Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 15770/2022 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to ordinary session to determine who bears the burden of proving material error correction.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15770/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation remanded the interlocutory order to the ordinary public session to determine the proper party bearing the burden of proof for a material error correction. The applicant, Loredana Lo Baldo, requested a correction of the Supreme Court's previous judgment regarding litigation costs, arguing that the execution clause incorrectly specified the State as the beneficiary instead of the opposing party. The court declined to rule on the substantive correction, noting the significance of identifying whether the burden lies with the party or the lawyer personally, and thus deferred the decision to a public hearing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380 bis c.p.c.; The court must determine the proper party bearing the burden of proof for a material error correction before ordering the correction of a judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction burden of proof allocation litigation costs execution interlocutory order remand ordinary public session restituzione dei sussidi statali spese di gratuito patrocinio rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380 bis c.p.c.
Loredana Lo Baldo chiede che venga disposta la correzione materiale, nell'osservanza dell'art. 380 bis c.p.c., della sentenza n.
Art. 133 D.P.R. 115/2022
art. 380 bis c.p
Loredana Lo Baldo chiede che venga disposta la correzione materiale, nell'osservanza dell'art. 380 bis c.p.c., della sentenza n.
art. 133 D.P.R. 115/2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 22399-2021 proposto da: LO BAIDO LOREDANA, in proprio e quale erede di LO BAIDO LEONARDO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAMILLO PEANO 18, presso lo studio dell'avvocato ANGELA BRUNO, rappresentata e difesa dall'avvocato ENRICO M. SINATRA; - ricorrente - contro LO BAIDO SALVATORE, CIPOLLA NUNZIA; - intimati - avverso l'ordinanza n. 18799/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 02/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA. Ric. 2021 n. 22399 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -2- Rilevato che:

1. La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 18799/2021 definiva il procedimento promosso da Nunzia Cipolla e Salvatore Lo Baldo. Nel dispositivo di tale sentenza la Corte condannava Nunzia Cipolla al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente Loredana Lo Baldo, ammessa al gratuito patrocinio, liquidandole in complessivi euro 2.300 di cui 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.

2. Loredana Lo Baldo chiede che venga disposta la correzione materiale, nell'osservanza dell'art. 380 bis c.p.c., della sentenza n. 18799/2021 inserendo nel dispositivo dove si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, che liquida in complessivi Euro 2.300 di cui 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali la frase 'da eseguirsi a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2022'. Considerato che:

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio di rinviare la causa alla Pubblica Udienza della Sezione ordinaria. E' emersa la questione, particolarmente significativa, relativa a chi spetta la gitirnatio ad causam, {alla parte o all'avvocato personalmente, per la particolarità dell'errore materiale di cui si chiede la correzione. P. Q.M. La Corte rinvia la causa alla Pubblica Udienza della Sezione ordinaria. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 2 marzo 20