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Ordinanza — n. 15870/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal due to defective power of attorney lacking explicit date certification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15870/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the asylum seeker's appeal inadmissible because the power of attorney failed to explicitly certify that its issuance date followed the notification of the contested decision. Although the document contained a later date and a signature, it only authenticated the signature without stating the lawyer's intent to confirm the timing of the grant. Consequently, the procedural requirement under Art. 35-bis of D.Lgs. 25/2008 was not met, rendering the appeal void.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 13, n. 4, D.Lgs. 25/2008; The power of attorney for a cassation appeal must explicitly certify that its issuance date is subsequent to the notification of the contested decision, and a mere signature authentication without explicit wording fails to satisfy this mandatory requirement.

Parole chiave

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power of attorney certification asylum appeal admissibility procedural defect Cassazione Rome D.Lgs. 25/2008 protezione internazionale domanda d'asilo di cittadino nigeriano assistenza amministrativa internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis, comma 13, n. 4, D.Lgs. 25/2008
24835); che, in quanto promosso in primo grado con ricorso depositato il 18 gen- naio 2019, il giudizio in esame è assoggettato alla disciplina dettata dall'art. 35-bis del d.lgs.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422
Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835
24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835); che, in quanto promosso in primo grado con ricorso depositato il 18 gen- naio 2019, il giudizio in esame è assoggettato alla disciplina dettata dall'art.
Cass., 25/10/2018, n. 27124
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8848/2021 R.G. proposto da DOMFE AMEYAN, rappresentato e difeso dall'Avv. Amelia Cervo, con domicilio eletto in Roma, via della Mesopotamia, n. 18, presso lo studio dell'Avv. Va- lentina Vergari; – ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; – intimato – avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro n. 256/21, depositato il 10 feb- braio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal Consigliere Guido Mercolino. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 8848/2021 Numero sezionale 4610/2022 Numero di raccolta generale 15870/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 Rilevato che Ameyan Domfe, cittadino del Ghana, ha proposto ricorso per cassazione, per sei motivi, avverso il decreto del 10 febbraio 2021, con cui il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del per- messo di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta; che il Ministero dell'interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Considerato che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusiva- mente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel proce- dimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez.

V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835); che, in quanto promosso in primo grado con ricorso depositato il 18 gen- naio 2019, il giudizio in esame è assoggettato alla disciplina dettata dall'art. 35-bis del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, introdotto dall'art. 6, comma primo, lett. g), del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, il quale prevede, al quarto periodo del comma tredicesimo, che «la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cas- sazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima»; che l'interpretazione della predetta disposizione ha dato luogo ad un con- trasto di giurisprudenza, risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza 1° giugno 2021, n. 15177, la quale ha enunciato il principio di diritto secondo cui «l'art. 35-bis, comma tredicesimo, del d.lgs. n. 25 del 2008 ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 cod. proc. civ., 2 F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 8848/2021 Numero sezionale 4610/2022 Numero di raccolta generale 15870/2022 il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provveData pubblicazione 17/05/2022- dimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore», con la conseguenza che «la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall'art. 35-bis, comma tredicesimo, del d.lgs. n. 25 del 2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad essa rimandano deve contenere in modo esplicito l'indica- zione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; che, nell'enunciare il predetto principio, le Sezioni Unite hanno chiarito, in particolare, che «tale autonoma forma di certificazione affidata al difensore non è in alcun modo surrogabile aliunde dal mero contenuto complessivo della procura, anche se essa rechi al suo interno l'indicazione della data del confe- rimento (laddove priva di sua specifica certificazione) o quella del provvedi- mento sfavorevole e della sua comunicazione, a pena di svilire il dato testuale ed approdare ad interpretazione volta a realizzare una disapplicazione del testo normativo, così approdando ad un'ermeneusi contra legem, non con- sentita dal sistema»; che è stato altresì precisato che, ai fini dell'osservanza della norma in esame, «non occorre che il difensore operi due distinte attestazioni, l'una relativa all'autentica della firma e l'altra alla certificazione della data, risul- tando sufficiente che anche solo attraverso un'unica asseverazione il difen- sore dia espressamente conto, anche senza l'uso di formule sacramentali, del fatto che la procura indichi una data successiva alla comunicazione, occor- rendo soltanto che risulti in modo esplicito che detto difensore abbia asseve- rato l'esistenza di una data di rilascio in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento»; che, conformemente a tale precisazione, è stata esclusa l'ammissibilità del ricorso per cassazione recante in calce una procura speciale nella quale, accanto alla firma del conferente ed alla data di rilascio della procura succes- siva a quella del decreto impugnato, non era inserita alcuna espressione dalla 3 F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 8848/2021 Numero sezionale 4610/2022 Numero di raccolta generale 15870/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 quale risultasse che il difensore aveva inteso certificare che la data del confe- rimento della procura fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, rinvenendosi unicamente l'autenticazione della firma; che alle medesime conclusioni deve pervenirsi nel caso in esame, dal mo- mento che la procura speciale rilasciata su foglio separato e congiunto al ri- corso per cassazione, pur contenendo l'indicazione degli estremi del provve- dimento impugnato, reca, dopo l'indicazione della data di rilascio e la firma del ricorrente, unicamente l'autenticazione di quest'ultima, ai fini della quale risulta utilizzata la formula «la firma è autentica», il cui tenore letterale im- pedisce, nella sua chiarezza, di ritenere che attraverso l'apposizione della propria sottoscrizione il difensore abbia inteso certificare anche la data in cui è stata rilasciata la procura; che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'irrituale costituzione dell'intimato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 4/05/2022 Il Presidente dott. Massimo Ferro 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M