Italian court dismisses appeal regarding burden of proof for alleged third-party meter tampering in electricity billing disputes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Raimondo Nunzio against the Second Instance Court of Catania's decision. The appellant argued that the lower court incorrectly assigned the burden of proof regarding alleged third-party tampering of his electricity meter, which led to a significant debt. The court held that since the utility company failed to prove the tampering occurred while the contract was active, the appellant was not required to demonstrate a manifest disproportion in consumption or prove the third party's illicit activity. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 cod. civ.; Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: When a utility company claims meter tampering by a third party, the burden of proof remains on the company to establish the alteration and illicit activity; the consumer is only required to prove manifest disproportion in consumption if the tampering is evident.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12129-2021 proposto da: RAIMONDO NUNZIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELI,ERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato Santi DISTEFANO; - ricorrente - contro E-DISTRIBUZIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PRATI DEGIA ROZZI 32, presso Io studio dell'Avvocato Maurizio LANIGRA, rappresentata e difesa dall'Avvocato Carlo OCCIIIPINTI; - controricorrente - contro SERVIZIO ELLITRICO NAZIONALE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P1 AZZ A P RA' I D EG LI S' ROZZ I 32, presso lo studio dell'Avvocato Maurizio LAN I G RA, rappresentata e difesa dall'Avvocato Carlo OCCI IIPINTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1718/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 16/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
STEFANO G IA I ME GUIZZI. Ritenuto in fatto - che Nunzio Raimondo ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1/18/20, del 16 ottobre 2020, della Corte di Appello di Catania, che — accogliendo il gravame esperito dalla società E-Distribuzione S.p.a. contro la sentenza n. 1973/18, del 20 novembre 2018, del Tribunale di Siracusa — ha rigettato la domanda di accertamento negativo dallo stesso proposta contro le società Ertel Servizio Elettrico S.p.a. (poi divenuta Servizio Elettrico Nazionale) e Enel Distribuzione S.p.a. (in seguito, E-Distribuzione S.p.a.), accogliendo, invece, la domanda riconvenzionale di quest'ultima, condannando il Rahondo al pagamento dell'importo di C 66.557,58; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di aver adito il Tribunale siracusano, convenendo in giudizio le società Enel Servizio Elettrico S.p.a. ed Enel Distribuzione S.p.a., affinché fosse accertata l'insussistenza del debito di C 66.'159,58 (di cui alla fattura 14 maggio 2016, n. 89055147030202.A), per consumi elettrici, ricostruiti per prelievi irregolari dal 17 giugno 2002 al 19 ottobre 2015;
Ric. 2021 n. 12129 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -2- - che all'esito del giudizio di primo grado, nel quale proponeva domanda riconvenzionale di pagamento [nel Distribuzione S.p.a., l'adito giudicante accoglieva la domanda di accertamento negativo (rigettando, invece, la riconvenzionale), sul rilievo della carenza di prova della data di inizio del prelievo fraudolento, non avendo il creditore provato che, dal 17 giugno 2012, il contatore fosse divenuto irraggiungibile dal telegestore, e ciò a fronte della cessazione della utenza fin dal 12 febbraio 2011; - che esperito gravame da E-Distribuzione S.p.a (nuova denominazione di Enel Distribuzione), il giudice di appello lo accoglieva, sul presupposto che era stato, comunque, "accertato il prelievo fraudolento di energia elettrica dal contatore intestato al Raimondo poiché, sebbene distaccato per morosità dal mese di novembre 2011, dalla verifica condotta dai tecnici dell'appellante il 29 ottobre 2015, e non contestata, era emerso che "il misuratore a servizio i v_m_J era iuruciato", sicché esso "non C011SelltlVa ia registrazione dei consumi", ma, "nonostante l'utenza fosse cessata", si "rilevava il consumo di 100 per fase", o meglio, "un assorbimento di ericigra w LULA.
Onvv en potenza {L VT iiiasc ›,. - che avverso la sentenza della Corte etnea ricorre per cassazione il Raimondo, sulla base — come detto — di due motivi; „:„1„—:„ „ ,mn-7 - tAik, 1/11111U 111l/LIW U.L11U11A-14, V ll,1(11,1Unl, 1..a.,11 evu. sul rilievo che 1-,ìiel Distribuzione non avrebbe "fornito nessun dato numerico sull'asserito prelievo fraudolento, né tantomeno un riscontro ‘triliTientale sul prelievo medesimo", giacché, anzi, "da quel poco riportato nella fattura, è in dubbio se vi fosse addirittura un prelievo di energia elettrica non transitante dal misuratore o alterato con conscuente errore di misura nella Quantjficazjone dei consuml" Ric. 2021 n. 12129 sez.
M3 - ud. 16-02-2022 -3- - che il secondo motivo denuncia "violazione degli obblighi imposti dalla delibera 200/1999 dell'APIEG", in relazione alle modalità con cui compiere i controlli sugli impianti di rilevazione; - che hanno resistito all'impugnazione, con distinti controricorsi, le società E-Distribuzione e Servizio Elettrico Nazionale, chiedendone la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 16 febbraio 2022.
Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che il primo motivo non e fondato; - che, in tema di contratti di somministrazione, se è vero che "la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 24 giugno 2021, n. 18195, Rv. 661676-01, Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02), il principio opposto è stato affermato con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento, invece, dall'accertamento di prelievi abusivi; - che, difatti, come rammentano le odierne controricorrenti, questa Corte ha affermato che, quando "l'appareeehio-contatore risulta manomesso", l'utente che intenda far accertare che "la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi", e a sua insaputa, così Contestai-tuo, petiatito, CCP Mio Tratta uei eonsutiti tegtstratt nteuuta ,v Ric. 2021 n. 12129 sez.
M3 - ud. 16-02-2022 -4- eccessiva", è tenuto — sempre, beninteso, "in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento" (prova qui, invece, ritenuta sussistente) — "a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto", dovendo altresì "provare l'attività illecita del terzo" (Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata); - che, pertanto, nessuna violazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione alla "inesistenza del credito vantato", ricorre nel caso di specie, visto che tale violazione, "censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma i, n. 3), cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni" (così Cass.
Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; in senso conforme anche Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01); - che il secondo motivo è inammissibile; - che, difatti, gli obblighi dei quali è lamentata la violazione — quelli pre-visti dalla dela-Jet-a 200/1999 dell'AL[C1 ineriscono alle -verifiche che il somministrante è tenuto a compiere in costanza di rapporto, mentre nella specie, cessato lo stesso dal 12 febbraio 2011, veniva successivamente rilevata una manomissione del contatore; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che i ng raione PLC)l.,, V a %aut.., alta.. al ca_itol dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 298 ,11 ,1 •11- •F •••i f•Del it-vt-Nesk-21-1 t-n(•4- 11 crn4ear-nc,r1 tr t-% ,14.t,, ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se Ric. 2021 n. 12129 sez.
M3 - ud. 16-02-2022 -5- dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198- 01), pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. PQM 1,2. Corte rigetta il ricorso, condannando Nunzio Raimondo a rifondere, alle società E-Distribuzione S.p.a. e Servizio Elettrico Nazionale, le spese del presente giudizio, che liquida per ognuno in €. 5.600,00, oltre 200,00 per esborsi, nonché 15u/o per spese generali più accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte d