Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to cite decisive facts regarding license suspension type.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to properly challenge the lower court's factual findings. The appellant argued that the wrong traffic code article applied, claiming the suspension was indefinite rather than a temporary administrative sanction. The court ruled that the lower court had correctly identified the suspension as an accessory sanction and did not need to evaluate the specific nature of the suspension to apply the correct legal provision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 218 comma 6 Codice della Strada; The cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to point out decisive facts omitted by the lower court that would have led to a different application of the law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 12160-2021 proposto da: DEL GATTO MARIA, rappresentato e difeso dall'Avvocato PAOLA ROSIGNOLI per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro PREFETTURA-UFFICIO DEL GOVERNO DI SIENA E COMUNE DI SIENA; - intimati - avverso la SENTENZA N. 189/2021 DEL TRIBUNALE DI SIENA, depositata il 17/3/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO. FATTI DI CAUSA 1.1. Il giudice di pace ha rigettato l'opposizione proposta da Maria Del Gatto nei confronti del verbale con il quale la polizia municipale di Siena aveva contestato a Vincenzo Mezzullo la violazione dell'art. 218, comma 6, del codice della strada per aver abusivamente condotto l'autovettura, intestata all'opponente, nonostante la sospensione della patente di guida disposta dalla Motorizzazione civile con provvedimento del 13/7/2017. 1.2.
Maria Del Gatto ha proposto appello deducendo la falsa applicazione dell'art. 218, comma 6, del codice della strada in luogo dell'art. 128, comma 2, dello stesso codice. 1.3. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello. 1.4. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che la conduzione dell'automobile (intestata all'opponente) da parte di Vincenzo Mezzullo "nonostante la ... sospensione della ... patente di guida" disposta (quale "sanzione accessoria" "in ragione della violazione al codice della strada") con provvedimento della Motorizzazione civile del 13/7/2017, era stata correttamente sanzionata ai sensi dell'art. 218, comma 6, del codice della strada, non potendo, per contro, trovare applicazione la norma prevista dall'art. 128, comma 2, del codice della strada, la quale sanziona non la guida senza patente perché "sospesa a tempo indeterminato", come nel caso in esame, ma la guida con patente valida e "non sospesa" senza che il titolare si sia sottoposto agli accertamenti e agli esami disposti dall'autorità amministrativa. 1.5.
Maria Del Gatto, con ricorso notificato il 7/5/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. 1.6. La Prefettura di Siena e il Comune di Siena sono rimasti intimati. 1.7. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con l'unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 218, comma 6, del codice della strada, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Ric. 2021 n. 12160 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022 -- \ tribunale ha ritenuto che non potesse trovare applicazione l'art. 128, comma 2, del codice della strada sul rilievo che tale norma non sanziona la guida senza patente perché sospesa, senza, tuttavia, considerare che, al contrario, la predetta disposizione, al pari dell'art. 218, comma 6, del codice della strada, sanziona la guida con patente sospesa e che il suo discrimine rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 218, comma 6, cit.
è costituito dalla diversa natura del provvedimento di sospensione della patente, del quale, invece, il tribunale ha omesso ogni valutazione. 2.2. Il motivo è inammissibile. La ricorrente, in effetti, non si confronta realmente con la sentenza impugnata: la quale, con accertamento in fatto non censurato con la specifica deduzione di fatti decisivi dei quali sia stato omesso l'esame (a partire da quello concernente, in ipotesi, la sospensione della patente di guida del conducente per ragioni riconducibili all'art. 128 del codice della strada), ha ritenuto che la patente di guida di Vincenzo Mezzullo era stata sospesa quale "sanzione accessoria" "in ragione della violazione al codice della strada", e, sulla base di tale rilievo, rimasto del tutto incensurato per omesso esame di fatto decisivo emergente dagli atti di causa, che la conduzione da parte dello stesso dell'automobile (intestata all'appellante) era stata correttamente sanzionata ai sensi dell'art. 218, comma 6, del codice della strada, il quale punisce "chiunque... circola abusivamente ...""durante il periodo di sospensione della validità della patente" disposta, come emerge da quanto previsto dal comma 1, quale "sanzione amministrativa accessoria".
3. Il ricorso, pertanto, dev'essere dichiarato inammissibile.
4. Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata. Ric. 2021 n. 12160 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022 5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 25 marzo 2022. Il Presidente Mario Bert zzi / DEPOSITATO IN CAN