con il provvedimento impugnato) la derogabilità, sull'accordo delle parti, della competenza territoriale in- derogabile per legge, non potendo le parti, mediante la spontanea adesione del convenuto alla scelta dell'attore, derogare alla compe- tenza territoriale inderogabile, come specificamente nel caso in esa- me, avente ad oggetto un'ipotesi di determinazione della competenza territoriale del giudice adito in forza del disposto di cui all'art. 30 -bis c.p.c.; avverso l'indicata ordinanza della Corte di cassazione, Pietro Lombardi propone ricorso per revocazione;
Michele Caroppoli ha depositato controricorso; Pietro Lombardi ha depositato memoria; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è sta- ta trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla propo- sta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con l'impugnazione proposta, il ricorrente censura la richiamata ordinanza della Corte di cassazione per avere quest'ultima travisato la questione prospettata dal ricorrente con il proprio regolamento di competenza, avendo erroneamente ritenuto che, attraverso la prima censura avanzata con detto regolamento, il Lombardi avesse inteso Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 28209/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri affermare il principio secondo cui, in tutti i casi in cui è prevista una competenza per territorio inderogabile, essa diviene derogabile sull'accordo delle parti, laddove, al contrario, l'odierno istante aveva unicamente inteso affermare che la competenza ex art. 30-bis c.p.c.
è una competenza esclusiva, ma derogabile nel limite temporale di tre mesi (cfr. art. 38, co. 2, c.p.c.), in quanto non rientrante nei casi di cui all'art. 28 c.p.c., con la conseguenza che, a fronte dell'adesione di controparte, il tribunale avrebbe dovuto chiudere il processo e sta- tuire sulle spese del procedimento; il ricorso è inammissibile; osserva il Collegio come la censura avanzata dal ricorrente non ri- sulti in alcun modo destinata a denunciare un errore di fatto in cui sa- rebbe (in ipotesi) incorsa la Corte di cassazione con l'ordinanza impu- gnata, essendo bensì diretta a rilevare il ricorso di uno specifico erro- re di diritto, consistente nella (asserita) erronea interpretazione dei contenuti del regolamento di competenza proposto; al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegna- mento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in te- ma di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la confi- gurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad esclude- re o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia con- seguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle ri- sultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valuta- zione (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20635 del 31/08/2017, Rv. 645048 - 01), più in particolare, deve escludersi che sia inficiata da errore di fat- to una decisione della corte di legittimità della quale si censuri la va- lutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espres- Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 28209/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utn sa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impu- gnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e in- terpretazione dell'oggetto di ricorso (cfr.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3760 del 15/02/2018, Rv. 647695 - 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10184 del 27/04/2018, Rv. 648204 - 01); in altri termini, ove il ricorrente deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio, l'errato apprezzamento, da parte della Corte di cassazione, di un motivo di ricorso - qualificando come errore di per- cezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l'originario ricorso - si vede in un ambito estraneo a quello dell'errore revocatorio, dovendosi escludere che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un 'fatto' ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., po- tendo configurare l'eventuale omessa o errata pronunzia soltanto un error in procedendo ovvero in iudicando, di per sé insuscettibili di de- nuncia ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14937 del 15/06/2017, Rv. 644594 - 01); sulla base di tali premesse, dev'essere formalmente attestata l'inammissibilità del ricorso; le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccom- benza e si liquidano come da dispositivo; dev'essere attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 28209/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri 2.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 7/4/2022. Il Presidente Cristiano Valle .4tz_v DEPOSITATO IN CANCELLERIA