Tax court annulled decision for allowing tax assessment on expired years via synthetic verification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's appeal against a tax assessment covering multiple years. The Commission had rejected the assessment because the tax authority lacked the power to tax expired annualities, arguing they must be concretely verified. The court ruled that the lower court erred by requiring concrete verification for all years, holding that synthetic assessments referencing expired years are valid if reasons are provided.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38, comma 4; Art. 5 D.P.R. 600/1973: The tax authority may perform a synthetic assessment referencing annualities where the power of assessment has expired, provided the act contains a summary indication of the reasons for the incongruity.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9664-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro PRINCIPE LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO, 107, presso lo studio dell'avvocato MARIA ROMEO, rappresentato e difeso dagli avvocati ROSA MASI, ADOLFO NAPOLETANI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2841/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 31/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 09664 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- Rg 9664/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Nella controversia originata dall'impugnazione di avviso di accertamento relativo al periodo di imposta per l'anno 2008 ai sensi dell'ad 38 del D.P.R. nr 600/1973 ( vecchio redditometro) l'Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti di Luigi Principe che resiste con controricorso avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, rigettandone l'appello, aveva confermato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso.
In particolare, il Giudice di appello riteneva la nullità dell'atto impositivo fondato sullo scostamento relativo ad annualità rispetto alle quali l'Ufficio era decaduto dalla potestà impositiva. Con un unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'alt 38,comma quarto e dell'art 5 del D:p.R. 600/1973 nella versione ratione temporis applicabile in una con l'art 2697 c.c. in relazione all'ad 360 primo comma nr 3 c.p.c. per aver ritenuto la CTR che per accertare il reddito nella versione temporalmente applicabile le due annualità devono essere concretamente accertabili da parte dell'Ufficio e non possono essere prescritte.
L'unico motivo prospettante violazione di legge è fondato. Questa Corte (Cass. ord. n. 28171/2017; 2018 nr315/2018) ha già avuto modo di rilevare, alla luce dei principi fissati da Cass. n. 26541 del 05/11/2008 ("ai fini dell'accertamento sintetico di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, l'Ufficio non è tenuto a procedere all'accertamento contestualmente per due o più periodi d'imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua, tuttavia il relativo atto deve contenere, per un determinato anno d'imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d'imposta, così da legittimare l'accertamento sintetico") la legittimità dell'accertamento operato facendo riferimento ai fini dello scostamento anche ad altra annualità per la quale era intervenuta la decadenza dal potere impositivo.
Alla luce di tali principi, condivisi dal Collegio, la sentenza impugnata, che se ne è discostata merita la cassazione con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame ed alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame ed alla regolamentazione delle spese di questo giudizio. Roma 13.4.2022 Il Prsident ( d