Italian court dismisses appeal due to late filing exceeding six-month statutory deadline for enforcement judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the six-month deadline for challenging enforcement judgments. The appellant, Arcolor S.n.c., submitted the request on November 4, 2020, while the judgment was published in February 2020, making the filing untimely despite the suspension of terms during the pandemic. The court ruled that the procedural defect was fatal, resulting in the immediate rejection of the appeal without a merits review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002: Appeals against enforcement judgments must be lodged within six months of publication; failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible regardless of term suspensions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 28654 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da ARCOLOR S.n.c. di D’Angeli Massimiliano & Fabio (P.I.: 02761800602), in persona del legale rappresentante pro tempore, Massimiliano D’Angeli rappresentato e difeso dall’avvocato Diego Molfese (C.F.: MLF DNT 76D25 F205W) -ricorrente- nei confronti di AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIA- LE – A.T.E.R. - DI FROSINONE (P.I.: 00105380604), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ro- ma n. 1176/2020, pubblicata in data 13 febbraio 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 4 maggio 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa L’A.T.E.R. di Frosinone ha intimato ad Arcolor S.n.c precetto di pagamento dell’importo di € 70.246,04, sulla base di una sen- tenza del Tribunale di Frosinone. La società intimata ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c.. L’azienda intimante, con- Ric. n. 28654/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 4 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a :
A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 28654/2020 Numero sezionale 4695/2022 testando il fondamento dell’opposizione, ha chiesto, in via ri-Numero di raccolta generale 15858/2022Data pubblicazione 17/05/2022 convenzionale subordinata, per il caso di suo accoglimento, l’accertamento del suo credito. L’opposizione all’esecuzione è stata rigettata dal Tribunale di Frosinone. La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre Arcolor S.n.c., sulla base di un unico motivo. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ente intimato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso.
La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 13 febbraio 2020. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2018. Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il termine per la notificazione del presente ricorso, che avreb- be avuto naturale scadenza in data 13 agosto 2020, in virtù della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 disposta dall’art. 83, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni in legge 5 Ric. n. 28654/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 F i r m a t o D a :
R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 28654/2020 giugno 2020 n. 40 (per un totale di 64 giorni: cd. “sospensio- Numero sezionale 4695/2022Numero di raccolta generale 15858/2022 ne Covid”) è rimasto differito, dunque, sino al 17 ottobre Data pubblicazione 17/05/2022 2020.
Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez. L, Sen- tenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 – 01;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01). Il ricorso è datato 4 novembre 2020 e risulta notificato, a mezzo del servizio postale, a mezzo raccomandata spedita in data 6 novembre 2020.
Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile.
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi Ric. n. 28654/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 F i r m a t o D a :
R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 28654/2020 Numero sezionale 4695/2022 La Corte: Numero di raccolta generale 15858/2022Data pubblicazione 17/05/2022 - dichiara inammissibile il ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 4 maggio 2022. Il presidente Adelaide AMENDOLA Ric. n. 28654/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s