Court remands case to ordinary section pending Constitutional Court ruling on police tax exemption residency rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to the ordinary section for public hearing due to the absence of a decisive ruling. Luigi Vita argued that police officers should automatically qualify for the primary residence tax exemption despite living elsewhere for work, while Rome Capital contested this based on residency requirements. The Court deferred the decision because the Constitutional Court is already hearing a related question on the same legal provision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011; Art. 2, comma 5, d.l. n. 102/2013: The Court of Cassation must remit proceedings to the ordinary section when a related constitutional question is pending before the Constitutional Court.
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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 23908-2020, proposto da: LUIGI VITA (C.F. VTILGU51R19G273H), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. MARIO BRANCALEONI, presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, al PIAZZALE CLODIO, n. 14; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE (già COMUNE DI ROMA), in persona del Sindaco p.t., rapp. e di?., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. UMBERTO GAROFOLI, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA TEMPIO DI GIOVE, n. 21, presso l'AVVOCATURA CAPITOLINA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7133/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che ROMA CAPITALE notificò a LUIGI VITA tre avvisi di accertamento per riprese I.C.I. ed I.M.U. afferenti ad un immobile sito in Roma, alla Via del Pianeta Saturno e relative agli anni di imposta 2010, 2011 e 2012; che la C.T.P. di Roma, con sentenza n. 1889/2018, dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alle riprese I.C.I. per gli anni di imposta 2010 e 2011, in conseguenza dell'annullamento in autotutela dei relativi avvisi di accertamento, accolse infine il ricorso per la ripresa I.M.U. relativa all'anno di imposta 2012; che avverso tale decisione ROMA CAPITALE propose appello innanzi alla C.T.R. della Lazio, la quale, con sentenza n. 7133/2019, depositata il 20.12.2019, in riforma dell'impugnata sentenza accolse il gravame ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - insussistenti le condizioni per la fruizione, da parte del VITA e relativamente all'immobile oggetto della ripresa, delle agevolazioni relative all'abitazione principale, avendo il contribuente "per l'anno in questione, ...assunto la residenza anagrafica in altro comune", con conseguente insussistenza dei requisiti all'uopo prescritti dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con mod. dalla I. n. 214 del 2011; che avverso tale decisione LUIGI VITA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso, ROMA CAPITALE;
Ric. 2020 n. 23908 sez. Sesta civile - Tributaria - ud. 26-04-2022 -2- che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'ad 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con mod. dalla I. n. 214 del 2011, nonché dell'art 2, comma 5, del d.l. n. 102 del 2013, conv. con mod. dalla I. n. 124 del 2013, per non avere la C.T.R. considerato che gli appartenenti - come il VITA, questore in quiescenza della Polizia di Stato - alle Forze Armate e di Polizia, siccome soggetti a frequenti spostamenti per motivi di servizio, godono di un trattamento fiscale agevolato in materia di "prima casa", non avendo la normativa I.M.U. innovato alcunché, sul punto, rispetto alla previgente disciplina I.C.I.: sicché, in ultima analisi, anche nella vigenza della nuova disciplina resterebbero invariati i presupposti oggettivi per l'applicazione dell'esenzione dall'imposta, consistente nel possesso di un unico immobile di proprietà sito nel Comune di Roma da considerarsi abitazione principale; che con il secondo motivo parte ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, del d.l. n. 102 del 2013, conv. con mod. dalla I. n. 124 del 2013, con riferimento agli artt. 2, 3 e 97, nella parte in cui tale previsione fissa con decorrenza dall'1.7.2013 la possibilità, per gli appartenenti alle Forze di Polizia, di usufruire dell'esenzione ex art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, indipendentemente dal possesso del requisito della residenza anagrafica nell'immobile interessato; che non sussiste immediata evidenza decisoria, anche alla luce della pendenza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, cit., la quale rende opportuno il rinvio Ric. 2020 n. 23908 sez.
Sesta civile - Tributaria - ud. 26-04-2022 -3- L della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte costituzionale; che va dunque disposta la trasmissione del procedimento alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza;
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione civile - Tributaria, per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributaria, il 26.4.2022 Il Presidente D/) Lucio )éiotti xoLt &a CEPOSiTATA CANCaltillA - Glegi, 1 i