Cassation court dismisses appeal claiming virtual loss of action regarding tax debt collection costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim that the lower court failed to rule on litigation costs after declaring the subject matter extinguished. The appellant argued that a virtual loss of action should have triggered a cost ruling, but the opposing party had not defended itself. The court held that since the lower court's decision was based on a statutory cessation of the dispute rather than a mutual agreement on costs, no specific cost ruling was required.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 d.l. 119/2018; Art. 92, 112 c.p.c.: When a dispute ceases due to a statutory fact external to the parties' conduct, the court need not rule on costs if the parties did not mutually agree on the outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2591-2021 proposto da: VINCI MORTILLARO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 19, presso lo studio dell'avvocato ORNELLA RUSSO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE BIANCA; - ricorrente - contro RISCOSSIONE SICILIA SPA, INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE; - intimati - avverso la sentenza n. 478/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 23/07/2020; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2591/2021 Numero sezionale 2589/2022 Numero di raccolta generale 15872/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATO CHE 1. con sentenza 23 luglio 2020, la Corte d’appello di Catania ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese del giudizio tra le parti per lo ius superveniens dell’art. 4 d.l. 119/2018, conv. con mod. in l. 136/2018;
2. esso ha infatti annullato i debiti (di importo fino a mille euro omnicomprensivi “risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 … ” ) oggetto delle cartelle intimanti il pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive degli anni dal 2000 al 2009, posti in riscossione dalla concessionaria Riscossione Sicilia s.p.a., che Francesco Vinci Mortillaro aveva opposto nei confronti suoi e dell’Inps: così assorbito ogni profilo della controversia, per l’ applicabilità della disposizione al caso di specie;
3. con atto notificato il 12 gennaio 2021 l’intimato ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.; Riscossione Sicilia s.p.a. e Inps intimati non hanno svolto difese. CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle spese del giudizio, che avrebbe dovuto essere resa in conseguenza della delibazione di soccombenza virtuale (a carico delle controparti, per l’ammissibilità e la fondatezza dell’opposizione, non tardivamente proposta dall’intimato avverso le cartelle esattoriali e da qualificare all’esecuzione relativamente alla Ric. 2021 n. 02591 sez.
ML - ud. 08-03-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2591/2021 Numero sezionale 2589/2022 Numero di raccolta generale 15872/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 prescrizione quinquennale dell’originaria obbligazione contributiva dalla proposizione del ricorso), non avendo le parti concordato sul reciproco disinteresse alla pronuncia giudiziale ed avendo anzi entrambe concluso per la condanna alle spese della controparte (unico motivo);
2. esso è infondato;
3. l'annullamento ope legis del pertinente carico tributario comporta, senz'altro, la conseguente nullità iure superveniente della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo e la compensazione tra le medesime delle spese processuali, per effetto della definizione ope legis della controversia in virtù di un fatto estraneo alla controversia tra le parti che si impone ad esse (Cass. 7 giugno 2019, 15474; Cass. 18 giugno 2020, n. 11762); 3.1. non si verte, infatti, nell’ipotesi più tipicamente propria di cessazione della materia del contendere, che presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. 8 giugno 2005, n. 11962;
Cass. 29 luglio 2021, n. 21757); né di ipotesi originata dall’evoluzione processuale interna al contenzioso tra le parti, come in caso di sopravvenuta caducazione del titolo (giudiziale non definitivo in base al quale sia stata intrapresa l’esecuzione forzata) per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione, comportante la definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione proposto per altri motivi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, con regolazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente Ric. 2021 n. 02591 sez.
ML - ud. 08-03-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2591/2021 Numero sezionale 2589/2022 Numero di raccolta generale 15872/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 in relazione agli originari motivi di opposizione (Cass. s.u. 21 settembre 2021, n. 25478);
4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese, non avendo le parti intimate vittoriose svolto alcuna difesa e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale dell’8 marzo 2022 Il Presidente (dott. Adriana Doronzo) Ric. 2021 n. 02591 sez. ML - ud. 08-03-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D